T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 01-07-2010, n. 2410 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con istanza notificata il 28.4.2010 e depositata il 17.5.2010, il difensore del ricorrente richiede la correzione di errore materiale nella sentenza n. 2464/2009 depositata il 4.12.2009.

Con tale pronuncia è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso n. 781 del 2009, proposto da S.K.S. per fare dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, presentata in data 25.6.2007, per ottenere la concessione della cittadinanza italiana.

Il difensore evidenzia che, "per mero errore materiale commesso… nel momento della redazione dell’atto introduttivo del giudizio" il nome del ricorrente è stato indicato come Sutiakaran mentre, dai documenti d’identità, il nome corretto risulta essere di S., chiedendo quindi che si procede alla correzione della sentenza su tale punto.

La richiesta è però inammissibile.

Infatti, il presupposto per farsi luogo alla procedura di correzione delle sentenze è costituito, ai sensi di quanto disposto dall’art. 287 del c.p.c., dal fatto che l’errore materiale sia stato commesso dal giudice ("qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo").

Tale presupposto non sussiste nella fattispecie all’esame, dato che l’errore nella individuazione del corretto nominativo del cittadino extracomunitario ricorrente è stato effettuato, nell’atto di gravame, dal difensore, come lo stesso riconosce, mentre la Sezione non ha fatto altro che emettere la sentenza a nome del soggetto indicato quale proponente il ricorso.

In tale contesto, la procedura di correzione di errore materiale del giudice non ha alcuno spazio applicativo.

Le spese della presente fase processuale possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia I Sez. – dichiara inammissibile l’istanza di correzione, per errore materiale, della sentenza n. 2464/2009.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Carmine Russo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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