Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-06-2011, n. 12285 uso non abitativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1469/2006, depositata il 9 giugno 2006 e notificata il 18 settembre successivo, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli, ha respinto l’opposizione proposta dalla s.p.a. Eurospin avverso il decreto ingiuntivo notificatole da Ca., G. e S. C., recante condanna al pagamento di Euro 96.835,65 a titolo di canoni di locazione ad uso commerciale di un immobile sito in (OMISSIS). La Corte ha altresì respinto l’appello incidentale di Eurospin, avente ad oggetto l’addebito di vari inadempimenti ai locatori.

Con atto notificato il 7-18 Eurospin propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resistono gli intimati con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dai resistenti ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., a causa del mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

L’istanza è stata ritualmente depositata nella Cancelleria della Corte di cassazione, pur se non è menzionata nel ricorso, ed il fascicolo di ufficio dei gradi di merito è stato acquisito al processo.

2.- Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366, n. 2, per l’asserita, mancata individuazione della sentenza impugnata.

La sentenza è stata prodotta in giudizio in copia autentica e risulta inequivocabilmente individuata nel ricorso, pur se vi è un errore nell’indicazione del numero e della data del deposito.

3.- Il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile per l’omessa o inidonea formulazione dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., norma applicabile al caso di specie, perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27).

3.1.- Il primo motivo, che denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e nullità della sentenza e del procedimento, non contiene un momento di sintesi delle censure, da cui risultino la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si ritiene viziata, e le ragioni per cui la motivazione è da ritenere inidonea a giustificare la decisione, come prescritto a pena di inammissibilità per le denuncie di vizio di motivazione (cfr. (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^, n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente -consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Quanto alla denuncia di nullità, manca del tutto la formulazione del quesito di diritto.

3.2.- Il secondo ed il terzo motivo, che denunciano violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27 (secondo motivo) ed altre violazioni di legge non meglio precisate (terzo motivo), sono parimenti inammissibili per la genericità, astrattezza e non congruenza con le ragioni della decisione delle proposizioni formulate come quesiti di diritto. Il quesito sul secondo motivo chiede di affermare che "è nella libera determinazione delle parti la possibilità di convenire preventivamente la gravità di un fatto per liberarsi dal vincolo contrattuale raggiunto", ed il quesito sul terzo motivo che "è dovere del giudice andare alla ricerca della concreta e reale volontà delle parti anche attraverso l’indagine ermeneutica di ogni accordo intervenuto fra le parti, verso il quale è stata fornita la piena prova, e non limitare l’indagine ermeneutica al singolo documento negoziale".

Trattasi di formulazioni generiche, avulse dalla fattispecie di cui si discute, quindi inidonee ad evidenziare il nesso corrente fra il caso oggetto di esame ed i problemi di disciplina che esso pone all’interprete, come richiesto dalla legge nel prescrivere la formulazione dei quesiti di diritto, il cui scopo è quello di consentire alla Certe di enunciare una regula iuris precisa, specifica e idonea ad essere applicata ai casi simili a quello dedotto in giudizio (cfr. sulle modalità di formulazione dei quesiti, fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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