Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-06-2011, n. 12282 pignoramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.L., A. e Lu. hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 30.11.2005, adottata in sede di reclamo avverso la precedente ordinanza del 17.10.2005, con la quale il giudice dell’esecuzione – nel procedimento esecutivo presso terzi promosso, sulla base di un credito vantato nei confronti del Comune di Teano, contro il tesoriere prò – tempore dello stesso comune debitore – aveva rigettato "la richiesta di revoca, ex art. 487 c.p.c.", della precedente ordinanza di rigetto del 17.10.2005.

Affermava il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza in questa sede impugnata, che la diversità dei soggetti tesorieri dell’ente debitore – cui era stata notificato il pignoramento presso terzi, Serit spa, e quello che aveva reso la dichiarazione positiva del terzo, Banca Popolare di Ancona, subentrata alla Serit spa, avrebbe determinato la necessità della notificazione "di un nuovo pignoramento ex art. 543 c.p.c., e segg., al tesoriere dell’ente pubblico".

Ne conseguiva il mancato perfezionamento della fattispecie del pignoramento presso terzi "non costituendo" la diversa soggettività del terzo pignorato un semplice accidente".

Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 492 c.p.c., comma 1 e art. 543 c.p.c., in relazione agli artt. 2910, 2913 e 2917 e 546 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo denunciano la violazione e mancata applicazione degli artt. 156, 151 e 162 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I due motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi proposte, sono esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Preliminarmente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto, va osservato quanto segue.

Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 17.10.2005 – con la quale lo stesso aveva rigettato la richiesta di assegnazione e disposto lo svincolo delle somme pignorate, con la restituzione dei titoli al creditore procedente e all’intervenuto – gli odierni ricorrenti hanno proposto un atto denominato " reclamo", ma che in realtà è da qualificarsi correttamente quale opposizione agli atti esecutivi, tempestivamente proposta, per essere stata, l’ordinanza del 17.10.2005 impugnata, comunicata agli opponenti, a mezzo del servizio postale, con consegna all’ufficiale giudiziario il 21.11.2005 e l’atto di opposizione – erroneamente definito reclamo – proposto il 23.11.2005.

La successiva ordinanza emessa il 30.11.2005, sull’opposizione così proposta – in mancanza di prova della sua comunicazione – è stata correttamente e tempestivamente impugnata con il presente ricorso per cassazione – atto consegnato per la notificazione alle controparti il 9.11.2006 nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., comma 1.

Le ragioni delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di legittimità sono le seguenti.

Con il provvedimento del 17.10.2005, nel procedimento esecutivo presso terzi, il giudice dell’esecuzione – sul presupposto delle diversità dei soggetti "terzi" – aveva affermato la necessità di un nuovo pignoramento ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., e segg., e che ciò non essendo avvenuto " la fattispecie del pignoramento presso terzi è da considerarsi non perfezionata".

Al che lo stesso giudice ha fatto conseguire un provvedimento del seguente tenore: "Rigetta la richiesta di assegnazione e per l’effetto dispone lo svincolo delle somme pignorate e la restituzione dei titoli in favore del creditore procedente e di quello intervenuto".

Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha emesso un provvedimento conclusivo del procedimento, avente carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilita dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo.

Il mezzo di impugnazione era, pertanto, l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. (v. anche Cass., 1.4.2004 n. 6391; Cass. 12.2.2008 n. 3276; Cass. ord. 23.12.2008 n. 30201; Cass. ord. 3.2.2011 n. 2674), così correttamente qualificato l’atto di impugnazione dell’ordinanza del 17.10.2005.

A nulla rileva, infatti, che le odierne ricorrenti abbiano definito l’atto quale reclamo, nè che il giudice dell’esecuzione con la successiva ordinanza del 30.11.2005 -sempre sul presupposto che "la fattispecie del pignoramento presso terzi era da considerarsi non perfezionata" – abbia emesso un provvedimento con il quale "Rigetta la richiesta di revoca ex art. 487 c.p.c.".

In realtà, con il suo provvedimento del 30.11.2005, il giudice ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi; di qui la correttezza del ricorso per cassazione proposto.

A tal fine, deve evidenziarsi che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce si operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, ma ciò soltanto quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale, nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la. parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa (Cass. 26.6.2007, n. 14751; Cass. 9.9.2008 n. 22893; Cass. 15.2.2011 n. 3712).

Ma, nel caso in esame, il giudice del merito, lungi dall’interpretare l’atto, si è limitato a rigettarlo. Spetta, quindi, alla Corte di legittimità di qualificare, in questa sede, correttamente, l’atto posto in essere dalle odierne ricorrenti e la natura del provvedimento in questa sede impugnato; e ciò anche per la deduzione, con il ricorso per cassazione, di violazioni di norme processuali (v. anche Cass. 13.3.2007 n. 5836; Cass. 16.5.2006 n. 11371; Cass. 23.1.2006 n. 1221). Passiamo ora ad esaminare il fondo del ricorso.

La questione s’incentra sulla correttezza o meno del provvedimento impugnato in questa sede per avere ritenuto che, in considerazione della diversità dei soggetti tesorieri del Comune debitore – al momento del notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi ed al momento della dichiarazione resa dal terzo in udienza, "la fattispecie del pignoramento presso terzi era da considerarsi non perfezionata, non costituendo la diversa soggettività del terzo pignorato un semplice accidente".

L’affermazione è errata.

La posizione del terzo nell’esecuzione per espropriazione di crediti presso terzi è quella di un ausiliare del giudice (Sez. Un. 18 dicembre 1987 n. 9407; Cass. 16 settembre 2008 n. 23727; Cass. 27.5.2009 n. 12259).

Il terzo, da un lato, con la notifica dell’atto di pignoramento è costituito custode delle risorse del debitore esistenti presso di lui ( art. 546 cod. proc. civ.), dall’altro, deve dichiarare se, quali e quante sono le risorse disponibili nel momento in cui si è avuta la notifica del pignoramento ( art. 547 cod. proc. civ., comma 1) e se sulle stesse siano già caduti altri pignoramenti o sequestri ( art. 547 cod. proc. civ., comma 2).

Nel procedimento di espropriazione forzata nei confronti di un ente locale – come nella specie – avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, poi, lo stesso tesoriere assume, ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ., comma 1" gli obblighi che la legge impone al custode" e ricopre – in quanto ausiliare del giudice – la veste atipica di soggetto delegato all’esecuzione (v. anche Cass. n. 12259 del 2009), chiamato a rendere la dichiarazione di quantità.

Tale disciplina speciale – vale ribadire – è caratterizzata da un triplice ordine di fattori: a) solo presso il tesoriere possono essere utilmente eseguiti pignoramenti delle risorse degli enti locali; b) al tesoriere deve essere notificata dall’ente la delibera che individua le risorse da destinare alle finalità protette; c) è attraverso il tesoriere che avvengono i pagamenti dei crediti vantati verso l’ente, sia di quelli riconducibili alle destinazioni protette, sia degli altri.

La funzione del terzo – tesoriere, poi, di ausiliare del giudice, comporta che lo stesso debba riferire al giudice dell’esecuzione ogni aspetto della situazione concreta, se rilevante per la decisione.

Se tali sono gli adempimenti che il tesoriere svolge nella procedura di esporiazione presso terzi in danno di un ente locale, è di tutta evidenza che quel che rileva è la funzione ricoperta, di tesoriere dell’ente, e non il soggetto persona giuridica – che tale funzione riveste.

Il mutamento del soggetto che rivesta la qualità di custode – tesoriere, in pendenza del procedimento esecutivo è, quindi, indifferente ai fini dell’esecuzione, dovendo, viceversa, i singoli atti del procedimento esecutivo essere posti in essere, solo e soltanto, dal soggetto che, al momento del compimento dell’atto, rivesta la qualità richiesta dalla legge.

D’altra parte, una tale conclusione è confortata da alcuni, ulteriori rilievi che pongono in luce esclusivamente la rilevanza della funzione del tesoriere.

Il primo è che non rileva che il debitore compaia o no nella udienza stabilita per la dichiarazione del terzo; il secondo è relativo all’onere che incombe al tesoriere di dichiarare ogni fatto rilevante ai fini dell’accertamento della pignorabilità – riguardi la delibera di destinazione delle somme agli impieghi protetti o gli altri pagamenti – ed, in presenza di contestazioni da parte del creditore, può essere richiesto dal giudice di documentarli; il terzo è che, sulla base di tale dichiarazione e della documentazione presentata dal tesoriere, e se del caso dal creditore procedente, il giudice dell’esecuzione riterrà esistenti le condizioni cui si ricollega l’effetto di impignorabilità e la conseguente nullità del pignoramento, ovvero le riterrà non esistenti, facendo luogo alla assegnazione delle somme pignorate (v. anche Cass. n. 12259 del 2009;

cass. n. 23727 del 2008).

Soltanto il soggetto che la qualità di tesoriere rivesta al momento del compimento di tali atti è abilitato a compiere le attività che gli sono richieste dalla procedura. Pertanto, correttamente la notificazione del pignoramento presso terzi avvenne nei confronti della società Serit spa, che rivestiva la qualità di cassiere pro tempore del comune di Teano debitore; mentre, a seguito dell’intervenuto successivo fallimento della Serit spa, la dichiarazione – positiva – all’udienza ex art. 547 c.p.c., fu resa dalla Banca Popolare di Ancona spa cassiere del Comune a quel momento, per essere subentrata alla Serit spa nella qualità indicata.

E’, quindi, destituito di fondamento l’ulteriore rilievo contenuto nel provvedimento impugnato per il quale la mancata coincidenza del terzo pignorato con il soggetto che aveva reso la dichiarazione positiva averebbe comportato la necessità della notifica di un nuovo pignoramento nelle forme di cui all’art. 543 cod. proc. civ., comma 1, al tesoriere dell’Ente. A tacere d’altro, l’affermazione si scontra con i principii in materia di insensibilità delle vicende successive al pignoramento nei confronti del creditore procedente e degli intervenuti, anche ai sensi dell’art. 2917 e.e. Senza potere pretermettere che un tale onere conseguirebbe – irragionevolmente – ad un fatto non ascrivibile ad una condotta negligente del creditore procedente, il quale si troverebbe privato anche delle conseguenze a lui favorevoli derivanti dalla notificazione dell’atto di pignoramento, che rende i beni inattaccabili da parte di terzi.

Conclusivamente il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi proposta.

Le peculiarità del caso in esame giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione agli atti esecutivi. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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