Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11321

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Roma, quale giudice del dibattimento, con ordinanza 21.5.2010 su istanza di D.R. (imputato per i reati di cui agli artt. 416, 110 e 646 c.p., L. n. 74 del 2000) tenuto conto del tempo trascorso e del comportamento processuale dell’istante, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione quotidiana (due volte al giorno) presso la polizia giudiziaria.

In data 17.8.2010, l’imputato proponeva allo stesso Tribunale una ulteriore istanza volta alla revoca o alla sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione facendo presente che:

1) l’esatto adempimento delle prescrizioni imposte era dimostrativo dell’assenza di un pericolo di inquinamento delle prove o della commissione di nuovi reati della medesima indole dovendosi tenere conto della natura degli illeciti, e che tutte le persone coinvolte nella vicenda risultavano sottoposte a procedimento penale;

2) l’Ufficio del Pubblico Ministero aveva proceduto al sequestro preventivo di beni il cui valore era comunque idoneo all’effettivo risarcimento dei danni derivanti da reato;

3) le condizioni di salute e le esigenze familiari e lavorative dell’imputato erano tali da far giudicare comunque gravosi gli obblighi imposti.

Con ordinanza 28.8.2010, su conforme parere dell’Ufficio del Pubblico Ministero, il Tribunale respingeva l’istanza in esame affermando:

"permangono inalterate le condizioni di applicabilità della misura cautelare in essere alla cui ordinanza applicativa ci si riporta integralmente, parendo comunque compatibile la misura con le esigenze collegate allo stato di salute e familiare" Avverso il suddetto provvedimento, ex art. 311 c.p.p., ricorre per Cassazione, personalmente il D.R. denunciando la violazione dell’art. 292 c.p.p. e lamentando in particolare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla giustificazione delle specifiche esigenze cautelari, non ricorrendo più i presupposti per la applicazione della misura medesima e censurando il fatto che il Tribunale non abbia fornito adeguata motivazione in merito a quanto dedotto nella istanza di revoca o modifica della misura cautelare.

Il procuratore generale ha richiesto che la presente impugnazione venisse "convertita in appello" con successiva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame in sede di appello.

La richiesta dell’ufficio della Pubblica accusa deve trovare accoglimento. Nella specie le doglianze proposte attengono ad aspetti di merito, con la conseguenza che esse debbono essere vagliate dal Tribunale ai sensi dell’art. 310 c.p.p., non essendo consentito il ricorso "per saltum" avverso provvedimenti diversi da quello genetico della posizione cautelare.
P.Q.M.

Qualificata la impugnazione come appello, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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