T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 01-07-2010, n. 2425 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– che il ricorrente A.F. impugna i provvedimenti meglio indicati in epigrafe (doc. ti ricorrente da 1 a 4, copia decreto ministeriale, certificazioni mediche e provvedimento di sospensione) premettendo in fatto di essere titolare di patente di guida speciale di categoria B ottenuta dopo esser stato colpito da emorragia cerebrale con emiparesi sinistra (fatto pacifico in causa); di non aver cagionato né subito dal rilascio della patente in questione alcun sinistro (doc. 5 ricorrente, copia attestato di rischio) e di esser stato dichiarato temporaneamente non idoneo ad alcuna patente di guida per una diagnosi di "emianopsia omonima sinistra" (cfr. doc. 2 ricorrente, cit.);

– che a sostegno del ricorso deduce unico motivo di inesatta motivazione ovvero inesatta istruttoria, in quanto a suo avviso la patologia diagnosticatagli non sarebbe tale da non consentirgli la guida;

– che in fatto l’istruttoria svolta, a mezzo di verificazione demandata al Dirigente medico della divisione di oculistica presso l’azienda "Spedali Civili" di Brescia, ha confermato una diagnosi di "emianopsia bilaterale omonima sinistra" con "campo visivo residuo pari all’83% con il difetto localizzato completamente nell’emicampo sinistro" (cfr. relazione prodotta il 29 aprile 2010);

– che l’unico motivo di ricorso è infondato e va respinto. Per migliore comprensione dei fatti di causa, va premesso un fatto notorio, ovvero che i campi visivi di ciascuno dei due occhi non sono separati, ma si sovrappongono; nella nomenclatura medica, ciascuno dei due campi visivi sovrapposti viene poi distinto in emicampo nasale ed emicampo temporale; una visione normale si ha, per quanto concerne il campo, quando per tutti e quattro gli emicampi sussiste il senso della vista; se invece sussiste perdita della visione per uno o più degli emicampi sussiste la patologia che si denomina, genericamente, emianopsia. Si definisce in particolare "emianopsia omonima" la patologia in cui si ha perdita della visione nell’emicampo nasale di un occhio e nell’emicampo temporale dell’occhio controlaterale: si tratta quindi, anche a comune apprezzamento, di patologia seriamente invalidante. Una emianopsia omonima è poi per definizione bilaterale, perché interessa i due occhi; si dice destra o sinistra a seconda di quale sia l’emicampo nasale interessato, mentre l’emicampo temporale che ne è colpito è rispettivamente quello sinistro o destro. Ai fini del rilascio della patente di guida speciale di categoria B, poi, le patologie della visione come le emianopsie rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 325 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495, regolamento attuativo del codice della strada, che in generale al primo comma distingue quattro tipologie di soggetti: alle lettere a) e b), contempla i soggetti monocoli e quelli sostanzialmente tali ("coloro che abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti"); alle lettere c) e d) contempla i soggetti con visione dai due occhi; lo stesso articolo, al successivo comma 4, si interessa dei disturbi del campo visivo qui di interesse, prescrivendo che "gli interessati delle categorie a) e b) debbono possedere campo visivo normale… nell’occhio superstite o migliore… Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi". In base a tale norma, non è allora corretto l’assunto (memoria 12 maggio 2010 pag. 3) della difesa del ricorrente, secondo il quale la possibilità di rilasciare la patente al soggetto monocolo implicherebbe che la stessa non si dovrebbe negare anche nei casi di emianopsia bilaterali, considerati come equivalenti a quelli in cui residua la visione appunto in un occhio soltanto: la norma distingue chiaramente il caso del soggetto monocolo da quello del soggetto con visione binoculare, e ciò, si aggiunge, è conforme a logica, perchè nei due casi l’assetto dei campi visivi è all’evidenza differente. Ciò posto, il parere del Consiglio superiore di sanità 25 ottobre 2000 prodotto dalla difesa dell’ASL come doc. 14, si è fatto carico di precisare in quali casi il campo visivo, ai fini del rilascio della patente, può considerarsi normale, e considera in modo espresso l’emianopsia bilaterale dalla quale il ricorrente è affetto come "patologia che non consente il rilascio della patente di guida": si tratta di un apprezzamento proveniente da organo tecnico qualificato, che in base a quanto spiegato appare immune da vizi logici e fa ritenere corretto e congruo il giudizio espresso nella specie dalla p.a.;

– che la natura della causa, concernente una dolorosa vicenda personale, è giusto motivo per compensare le spese. La presente pronuncia comporta peraltro la reiezione della domanda del ricorrente; pertanto da un lato il contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis T.U. 115/2002, rimane a suo definitivo carico in quanto soccombente; dall’altro egli va condannato a rifondere le spese della verificazione, liquidate come in dispositivo in base alla fattura 21 aprile 2010 n°414/72 prodotta dall’Azienda ospedaliera, e che rappresenta il costo degli esami compiuti in base alle tariffe del servizio sanitario pubblico;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa per intero le spese fra le parti; pone il contributo unificato a carico definitivo del ricorrente e condanna lo stesso a corrispondere le spese di CTU, spese che liquida in Euro 800 (ottocento/00) comprensive di IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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