Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 23-03-2011, n. 11712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ola, che si sono riportati ai ricorsi.
Svolgimento del processo

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma, pronunciando in sede di rinvio dalla sentenza della Suprema Corte del 07.07.2010, che aveva annullato sui gravi indizi la precedente ordinanza 24.06.2009, confermativa della misura della custodia carceraria applicata il 27.04.2009 dal GIP a R.D. e P.G., indagati per il reato ex art. 416 c.p., dichiarava inammissibile il riesame, ritenendo che i predetti, ormai in stato di libertà, non avessero, mancando fra l’altro qualsiasi loro deduzione in proposito, più alcun interesse a coltivare l’impugnazione. Ricorrono gli indagati.

Il R. lamenta la violazione dell’art. 627 c.p.p., posto che, essendo la sua condizione di libertà già sussistente al momento della decisione rescindente e in questa specificamente richiamata, senza che ne venisse inferita alcuna conseguenza in tema di inammissibilità dell’impugnazione in punto gravi indizi, non poteva più il Tribunale di rinvio assumerla a ragione di inammissibilità del riesame. Il P. propone una doglianza sostanzialmente analoga, aggiungendo che in ogni caso l’interesse alla pronuncia era stato specificamente espresso.
Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati.

Non c’è dubbio, infatti, che, essendo la condizione di libertà già sussistente al momento della decisione rescindente e in questa specificamente richiamata, senza che ne venisse inferita alcuna conseguenza in tema di inammissibilità dell’impugnazione in punto gravi indizi, non poteva più il Tribunale di rinvio assumerla a ragione di inammissibilità del riesame, per il divieto di cui all’art. 627 c.p.p., comma 4. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, che procederà a specifica deliberazione in punto gravi indizi, giusta quanto stabilito nella sentenza rescindente del 07.07.2010.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *