T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-03-2011, n. 424 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il ricorso introduttivo è inammissibile, poiché non risulta ancora emesso nè un provvedimento definitivo di diniego sull’istanza di estensione del titolo autorizzatorio, né un atto di revoca della licenza per l’attività di vigilanza ex art. 134 del T.U.L.P.S.;

– che, con riguardo alla domanda di estensione, l’amministrazione ha trasmesso il preavviso di rigetto sull’istanza del privato;

– che il preavviso di rigetto di cui all’art. 10bis della L. 241/1990 riveste natura di atto endoprocedimentale;

– che infatti la norma impone all’amministrazione – prima di adottare un provvedimento sfavorevole nei confronti del richiedente – di comunicargli le ragioni ostative all’accoglimento della sua istanza promuovendo in tal modo l’instaurazione di un contraddittorio a carattere necessario, con la conseguenza che il preavviso non è direttamente lesivo della sfera giuridica del destinatario e, quindi, non è autonomamente ed immediatamente impugnabile (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII – 12/6/2006 n. 6891; T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 1/7/2010 n. 22079; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II – 11/1/2010 n. 270);

– che la comunicazione infraprocedimentale ex art. 10bis assume la funzione di sollecitare il privato ad una proficua collaborazione, attivando un subprocedimento di valutazione delle osservazioni esposte e dei documenti prodotti suscettibile di mutare il convincimento in precedenza maturato in capo all’amministrazione procedente (T.A.R. Veneto, sez. III – 1/8/2006 n. 2257), la quale si esprimerà in via definitiva soltanto con il provvedimento finale;

Atteso:

– che con riguardo alla revoca è stato trasmesso soltanto l’avviso di avvio del procedimento, il quale parimenti rientra nella categoria degli atti preparatori c.d. endoprocedimentali, non dotati di autonoma lesività;

– che pertanto, eventuali suoi vizi possono essere fatti valere, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 2/7/2010 n. 16547);

Tenuto conto:

– che dall’esame dell’atto introduttivo del giudizio non è peraltro chiaro con esattezza quali siano gli atti contestati in questa sede, limitandosi parte ricorrente a denunciare una complessiva attività asseritamente illegittima in quanto lesiva dell’autonomia economica privata;

– che, nel merito, il ricorso è in ogni caso infondato, posto che l’amministrazione ha evidenziato plurimi elementi a supporto del diniego di estensione e della revoca (inattività dell’istituto, mancato pagamento dei contributi e degli stipendi dei dipendenti da circa 2 mesi) e le circostanze dedotte appaiono documentate;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di Euro 2.000, a titolo di competenze ed onorari di difesa, oltre alle spese generali.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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