T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 757

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 24971/09 emesso dal Tribunale di Milano in data 08.07.2009, non opposto e munito di formula esecutiva il 04.01.2010 (cfr. documentazione di parte ricorrente), il Tribunale Ordinario di Milano ha ingiunto all’Azienda Sanitaria provinciale di Catanzaro di pagare alla società ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di Euro 656.403, 59, oltre agli interessi e alle spese.

La ricorrente lamenta che il decreto ingiuntivo non è stato eseguito dall’amministrazione, neppure costituitasi nel presente giudizio.

In via preliminare, il Tribunale, in considerazione delle questioni sottoposte all’attenzione del Collegio da parte del difensore della società ricorrente nel corso della camera di consiglio, rileva che al giudizio di ottemperanza di cui si tratta non sono riferibili i limiti previsti dall’art. 1, comma 51, della legge 2010 n. 297.

La norma citata dispone che "al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni gia` sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decretolegge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo".

Il tenore letterale della disposizione, che espressamente si riferisce a pignoramenti e prenotazioni a debito, è indice della necessità di riferire la preclusione alle sole azioni esecutive in senso stretto, alle quali resta estraneo il giudizio di ottemperanza.

In tale senso, la giurisprudenza rileva che il giudizio di esecuzione e quello di ottemperanza non sono sovrapponibili per natura e funzione, ferma restando la loro complementarietà (cfr. Cass., sez. trib, 12 marzo 2009, n. 5925).

In ogni caso, vale osservare che dalla documentazione versata in atti neppure emerge l’avvenuta ricognizione dei debiti da parte dell’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo suindicato ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Catanzaro, affinché provveda all’esecuzione del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione terza, non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in esso determinate in favore della società ricorrente;

2) rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 16 giugno 2011 ad ore di rito;

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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