Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-03-2011, n. 1695 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la T., con nota del 9 febbraio 2011 notificata alle controparti, ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso in appello in quanto con delibera n. 284/10/CONS del 10 giugno 2010 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rimosso tutti gli obblighi asimmetrici che le erano stati imposti con la delibera n. 642/06/CONS.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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