Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11639 conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 6 aprile 2010 il Giudice di pace di Novara ha dichiarato la propria incompetenza per materia a provvedere nei confronti di T.E., nei cui confronti procedeva in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., commi 1 e 2, commesso in (OMISSIS), rilevando che l’inquadrabilità delle lesioni "lamentate e asseritamente subite dalla p.o." nell’ambito dell’art. 582 c.p., comma 1, comportava la competenza del Tribunale, ed ha ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara.

2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, decidendo in ordine alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, nei confronti di T.E., con riferimento al reato di cui all’art. 582 c.p. e art. 583 c.p., comma 1, nn. 1 e 2, ha declinato la propria competenza, con ordinanza del 22 ottobre 2010, sul rilievo che, sulla base delle risultanze complessive del processo, non era emerso alcun elemento atto a qualificare come dolose le lesioni patite dalla parte offesa e che l’allegata maggiore durata della malattia e l’evenienza di un indebolimento permanente dell’organo della vista, anche se provati, non potevano determinare una diversa qualificazione dell’imputazione, ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, così determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene al Giudice di pace che per primo l’ha declinata.

2. Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), attribuisce al Giudice di pace, per quel che rileva in questa sede, la cognizione per i delitti di cui agli artt. 582 e 590 cod. pen. in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte. Con riguardo al delitto di cui all’art. 590 cod. pen., la competenza del Giudice di pace è generale, indipendentemente dalla durata della malattia cagionata, con esclusione dei casi in cui la malattia stessa eccede i venti giorni solamente quando si tratta di fattispecie connesse alla colpa professionale o alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavorio o relative all’igiene del lavoro o avente comunque carattere professionale, e con l’unica eccezione, introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 3, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, delle fattispecie di lesioni gravi e gravissime procurate in stato di ebbrezza da alcolici o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S..

3. Nel caso di specie, la condotta contestata ai sensi dell’art. 590 c.p., commi 1 e 2, non rientra tra le fattispecie escluse dalla competenza del Giudice di pace; nè questi ha indicato le ragioni per la qualificazione delle lesioni come dolose ai sensi dell’art. 532 c.p., comma 1, mentre il richiamo alla consulenza tecnica di parte fatto dal Giudice di pace, come rilevato dal Giudice per le indagini preliminari, rinvia a una maggiore durata della malattia e alla evenienza dell’indebolimento permanente dell’organo della vista, non incidenti sulla qualificazione dell’imputazione quale contestata.

4. Alla stregua di tali rilievi, gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace qui dichiarato competente.

Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice di pace di Novara, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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