Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-03-2011, n. 1726 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ga dell’ avv. Tarantini;
Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe sono stati respinti due ricorsi proposti dai signori A.P. e Celestina Barili per l’annullamento, quanto al primo ricorso, dell’ordinanza n. 8415, prot. n. 18115 del Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Assisi, con la quale si è disposta la sospensione dei lavori edili in corso per la costruzione di un fabbricato rurale in Loc. Mora Fraz. Palazzo di Assisi; quanto al secondo, dell’ordinanza n. 8615, di prot. n. 34082 del Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Assisi, con la quale è stata ingiunta la demolizione e/o riduzione in pristino, entro novanta giorni, di opere asseritamente eseguite in difformità dalla concessione edilizia realizzate su area di proprietà degli odierni ricorrenti in Loc. Mora Fraz. Palazzo di Assisi con acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dei beni dell’area di sedime in caso di inottemperanza.

I primi giudici hanno ritenuto che l’edificio in questione è stato realizzato in totale difformità dal progetto edilizio approvato perché, non essendovi più un piano totalmente interrato, esso (edificio) non solo è strutturalmente diverso da quello progettato ma risulta abusivamente dotato di una volumetria utile complessiva maggiore di quella assentita e/o assentibile nel caso di specie.

I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.

Si sono costituiti in giudizio il signor G.B. per resistere al gravame, e il geom. W.M. per sostenere le tesi degli appellanti.

Gli appellanti hanno depositato memoria a supporto delle loro ragioni.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2010 la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi della decisione

1. Gli appellanti contestano la legittimità delle determinazioni comunali con le quali si è disposta, prima la sospensione dei lavori, poi la demolizione di un fabbricato in avanzata fase di completamento, sul presupposto che l’edificazione era avvenuta in totale difformità dalla concessione edilizia.

Tali difformità sono state individuate: a) nella circostanza che l’edificio sarebbe stato realizzato ad una quota di circa m. 9,50 più alta rispetto a quella riprodotta nel grafico esplicativo di conformità al vincolo aeroportuale; b) alla realizzazione di 2 bocche di lupo una nel lato sud e una nel lato est del piano interrato.

2. Come nel ricorso di primo grado, gli appellanti sostengono che la quota assoluta di m. 394, riferita, nel grafico esplicativo del rispetto del vincolo aeroportuale, al "colmo della copertura del fabbricato" era frutto di un errore materiale, poiché in base alla documentazione allegata alla domanda di concessione, doveva correttamente intendersi riferita allo "spiccato del fabbricato a livello del solaio garagefondi"., ossia al livello del pavimento del piano fuori terra.

Una diversa lettura di tale grafico non poteva, del resto, assolutamente concepirsi perché sarebbe stato assurdo pensare che gli stessi ricorrenti avessero voluto progettare un edificio a due piani (più l’intera copertura) completamente interrato, a causa dell’andamento in declivio del terreno in questione.

Per quanto attiene, poi, alla realizzazione delle finestre c.d. "a bocca di lupo" (assolutamente non previste nel progetto), gli appellanti affermano che si tratterebbe di modifiche non essenziali e, quindi, sanabili con una variante in corso d’opera o finale.

3. I giudici di primo grado hanno disposto l’esecuzione di una verificazione delle opere eseguite (a cura del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche dell’Umbria) per ben chiarire in concreto se e come siano individuabili effettive difformità della predetta costruzione rispetto al progetto assentito.

Sulla base dell’esito della verificazione gli appellanti affermano che non sussistevano presupposti per l’applicazione della sanzione demolitoria di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non era ravvisabile la ritenuta totale difformità della costruzione rispetto al progetto approvato.

4. La tesi degli appellanti va condivisa.

A norma degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, T.U. delle disposizioni in materia edilizia, come già a norma degli artt. 7 e 8 della legge n. 47 del 1985, gli interventi edilizi in totale difformità dalla concessione, sanzionabili con l’ordine di demolizione, sono quelli che comportano "la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.".

La verificazione disposta dai giudici del primo grado ha esplicitamente accertato che l’attività edificatoria in questione è stata eseguita in conformità al titolo rilasciato dal Comune, quanto meno con riguardo al rispetto della volumetria assentita. (Relazione del geom. A.P., pag. 6 e 9).

Né l’ordinanza di demolizione potrebbe ritenersi giustificata dall’apertura di due bocche di lupo al piano interrato, poiché tale divergenza dal progetto approvato non determina un forma di abuso qualificabile come realizzazione di un edificio "integralmente diverso" da quella oggetto della concessione.

5. Le anzidette considerazioni sarebbero sufficienti a condurre all’accoglimento dell’appello, posto che i provvedimenti impugnati non hanno rilevato altre varianti di tipo planimetrico o dimensionale.

Il Collegio, peraltro, ritiene di osservare che neppure appare sostenibile una difformità dell’edificio dalla concessione per essere stato realizzato ad una quota altimetrica superiore a quella indicata nel documento destinato ad attestare il rispetto del vincolo aeroportuale.

Risulta infatti attendibile la tesi dell’erroneità della cifra di m. 394 riportata del detto documento.

La accurata relazione peritale, infatti, ha messo in evidenza come "in nessun elaborato facente parte del progetto risulta essere indicata una quota di impostazione del fabbricato diversa da quella del terreno esistente.", ossia dell’originario piano di campagna (pag. 8). Eseguiti gli opportuni rilievi (puntualmente documentati) sull’andamento digradante del terreno nelle aree circostanti il fabbricato, il perito ha potuto stabilire che, se si ritenesse corretta e vincolante la quota pari a m. 394, come quota di colmo, "il fabbricato sarebbe stato realizzato totalmente interrato e ciò avrebbe comportato uno stravolgimento dell’intera area in quanto si sarebbero dovuti eseguire movimenti di materie (scavi) molto consistenti. Tale ipotesi può ritenersi inammissibile tenuto conto delle quote indicate in progetto che non sono compatibili con le quote di terreno originario sia del modesto intervento che doveva essere realizzato." (ivi).

6. In conclusione l’appello deve essere accolto.

7. La sentenza impugnata ha condannato i ricorrenti al pagamento del costo della verificazione disposta in primo grado. L’esito dell’appello comporta che la sentenza sia riformata anche con riguardo al capo in questione secondo quanto stabilito in dispositivo.

8. Le spese dei due gradi di giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado;

condanna il Comune di Assisi e il sig. G.B., in solido, al pagamento delle spese della verificazione, liquidate in euro 1500 (millecinquecento);

condanna gli stessi soccombenti alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore degli appellanti e ne liquida l’importo in complessivi euro 2.000,00.

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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