Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 1. 12.2009 il GUP del Tribunale di Napoli, davanti al quale erano stati citati a giudizio M.M., I.F., F.A., R.D., L.R., D.F.A., J.M. e F. D., per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio ed alla ricettazione di autovetture di illecita provenienza, di più episodi di riciclaggio, nonchè violazioni degli artt. 494, 367 e 368 c.p., reati consumati in varie località, dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere di essi in favore del Tribunale di Ferrara, sul rilievo che il primo, in ordine di tempo, dei reati più gravi tra quelli contestati, il reato di riciclaggio di cui al capo b) della rubrica, era stato consumato in (OMISSIS).
Il GIP del Tribunale di Ferrara, in tal modo investito del procedimento, ha a sua volta declinato la propria competenza e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto, rilevando che la condotta di riciclaggio di cui al capo b) anzidetto, risulta accertata a (OMISSIS), ma è stata consumata in (OMISSIS), come ampiamente comprovato dalle intercettazioni acquisite agli atti e riportate nell’informativa finale, allegato 4.
Ad ogni buon conto rilevava il giudice rimettente che l’attuale contestazione riporta come locus commissi delicti del riciclaggio in parola la città di (OMISSIS) e che "nell’odierna imputazione nessun reato risulta commesso in (OMISSIS)".
Ciò premesso, il giudice ferrarese ha sollevato conflitto negativo di competenza in ordine a tutti i reati contestati e di cui al processo oggetto del conflitto.
Osserva il Collegio che si verte con certezza in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame, al fine di giudicarne la fondatezza, le accuse mosse ai predetti imputati, con stasi insuperabile del procedimento di cognizione.
Orbene, per dirimere il proposto conflitto è d’uopo premettere che nel caso di specie il processo in esame si articola attraverso più procedimenti tra di loro connessi secondo le ipotesi contemplate all’art. 12 c.p.p., lett. a) e b).
In tali casi le regole per determinare il giudice territorialmente competente sono dettate dall’art. 16 c.p.p., il cui comma 1 dispone, come è noto e come richiamato da entrambe le istanze di giustizia in conflitto, che il criterio da utilizzare nella fattispecie sia quello del giudice competente per il reato più grave ed in ipotesi di pari gravità, il criterio temporale del giudice competente per il primo reato.
Nella vicenda processuale dedotta, il reato più grave tra quelli perseguiti è il reato di cui all’art. 648-bis c.p., il reato cioè di riciclaggio e tra le condotte riferibili a siffatta fattispecie, la prima consumata in ordine di tempo è quella di cui al capo b) della rubrica, risalente ad epoca anteriore al giugno 2006, essendo stata essa accertata, a (OMISSIS), in tale epoca.
Le risultanze istruttorie peraltro consentono di superare l’epoca ed il luogo dell’accertamento e di pervenire al luogo ove la condotta venne concretamente consumata, come posto in evidenza dal giudice ferrarese, il quale ha per questo richiamato l’esito di una intercettazione telefonica che al riguardo non lascia adito a dubbi (intercettazione raccolta all’allegato 4 della informativa finale).
Sulla base di dette acquisizioni è appena il caso di osservare che la contestazione iniziale ha subito i necessari adattamenti indotti dagli accertamenti eseguiti ovvero da più attento esame degli atti processuali, di guisa che, in forza delle norme processuali appena richiamate, il giudice competente a conoscere delle imputazioni di cui in premessa è il Tribunale di Napoli, al quale occorre pertanto trasferire gli atti di causa.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
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