Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-03-2011, n. 1716 Opere pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla E.B. s.r.l. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, Sezione I, n. 4621/2009, che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della nota della Prefettura di Caserta del 5 marzo 2008 (con la quale si evidenziava a suo carico la sussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 4 d.lgs. n 490/1994) e della successiva determinazione con la quale il Comune di Marcianise ha revocato l’autorizzazione al subappalto per i lavori di urbanizzazione della zona D5, comporto I, lotto I.

2. La ricorrente chiede la riforma di tale sentenza, deducendo che la predetta informativa antimafia sarebbe stata emessa solo sulla base di meri rapporti di affinità parentale con la famiglia G. (il sig. V.B. – socio della E.B. s.r.l. e fratello dell’amministratore unico della citata società – è coniugato con la signora M. G., figlia dell’imprenditore A. G. e sorella del sig. G. G., entrambi componenti del C.E.S.A., C.E.S.A. s.r.l." a sua volta colpita da una informativa antimafia, che però è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza di questa Sezione n. 684/2010) e di un solo episodico accertamento dei Carabinieri di Marcianise, che hanno controllato il sig. V.B. in compagnia del sig. B.B., fratello dei signori D. e S., capi dell’omonima associazione camorristica.

3. L’appello non risulta fondato e va respinto.

4. Gli elementi raccolti dall’Amministrazione statale sono, infatti, idonei, a sorreggere l’informativa impugnata.

Dalla nota della Questura di Caserta del 10 maggio 205, emerge che il sig. V.B., pur non essendo inserito nell’organigramma delle cosche camorristiche, risulta essere stato controllato dai Carabinieri di Marcianise in compagnia del sig. B.B., fratello di D. e S. B., capi dell’omonimo clan camorristico, attivo in Marcianise.

Vicino alla famiglia B. è inoltre considerato il suocero del V.B., A. G., il quale, sebbene non annoveri precedenti di polizia per reati associativi e strumentali ad essi, risulta che abbia intrattenuto rapporti con il sig. Pas. B., con pregiudizi per furto, ricettazione, tentato omicidio volontario, violazione della leggi sulle armi, fratello dei medesimi D. e S. B..

Lo stesso V.B. è stato inoltre controllato dal personale del Commissariato di P.S. di Marcianise mentre si accompagnava col sig. N.L., con pregiudizi per rapina, furto estorsione ed evasione; A.P., con pregiudizi per violazione della legge sugli stupefacenti; P.S., con pregiudizi per rapina e violazione della legge sugli stupefacenti.

Sempre a carico del sig. V.B. è stato emesso inoltre un divieto prefettizio di detenere armi e munizioni.

Gli elementi in questione, valutati non separatamente ma complessivamente dalla Prefettura di Caserta nell’impugnato provvedimento, risultano sufficienti a sorreggere la valutazione di pericolo di infiltrazione mafiosa compiuta dalla valutazione di Caserta e già condivisa dal Tribunale amministrativo regionale

La frequentazione reiterata e non occasionale di soggetti pregiudicati o aventi rapporti con ambienti camorristici, che rende attendibile, specie nel contesto in considerazione nel presente giudizio, il pericolo che l’attività di impresa, anche in maniera indiretta, possa agevolare od avere rapporti con la criminalità organizzata.

5. Né in senso contrario vale richiamare la sentenza pronunciata da questa Sezione n. 684/2010 (che non fa stato nel presente giudizio in quanto resa tra parti diverse e riguardante distinti atti), perché, comunque, il suo contenuto non contraddice le conclusioni cui è giunta l’informativa prefettizia oggetto del presente giudizio, essendovi solo una parziale comunanza di elementi tra l’informativa CESAP e quella adottata nei confronti della s.r.l. E.B..

6. Né rileva la circostanza che in alcune note informative degli organi di polizia si riferisca, in premessa, che alla luce degli elementi raccolti non risultano sussistere pericoli di infiltrazione mafiosa nei confronti dell’impresa ricorrente. Tali valutazioni degli organi di polizia, basate su aspetti di per sé isolati, non possono avere, infatti, l’effetto di incidere sul potere attribuito alla Prefettura, alla quale sola spetta, alla luce e all’esito di un esame globale dei vari elementi raccolti dagli organi di polizia, la decisione finale sull’adozione del provvedimento interdittivo.

7. Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello deve, pertanto, essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4158 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, n. 4621 del 2009.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Marcianise (nella misura di cinquemila euro) e del Ministero dell’Interno (nella misura di cinquemila euro), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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