Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-03-2011, n. 1711 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso n. 5701 del 2006, proposto al T.a.r. Campania, sede di Napoli, la società cooperativa L.R.B., con sede in Casal di Principe (CE), ha impugnato la nota del Prefetto di Caserta n. 8/12b.16/ANT/AREA 1^ del 17 luglio 2006, recante informativa antimafia sulla sussistenza a suo carico delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994, nonché la conseguente comunicazione, resa dal Comune di Marcianise, di avvio del procedimento finalizzato a recedere dal contratto rep. n. 20 dell’8 marzo 2006 di appalto dei lavori di costruzione di parcheggi pubblici comunali.

Con la sentenza gravata n. 565 del 2008, il T.a.r. ha respinto il ricorso.

2. Per ottenere la riforma di tale decisione, propone ora appello la società cooperativa L.R.B..

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. L’appello risulta infondato e va respinto, il che consente di prescindere dalla eccezioni di inammissibilità per genericità dei motivi e per difetto di interesse, formulate dal Comune di Marcianise.

4. Ritiene la Sezione che il provvedimento interdittivo prefettizio impugnato in primo grado risulta adeguatamente motivato per relationem alla nota istruttoria del comando provinciale Carabinieri di Caserta, da cui risultano legami con il mondo della criminalità organizzata.

In particolare, come correttamente evidenziato dalla sentenza di primo grado, risulta che il vicepresidente del consiglio di amministrazione (sebbene ormai cessato dalla carica) era stato recentemente oggetto di un provvedimento interdittivo antimafia e che un consigliere di amministrazione e responsabile tecnico della società è il fratellastro di un soggetto con precedenti associativi ritenuto appartenente al "clan dei Casalesi", che è stato a sua volta consigliere di amministrazione della ricorrente.

Si tratta di elementi che, complessivamente considerati, rendono certamente attendibile e ragionevole il giudizio contenuto nella nota prefettizia impugnata circa la sussistenza di un rischio di infiltrazione mafiosa.

Alla base dell’interdittiva non vi sono, a differenza di quanto sostiene l’appellante, soltanto meri rapporti di parentela; al contrario è proprio la ripetuta presenza nel consiglio di amministrazione della società di soggetti aventi rapporti con ambienti camorristici, o strettamente imparentati con soggetti coinvolti in associazioni camorristiche, che rende attendibile, specie nel contesto che viene in considerazione nel presente giudizio, il pericolo che l’attività di impresa possa agevolare od avere rapporti con la criminalità organizzata.

L’appello deve, pertanto, essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4783 del 2008, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto, conferma la sentenza del T.a.r. Campania n. 565 del 2008.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio a favore del Comune di Marcianise, che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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