Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11559

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 28/4/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Rimini, in data 10.1.2006, che condannava D.R.F. alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e Euro 3500 di multa per il reato di ricettazione di beni di provenienza furtiva, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento con riferimento agli artt. 157 e 159 c.p., art. 531 c.p.p., rilevando come la Corte di appello di Bologna avrebbe dovuto rilevare la intervenuta prescrizione del reato di ricettazione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa in primo grado con sentenza del 10.1.2006, si applicano – L. 5 dicembre 2005, n. 251, ex art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione, comunque, più favorevoli all’imputato.

Pertanto, con riferimento a tali nuove regole sulla prescrizione, il delitto di ricettazione si prescrive in 10 anni, (otto anni + Va ex art. 161 c.p.p., comma 2) già decorso dal tempo del commesso reato, individuato nel (OMISSIS).

Con riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione, nel caso di rinvio dell’udienza per il concomitante sciopero sia degli avvocati che dei magistrati, a cui abbiano aderito entrambi (nel caso di specie il giudice ha espressamente dichiarato di aderire allo sciopero di categoria, indicando nel verbale che il processo veniva trattato "ai soli fini del rinvio"), il decorso del termine di prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell’astensione dalle udienze del difensore in quanto la concomitante astensione dell’attività giudiziaria del giudice del dibattimento avrebbe comunque impedito la celebrazione del processo, (cfr Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001 Ud. (dep. 11/01/2002) Rv. 220509 e Sez. 5, Sentenza n. 49647 del 02/10/2009 Ud. (dep. 28/12/2009) Rv. 245823, per il caso concernente il rinvio disposto per impedimento del difensore che aveva aderito ad una iniziativa di categoria di astensione dalle udienze e per l’escussione di un teste assente). Va, al riguardo, affermato il seguente principio di diritto: "nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro al giudice (nella specie sciopero), la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 c.p., e la conseguente sospensione del corso della prescrizione".

Non va, pertanto computato, ai fini della prescrizione il rinvio di mesi 10, giorni nove per il rinvio del giudizio (dal 24.11.2004 al 3.10.2005) e comunque, in ogni caso, la prescrizione sarebbe pure maturata nelle more del giudizio di cassazione.

Il ricorso per cassazione è, quindi, fondato e non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione.

Va, conseguentemente, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto all’imputato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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