Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12719 Contratti agrari: recesso e risoluzione Pagamento Tempo dell’adempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.M.G., premesso di aver concesso in affitto terreni e fabbricati agricoli in (OMISSIS), a C.M. S., e che lo stesso non pagava il canone annuo di L. 240000, dall’annata agraria 1989/1990, chiedeva al tribunale di Biella la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affittuario.

Su richiesta del convenuto, veniva concesso il termine di giorni 60 per la purgazione della mora a norma della L. n. 283 del 1982, art. 46.

Poichè il pagamento del canone era, quindi, avvenuto con assegno bancario, trasmesso con raccomandata postale spedita il giorno prima della scadenza, ma incassato successivamente alla scadenza del predetto termine, il tribunale dichiarava la risoluzione del contratto.

La corte di appello di Torino, sez. spec. agraria, adita dal convenuto, con sentenza depositata il 15.5.2008, confermava la sentenza ritenendo che il pagamento successivo al termine di grazia comporta in ogni caso la risoluzione del contratto.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il convenuto.

Resiste con controricorso l’attrice.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’errata applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 46, comma 6, e la contraddittorietà ed il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza. Secondo il ricorrente sono stati violati i diritti dell’appellante in materia di accertamento della tempestività del pagamento, poichè questo era avvenuto mediante consegna il 15 febbraio 2007 di assegno bancario al vettore postale entro il termine di grazia (16 febbraio) e la creditrice non aveva contestato tale modalità di pagamento.

2. Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di locazioni di immobili urbani (cfr. n. 23751 del 17/09/2008; 9370 del 21/04/2 006) il termine per sanare la morosità, come previsto dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55, in materia di locazioni di immobili urbani, è da qualificarsi perentorio (e, quindi, non prorogabile). Pertanto, costituendo questo tipo di sanatoria un’eccezione al principio generale stabilito dall’art. 1453 cod. civ., u.c. (secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione), se entro il concesso termine di grazia, il conduttore non ha provveduto a sanare la mora, al giudice non è concessa la possibilità di valutare la gravita o meno dell’inadempimento, a norma dell’art. 1455 cod. civ. (così come avviene quando si tratti di termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.), che deve perciò ritenersi sussistente "ope legis". 3. Eguale principio va affermato in tema di pagamento effettuato dopo la scadenza del termine di grazia concesso per il pagamento del canone nel contratto di affitto agrario a norma della L. n. 203 del 1946, art. 46.

Anzitutto va osservato che il termine per sanare la morosità, che il giudice concede all’affittuario, a norma della L. n. 203 del 1982, art. 46, non inferiore a trenta e non superiore a novanta, ha carattere perentorio (questa Corte – 16 luglio 1986, n. 4598, nonchè 27 febbraio 1995, n. 2232, in motivazione – ha definito "perentorio" il termine analogo concesso dal giudice a norma della L. n. 392 del 1978, art. 55, in tema di locazioni di immobili urbani).

Infatti, costituendo questo tipo di sanatoria un’eccezione al principio di cui all’art. 1453 c.c., u.c., secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere alla propria obbligazione, il termine concesso per la sanatoria, comportando una sospensione, sotto questo profilo, degli effetti della domanda, ha necessariamente carattere perentorio.

Ne consegue che, se entro il termine di grazia l’affittuario non ha provveduto a sanare la mora, non è concessa al giudice la possibilità di valutare la gravità o meno dell’inadempimento a norma dell’art. 1455 c.c. (così come anche avviene ogni qual volta il termine è essenziale a norma dell’art. 1457 c.c., Cass., 22 luglio 1993, n. 8195).

5. Infatti la valutazione dell’importanza dell’inadempimento, in siffatta ipotesi di concessione di termine di grazia, è preventivamente fatta dallo stesso legislatore, che nella citata L. n. 203 del 1982, art. 46, comma 6, ha stabilito non solo quali siano le somme da pagare da parte dell’affittuario inadempiente, ma anche il termine minimo e massimo entro cui la somma deve essere pagata, rimettendo alla valutazione del giudice solo la fissazione esatta del termine, ma non anche una successiva valutazione se il superamento di detto termine dia luogo a grave inadempimento o meno.

6.1. Premesso ciò, va osservato che, a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.

La questione non muta se il pagamento avviene con assegno circolare, come statuito da Cass. S.U. 18/12/2007, n. 26617. Il pagamento del canone a mezzo assegno bancario è possibile solo se previsto dal contratto o accettato dal locatore (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1326;

Cass., 5 gennaio 1981, n. 24; Cass. 14.1.2000, n. 369).

6.2. Tale forma di pagamento si articola in due momenti: la messa a disposizione dell’assegno; la riscossione dello stesso. Per il primo momento vale la regola – desumibile dall’art. 1182 c.c., comma 3 – che l’assegno deve pervenire al domicilio del locatore entro il termine stabilito per il pagamento, rimanendo a carico del conduttore i rischi del ritardo o del disguido derivanti dall’utilizzazione del servizio postale, anche se l’utilizzazione stessa sia consentita (Cass. 28 dicembre 1990, n. 12210).

Nè può ritenersi che la regola risulti invertita per effetto delle scelte operate dal legislatore nella disciplina di altre materie.

Il rischio di ritardo o mancata ricezione dell’assegno resta a carico del debitore, perchè attiene alla fase preparatoria del pagamento (Cass. 07/02/2000, n. 1336; Cass. 21/12/2004, n. 23695).

Il secondo momento è interamente affidato all’iniziativa del locatore, il quale deve presentare alla banca trattarla l’assegno per il pagamento o svolgere quella diversa attività intesa alla realizzazione del credito; tuttavia, se non è possibile fare carico al conduttore del ritardo del locatore, non è, d’altra parte, possibile anticipare il pagamento al momento della preparazione della provvista.

Come affermato da questa Corte (11.11.1992, n. 12129), in caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante rilascio di assegni bancari, l’estinzione del debito avviene nel momento dell’effettivo pagamento del titolo, poichè anche l’assegno viene sempre accettato pro solvendo e non prò soluto.

7.1. Pertanto nella fattispecie il motivo di ricorso è infondato in quanto l’assegno, trasmesso con il mezzo postale, in data 15 febbraio 2007, e cioè un solo giorno prima della scadenza del termine di grazia (16 febbraio) era stato poi incassato solo il 26 febbraio 2007, con valuta del 28 febbraio. Nè il ricorrente assume che tale assegno spedito con mezzo postale era stato poi ricevuto dalla creditrice (concedente in affitto) antecedentemente alla scadenza del termine di grazia, per cui solo l’incasso sarebbe avvenuto successivamente, e che di tanto era stata fornita la prova al giudice di merito.

7.2. Quanto al preteso comportamento di acquiescenza al pagamento tardivo da parte dell’affittante, va osservato che con valutazione di merito, immune da vizi motivazionali rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità, la corte territoriale ha accertato che la supposta acquiescenza era inesistente, in quanto il difensore della stessa si era limitato a dare atto del ricevimento dell’assegno, con richiesta concorde delle parti di differimento dell’udienza per verificare l’esito dell’assegno stesso.

8. Il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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