Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-03-2011, n. 245 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decisione di accoglimento n. 983/08 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa veniva dichiarato il diritto degli istanti, di cui in epigrafe, alla corresponsione delle differenze economiche spettanti in virtù del D.P.Reg. n. 192/2005, a far data dall’1/7/1988.

Come esposto dagli istanti, l’Amministrazione regionale – pur manifestando formale adesione alla diffida ad adempiere, ad essa indirizzata – nonostante il lungo tempo trascorso, non ha ottemperato al suddetto giudicato, né lo ha fatto il Commissario ad acta all’uopo nominato.

Pertanto gli istanti, con il reclamo di cui in epigrafe, hanno chiesto a questo C.G.A. di emettere gli opportuni provvedimenti affinché l’Amministrazione intimata provveda al pagamento di quanto dovuto, ovvero di sollecitare il Commissario ad acta a dare esecuzione all’incombente demandatogli da questo C.G.A. con la citata decisione n. 983/08, ed, in caso di ulteriore inerzia, nominare un nuovo Commissario ad acta.

Quanto sopra premesso e considerato, il Collegio accoglie il reclamo di cui in epigrafe e, per l’effetto, dispone che l’Amministrazione intimata dia sollecita esecuzione al giudicato nascente dalla decisione n. 983/08 di questo C.G.A. entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, sia il Commissario ad acta, individuato nell’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione siciliana – in sostituzione del già nominato Assessore alla Presidenza della medesima Regione, del quale ha assunto le relative funzioni – o funzionario con qualifica dirigenziale delegato dal predetto, a provvedere, entro i successivi 30 giorni, al compimento delle attività sopra indicate, con l’ulteriore incarico di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta, che potrà eseguire sulla base, non soltanto della documentazione esibita in giudizio, ma, altresì, di ogni altra fonte cui, all’occorrenza, egli potrà accedere, nonché di provvedere, altresì, direttamente al pagamento ai ricorrenti di quanto risulti agli stessi ancora dovuto in base al titolo qui posto in esecuzione.

Le spese del presente giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, dispone che l’Amministrazione intimata provveda a dare esecuzione alla presente sentenza nei termini indicati nella parte motiva.

In caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, sia il Commissario ad acta, come sopra individuato, o un dirigente dallo stesso delegato, ad assolvere all’incombente demandatogli, nei termini e con le modalità precisate in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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