Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12709 Uso abitativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva del 21 dicembre 2007 il Tribunale di Genova dichiarava risolto per inadempimento del conduttore – C.S. – il contratto di locazione ad uso abitativo dell’appartamento sito in (OMISSIS) ed a lui locato da M.E..

Su gravame del C. la sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Genova il 1 luglio 2008.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la M..

La resistente ha depositato memoria, cui allega la sentenza definitiva del Tribunale di Genova del 30 novembre 2010 in copia autentica.
Motivi della decisione

1.-Osserva il Collegio che in via logico-giuridica vanno esaminati congiuntamente per la loro interconnessione il secondo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4, dell’art. 1421 c.c. e degli artt. 416 e 437 c.p.c.) ed il terzo (violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346, degli artt. 1421 e 1343 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

In estrema sintesi e per come formulati si chiede a questa Corte di cassare la sentenza impugnata, perchè il giudice dell’appello non avrebbe fatto buon governo della normativa vigente e della giurisprudenza che si è interessata al requisito della forma scritta del contratto di locazione e alle conseguenze che derivano circa la validità dello stesso, allorchè esso manca della registrazione.

2.-In linea di principio, va affermato che, a seguito dell’ordinanza n. 420/07 della Corte costituzionale la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, applicabile ratione temporis al caso in esame (contratto, a quanto pare, del 9 settembre 2006, come si desume dal controricorso- p.2), e che subordina la validità del rapporto civilistico di locazione all’adempimento di un onere, quale la registrazione, si configura come norma imperativa, la cui violazione determina la nullità del negozio ex art. 1418 c.c..

3.-Ciò posto, ritiene il Collegio che l’esame della condotta processuale delle parti sia idonea a porre in rilievo quanto segue.

La M. con l’atto di citazione nei confronti del C. ebbe a richiedere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e il pagamento della somma "a titolo risarcitorio per la protratta occupazione dell’immobile dai successivi maturandi canoni di locazione ed oneri accessori convenuta in contratto sino alla data dell’effettiva consegna dell’immobile, oltre interessi legali e rivalutazione da quando dovuto al saldo" (p.6 controricorso).

E’, altresì, pacifico che, costituendosi tardivamente in giudizio il C. eccepì la nullità del contratto per difetto di forma scritta (e su questo ha convenuto il giudice dell’appello), mentre nulla ha eccepito circa il suo inadempimento e nessuna altra contestazione ebbe a muovere circa i documenti prodotti dalla locatrice, la quale, è altresì pacifico, ebbe a versare al C. la somma di Euro 84,00 pari alla metà delle spese di registrazione, pattiziamente convenuto.

Il C. non vi adempì, per cui, non può valersi della nullità, a cui egli stesso ha dato causa.

Resta, per tali ragioni, assorbito il primo motivo (omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).

Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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