Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12705 Intermediazione finanziaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 ottobre 2005 la Corte di appello di Lecce, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la opposizione a decreto ingiuntivo proposta da C.O. e M.R. S.. Il decreto ingiuntivo era stato emesso su richiesta di .Calvo Fulvio p.i.p.d.p.,.m.d.

3.d.e.p.l.d.i.

f.s.i.f.d.c.Campa -.Sperti p.l.

c.d.u.m.d.L.9.H.r.l.C. t.-.p.q.c.a.q.i.-.c.".

i.o.c.n.i.a.d.o.b.f.

p.e.a.a. C., che, come mero intermediario, si era obbligato a procurare il finanziamento, affettivamente concesso ed anche materialmente erogato, posto che la relativa somma fu depositata presso il notaio con le modalità sopra indicate".

Il pagamento della provvigione era, infatti, correlato alla accettazione della richiesta di finanziamento e all’erogazione del relativo importo, presupposti che si erano entrambi verificati nel caso di specie.

Nel contratto non era previsto alcun termine essenziale, nel senso che la somma dovesse essere materialmente consegnata ai mutuatari già prima all’atto della stipula dell’atto pubblico.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi i coniugi S. – C..

Resiste con controricorso Ca.Fu., proponendo a sua volta ricorso incidentale in ordine alla compensazione delle spese di tutto il giudizio.

I ricorrenti principali resistono con controricorso al ricorso incidentale. Presenta memoria ex art. 378 c.p.c. Ca.Fu..
Motivi della decisione

I due ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunziata violazione dell’art. 1813 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I ricorrenti hanno dedotto che il mandato di intermediazione finanziaria era finalizzato alla concessione di un prestito di L. 95.000.000 per l’acquisto di una casa e che il Ca. aveva ottenuto il finanziamento, ma non aveva erogata la somma.

Di conseguenza il mutuo, essendo un contratto reale, non si era concluso mancando la consegna del denaro.

2. Come secondo motivo viene dedotta la inesatta interpretazione dell’art.3 del mandato di intermediazione finanziaria e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 3 recitava " all’accettazione della richiesta di finanziamento i richiedenti si impegnano a versare a titolo di provvigione il 3% dell’importo netto erogato.La provvigione sarà detratta dall’importo netto e versata alla Cafim di Ca.Fu. contestualmente all’erogazione del finanziamento". Poichè i coniugi S. – C. non avevano avuto la materiale disponibilità del denaro, non potevano detrarre da esso la provvigione per il Ca., alla quale questi non aveva diritto non avendo portato a termine il contratto di mutuo oggetto del mandato.

3.1 I due motivi si esaminano congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica.

Entrambi sono infondati.

Risulta che il giorno fissato per la compravendita dell’immobile comparve davanti al notaio un funzionario dell’Istituto erogante il mutuo, che aveva con sè un assegno per l’importo di Euro 95.000.000,00, da consegnare dopo il consolidamento dell’ipoteca.

E’ pacifico che i venditori dell’immobile si rifiutarono di concludere l’atto per la mancata consegna immediata dell’assegno.

3.2.Si deve osservare che, in tema di mediazione, per aversi diritto alla provvigione è necessario che l’affare sia stato concluso e che in forza dell’art. 1755 c.c., comma 2, la conclusione sia avvenuta per effetto dell’intervento del mediatore.

Nel caso di specie risulta che il mutuo fu concesso ai coniugi C. – S. per effetto dell’attività di mediazione del Ca.. E indubbio che il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata. Tuttavia è costante l’orientamento di questa Corte (per tutte, Cass. n. 2483 del 2001), nel senso che debba realizzarsi, al riguardo, la "disponibilità’ giuridica" della cosa. Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/2011.

Nel caso di specie risulta che la società di finanziamento emise un assegno in favore dei coniugi C. S., che ebbero quindi la disponibilità giuridica della somma con il perfezionamento del contratto di mutuo.

3.3 Come affermato dai giudici di appello, non vi è alcuna prova di un accordo fra le parti a che la somma fosse consegnata al momento della stipula dell’atto pubblico di acquisto dell’immobile da parte dei coniugi. Infatti, affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale – in senso tecnico, non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto e che l’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i negozi sia reso chiaro nel contenuto dei negozi stessi.

Nel caso di specie i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova del collegamento negoziale fra l’incarico di mediazione per ottenere il mutuo e l’acquisto dell’immobile ,non essendovi prova "che nel mandato di intermediazione finanziaria era espressamente previsto che il denaro serviva ai coniugi C. – S. per l’acquisto dell’immobile". 3.4. In ordine alla denunziata erronea interpretazione dell’art. 3 del contratto di intermediazione finanziaria si osserva che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Nel caso di specie i ricorrenti hanno lamentato genericamente una inesatta interpretazione della clausola contrattuale, senza indicare le lacune argomentative o le illogicità in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, chiedendo a questa corte una interpretazione diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di appello, con valutazioni di merito non consentite a questa Corte di legittimità.

Il ricorso principale deve essere rigettato.

Con il ricorso incidentale viene denunziato che le spese del doppio grado di giudizio erano state ingiustamente compensate, ricorrendo "giusti motivi" che non erano stati specificati.

Il ricorso incidentale è infondato.

Infatti in tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 cod. proc. civ. recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), applicabile al procedimento di appello in quanto iniziato con citazione notificata il 13-2-2004, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di "giusti motivi", non necessita di alcuna esplicita motivazione/Sentenza n. 7523 del 27/03/2009.

Si compensano fra le parti le spese del giudizio di cassazione in considerazione del rigetto di entrambe le impugnazioni.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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