Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12701

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Svolgimento del processo

Il (OMISSIS) P.A., dipendente ENICHEM, rimase ferito ad una gamba a seguito dello scoppio di una manichetta flessibile mentre C.E., conducente di una autocisterna di proprietà della ditta Piolanti, eseguiva l’operazione di scarico di acido nitrico dalla autocisterna.

Dalle indagini risultò che F.S., amministratore unico della S.T.S., TRANSCHIMICA s.r.l., aveva commissionato alla ditta Piolanti due trasporti di prodotti chimici e che lo scoppio della manichetta era dovuto alla mancata bonifica dell’autocisterna stessa prima del secondo trasporto.

Nel giudizio penale, F., P. e C. patteggiarono la pena ex art. 444 c.p.p..

P.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ravenna F., P. e C. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti. Con sentenza n. 777/98, divenuta definitiva, il Tribunale di Ravenna dichiarava i convenuti responsabili dell’infortunio occorso al P.A. condannandoli, in solido, al risarcimento dei danni.

F.S. pagò al P.A. la somma di L. 45.200.000 oltre la somma dovuta all’INAIL per l’importo di L. 29.000.000.

Successivamente F.S. conveniva in giudizio la S.T.S. TRANSCHIMICA s.r.l. davanti il Tribunale di Ravenna per sentirla condannare a rimborsargli le somme pagate in esecuzione della suddetta sentenza ed a risarcirgli i danni ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda e la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata il 26-11-2008.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione F. S. sorretto da due motivi ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la S.T.S. TRANSCHIMICA s.r.l.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt.18 e 1703 c.c. e difetto di motivazione sul punto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di Appello di Bologna ha affermato che all’amministratore delle società di capitali sono applicabili le norme che disciplinano il mandato, mentre avrebbe dovuto ritenere che il rapporto che lega l’amministratore unico alla società a responsabilità limitata è un rapporto immedesimazione organica in virtù del quale all’ente debbono riferirsi tutte le obbligazioni, lecite ed illecite, sorte dal comportamento dell’amministratore nello svolgimento dell’attività societaria.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1720 c.c., comma 2 – art. 2031 c.c., comma 1 – art. 2234 c.c. – art. 3 Cost., comma 1 – art. 12 preleggi, comma 2 e dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; in via subordinata il ricorrente chiede che, anche se si volesse ritenere che gli amministratori delle società di capitali siano mandatari dell’ente, in tal caso al mandatario dovevano essere rimborsate le spese e, comunque,il ristoro dei danni sopportati nella gestione dell’interesse altrui.

3. I due motivi di ricorso vengono esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logico giuridica.

3.2. La Corte di Appello ha posto a fondamento della sua decisione la sentenza n. 10680 del 1994 con la quale le Sezioni Unite hanno chiarito che, se verso i terzi estranei all’organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all’interno dell’organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un’attività come quella resa dall’amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale; hanno rilevato che vige nel nostro ordinamento un generale principio legislativo di rimborsabilità delle spese, o comunque di ristoro delle perdite sopportate nella gestione dell’interesse altrui e che l’assenza di giuridica tutela dell’amministratore della società di capitali, priva di giustificazione, può essere colmata attraverso l’applicazione analogica dell’art. 1720 c.c.; hanno affermato "come l’art. 1720 c.c., cpv, cit., lungi dal costituire una norma eccezionale e quindi non applicabile a simili ex art. 14 preleggi, costituisce indice rivelatore del divieto generale di locupletatio curri aliena iactura, espresso in numerose norme codicistiche e di cui l’art. 2041 c.c. costituisce disposizione di chiusura". 3.3. Al principio posto dalle Sezioni Unite la Corte di Appello ha dichiarato di volersi uniformare, con una precisazione consistente nel rilievo che il diritto del mandatario, e quindi dell’amministratore, al rimborso delle spese affrontate ed al risarcimento dei danni subiti a causa dell’incarico presuppone non solo che il danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata dell’espletamento dell’incarico, ma anche che il mandatario abbia operato con la dovuta diligenza e senza colpa nella causazione dell’evento dannoso.

Di conseguenza la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione sul rilievo che il F.S. non aveva diritto al rimborso delle somme pagate al P.A. in quanto aveva eseguito il suo incarico di mandatario senza la dovuta diligenza ( art. 1710 c.c.), come accertato dalla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 777/98. 3.4. Risulta corretto quindi l’inquadramento della natura giuridica dei rapporti interni fra amministratore e società di capitali nell’ambito del rapporto di mandato, da cui consegue anche l’obbligo per l’amministratore di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia secondo la previsione dell’art. 1710 c.c..

Risulta che il F.S. fu citato in giudizio dal danneggiato P.A. e che la sua colpa in sede civile, dopo il patteggiamento della pena, è stata accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza del Ttribunale di Ravenna n. 777/98.

Di conseguenza egli non ha diritto al rimborso di quanto pagato per risarcire i danni al P.A., poichè si tratta del risarcimento dei danni da lui procurati con un’attività colposa che, secondo un accertamento non più modificabile, è personalmente addebitatagli, risultando che egli non ha eseguito con la dovuta diligenza l’incarico di amministratore.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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