Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12695 Prelazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione dell’11-14/11/1995 M.S. conveniva dinanzi al Pretore di Messina C.G., P.S., F.C., quale procuratrice di P.S. e C., nonchè i coniugi S.S. e Sc.Pa. per ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell’atto per Notar Giuffrida del 23/12/1994 con il quale C.G., P.S., F.C., quale procuratrice ,avevano venduto ai coniugi S.S. e Sc.Pa. il fondo rustico sito in (OMISSIS) sul quale essa attrice aveva il diritto di prelazione agraria in quanto coltivatrice diretta del fondo confinante con quello alienato. Il Tribunale di Messina accoglieva la domanda e dichiarava la nullità dell’atto del 23/12/1994 per violazione dei diritto di prelazione spettante alla M., che dichiarava proprietaria del fondo previa corresponsione ai venditori del prezzo di acquisto fissato in L. 20.000.000, con spese alla soccombenza.

Avverso detta sentenza proponevano appello sia i coniugi S. S. e Sc.Pa. che C.G., P.S., F.C., quale procuratrice di Pr.Se. e C.. Con sentenza depositata l’11-4- 2006 la Corte di appello di Messina rigettava entrambi gli appelli compensando le spese del giudizio. La Corte di appello confermava il diritto di prelazione e riscatto della M. riconoscendo che ella era proprietaria del fondo limitrofo a quello oggetto di vendita; che il proprietario del fondo limitrofo a quello oggetto di riscatto, al quale la L. n. 817 del 1971, art. 7 ha esteso il diritto di prelazione, a differenza del colono o mezzadro, non ha l’onere di provare di non aver alienato fondi rustici nel biennio precedente.

;che la M. coltivava personalmente il fondo in oggetto per lo meno da un biennio antecedente alla vendita;che la richiesta della M. di assegno di invalidità era stata respinta o sul presupposto della di lei idoneità alla coltivazione del fondo.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione S. S. e Sc.Pa. sorretto da quattro motivi Si difende con controricorso M.S. proponendo ricorso incidentale.
Motivi della decisione

Preliminarmente è necessario riunire i ricorsi ex art. 335 c.p.c. poichè proposti avverso la stessa sentenza.

Deve dichiararsi la inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale in quanto non è stato notificato ai ricorrenti.

Con il ricorso principale viene denunziata:

1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697 e 2735 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn.3 e 5 individuato nella accertata pregressa coltivazione dei fondo da parte della M.;

2) violazione e falsa applicazione della L. 26 maggio 1965, n. 590, degli artt. 8 e 31 della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7 dell’art. 2697 c.c.; omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Secondo il ricorrente Corte di merito non aveva esaminato la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per l’esercizio del diritto di prelazione, affermando erroneamente che il proprietario del fondo limitrofo,a differenza del colono o mezzadro, non ha l’onere di provare di non avere alienato fondi rustici nel biennio precedente l’esercizio del riscatto; non considerando che , ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 31 per qualificare la sig.ra M. coltivatore diretto era necessario non solo accertare se la predetta si dedicasse abitualmente alla coltivazione del fondo confinante, ma anche se la complessiva forza lavorativa del suo nucleo familiare non fosse inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la normale necessità per la coltivazione del fondo da riscattare;omettendo di verificare il concorso di tutte le condizioni soggettive ed oggettive della prelazione con riferimento sia al momento in cui è conclusa la vendita tra il proprietario ed il terzo sia al momento in cui la dichiarazione del retraente perviene a retrattato (Cass. Sez. Un, 21.6.1984 n. 3654; Cass. 15.1.1987 n. 267; Cass. 23.7.1991 n. 8260;

Cass. 22.5.1996 n. 4739).

3) violazione dell’art.8 comma ottavo della L. n. 590 del 1965 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in quanto per l’accoglimento della domanda era necessario accertare se la M. avesse pagato il prezzo del retratto, cosa che non aveva mai fatto;

4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per l’erroneo regolamento delle spese processuali.

Preliminare è l’esame del secondo motivo di ricorso per pregiudizialità logica rispetto agli altri motivi.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con fondi venduti e il conseguente diritto di riscatto, ai sensi della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, e L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, – sono facoltà personali del soggetto richiedente, condizionate alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la dimostrazione dei quali spetta al retraente (Cass. 25 maggio 2007, n. 12249). Tra l’altro, è onere del retraente (Cass., 24 marzo 2000, n. 3538; Cass. 12 agosto 2000, n. 10789) dimostrare: – di poter vantare la qualifica di coltivatore diretto; -la coltivazione biennale dei terreni agricoli di sua proprietà, confinanti con quello in vendita e oggetto di retratto; – il possesso della forza lavorativa adeguata; – il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l’esercizio dell’azione di riscatto (tra le tantissime, in tale senso, ad esempio, Cass. 25 gennaio 2002, n. 884; Cass. 18 maggio 2000, n. 6477; Cass. 10 aprile 1998, n. 3732).

I giudici di merito hanno accertato che la M. coltivava personalmente ed abitualmente il fondo di sua proprietà per lo meno da un biennio antecedente alla vendita in oggetto e che possedeva la capacità adeguata alla coltivazione di tale fondo , come era rilevabile dal rigetto della richiesta dell’assegno di invalidità sul presupposto della di lei idoneità alla coltivazione.

Tale accertamento è riferito a tempo dell’esercizio della prelazione e del ricatto.

La sentenza di appello è stata oggetto solo di generica impugnazione in ordine alla sussistenza di tali requisiti, in quanto sul punto i ricorrenti non hanno proposto specifici motivi idonei a contestare gli argomenti a sostegno dei predetti accertamenti.

Invece, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, la mancata vendita di fondi rustici di imponibile superiore a L. mille/00 nel biennio precedente costituisce, a norma della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 1 condizione per l’insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante e, quindi, la prova della sussistenza della condizione spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevando che si tratti di un fatto negativo, comportando ciò non l’inversione dell’onere della prova, ma soltanto che essa deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari, Cass. 25 maggio 2000 n. 6878, Cass. 22 giugno 2007 n. 14590; Cass. 26 marzo 2003 n. 4494;

Cass. 16 maggio 2001 n. 6742, nonchè Cass., sez. un., 14 ottobre 1998 n. 10153.

Di conseguenza è fondato il secondo motivo ricorso sul punto e deve essere accolto nei termini di cui in motivazione. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il controricorso con ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo del ricorso principale,assorbiti gli altri;cassa e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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