T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 21-03-2011, n. 1604Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. B.D.S., proprietario di un appezzamento di terreno sito in Visciano, alla località Camaldoli, contrassegnato in catasto al foglio 1, particella 149, di 609 mq., ha premesso di aver presentato, in data 17.4.2007, richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, respinta dal comune con il provvedimento impugnato, emesso il 25.3.2009. La motivazione del diniego, rinvenibile negli atti richiamati (parere della commissione edilizia del 28.10.2008 e preavviso di rigetto del 3.12.2008), si focalizza sui seguenti punti: "1) L’area ricadente nella zona C1a è pari a circa 231 mq, anziché di 432 mq; 2) L’intervento interessa anche la zona agricola E3 e quindi in contrasto con le norme di attuazione del PRG; 3) La volumetria di progetto è maggiore di quella max realizzabile".

A sostegno della domanda di annullamento del provvedimento sfavorevole il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt.9, 42 e 97 Cost., del D.P.R. n.380/2001, della L. n.1150/1942, della L. n.1187/1968, della L. n.10/1977, della L. n.457/1978, della L. n.47/1985, del D.P.R. n.327/2001, delle LL.RR. n.14/1982, n.19/2001, n.16/2004 e n.15/2005, del D.Lgs n.115/2008, della Direttiva 2006/32/CE – violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di rilascio dei titoli edilizi – violazione del PRG e del RE del Comune di Visciano – violazione e falsa applicazione della L. n.241/1990 come successivamente modificata – erroneità dei presupposti e della motivazione – eccesso di potere per sviamento, ingiustizia ed illogicità manifesta, falso scopo e falsa causa, contraddittorietà, errore in fatto ed in diritto, illegittimità derivata, perplessità, incompetenza.

Il ricorrente lamenta che le proprie controdeduzioni presentate nel corso del procedimento, in cui aveva rappresentato che le superfici indicate nel progetto erano conformi a quelle riportate nel certificato di destinazione urbanistica del 9.9.2005, sarebbero state immotivatamente disattese e che l’amministrazione avrebbe dovuto eventualmente prima annullare o rettificare il suddetto certificato.

Si è costituito in resistenza il Comune di Visciano, che ha depositato memoria e documenti (tra i quali un certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 9.6.2009 ed uno stralcio dell’elaborato del P.R.G. ove è riportato il lotto interessato dall’intervento) ed ha concluso con richiesta di reiezione del gravame per l’infondatezza delle censure proposte.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che la ragione ostativa esplicitata dall’amministrazione, laddove ha rilevato che l’intervento progettato eccede la volumetria massima consentita – atteso che l’indice di fabbricabilità di 1 mc/mq è stato applicato su una superficie del lotto superiore a quella effettivamente ricadente in zona C1 residenziale di completamento (432 mq. anzichè 231 mq., su complessivi 600 mq.) – non risulta smentita dalla parte ricorrente, sia in sede di osservazioni presentate nel procedimento amministrativo che nell’odierno gravame, dal momento che l’instante si è limitato ad invocare i dati riportati in un certificato di destinazione urbanistica del 9.9.2005, poi rivelatisi erronei.

Va premesso che il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, visto che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 20 settembre 2010 n.17479; T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, 6 ottobre 2010 n.6863; T.A.R. Toscana Firenze, Sezione I, 28 gennaio 2008, n. 55). Ciò impedisce all’amministrazione, una volta avvedutasi che la certificazione contiene un’attestazione non veritiera, di rilasciare un permesso di costruire basato su un erroneo presupposto. Nel caso di specie, dalla documentazione depositata, si evince che già in sede procedimentale la commissione edilizia ha rilevato la discrasia (nella seduta del 6.8.2008), tanto che il responsabile dell’Area tecnica (il 26.8.2008) ha invitato l’instante ad integrare la pratica, tra l’altro, con una "planimetria catastale nella quale sia individuato il confine tra le zone omogenee "E3" e C1a" ed il posizionamento del fabbricato, al fine di stabilire il rispetto dei parametri urbanistici previsti per le zone omogenee di interesse".

Nel costituirsi in giudizio, l’ente locale ha poi depositato uno stralcio dell’elaborato del P.R.G., ove è riportato il lotto interessato dall’intervento e la linea di demarcazione tra le zone E3 e C1a, dal quale si evince visivamente che la maggiore consistenza della particella ricade in zona agricola, nonché un nuovo certificato di destinazione urbanistica (emesso in data 9.6.2009), che rettifica i dati erroneamente indicati in precedenza. Osserva il Collegio che i fatti acclarati con la suddetta documentazione non risultano specificamente contestati dalla parte ricorrente, che non ha esplicato attività difensiva sul punto, per cui, anche ai sensi dell’art.64, comma 2, del c.p.a., essi possono essere posti a fondamento della presente decisione.

In conclusione, alla stregua di quanto fin qui considerato, il ricorso va respinto siccome infondato.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare equamente le spese di giudizio tra le parti – tenuto conto che l’istanza edificatoria è stata presentata alla stregua dell’erronea certificazione in precedenza rilasciata dal comune – fermo restando che il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte soccombente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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