Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 23-03-2011, n. 11539

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.G., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 9.7.2010, confermativa della sentenza 25.9.2007 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato, per il reato di ricettazione di un’autovettura BMW, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Il ricorrente deduceva:

1) violazione dell’art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), posto che la Corte territoriale si era limitata a richiamare "de relato" le argomentazioni del primo giudice, motivando illogicamente sui motivi di gravame ed, in particolare, sul dolo specifico del reato contestato;

2) violazione dell’art. 624 c.p. in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 648 c.p. come furto, ai sensi dell’art. 624 c.p.;

3) violazione dell’art. 648 c.p., comma 2 ed omessa motivazione con riferimento a quanto rilevato sul punto nei motivi di appello, in relazione a tutte le componenti del fatto; 4) violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p. nonchè omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la sentenza impugnata, in assenza di specifiche censure alle argomentazioni del giudice di appello che, rispondendo ai motivi di appello proposti, ha dato conto della loro infondatezza, con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità. E’ stato evidenziata, infatti, con motivazione conforme alla giurisprudenza della S.C. in materia, la sussistenza del dolo dell’imputato, con riferimento al fatto che l’autovettura rinvenuta in suo possesso presentava il blocco di accensione manomesso, al mancato possesso dei documenti relativi all’autovettura nonchè al difetto di giustificazione sul possesso del bene. Anche la mancata derubricazione del reato contestato come furto, risulta adeguatamente argomentata in considerazione della mancata indicazione, da parte dell’imputato, di elementi idonei a suffragare la configurabilità di detto diverso reato.

Il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cpv. c.p. e la congruità della pena risultano pure adeguatamente motivati con riferimento ai precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato ed alla gravità del fatto.

Va rammentato, peraltro, che la motivazione della sentenza di primo grado si integra con quella di appello nè può, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui i giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non ricorrente nella specie (Cass. n. 19710/2009; n. 38788/2006). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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