Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 23-03-2011, n. 11533

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.S.V., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, in data 18.11.2009, confermativa della sentenza 15.4.2005 del Tribunale di Catania che l’aveva condannata per il reato di cui all’art. 646 c.p., con la recidiva contestata e con la diminuente del rito, alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa. La ricorrente deduceva: mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine: a) al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivato, fra l’altro, con riferimento alla gravità del danno alla parte offesa,"Maggiore Rent s.p.a.", non configurabile in relazione alla mancata tempestiva riconsegna del veicolo; b) alla ritenuta congruità della pena che, in considerazione della confessione resa dall’imputata nella fase delle indagini preliminari, avrebbe potuto giustificare una pena base più prossima al minimo edittale; c) alla mancata concessione del beneficio della conversione della pena detentiva in pecuniaria, in difetto di ogni riferimento ad un’ipotizzabile insolvenza della V.; d) alla subordinata richiesta di conversione della pena detentiva in libertà controllata su cui era stata omessa del tutto la motivazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La ricorrente ripropone questioni già esaminate dalla Corte territoriale e decise con congrua e logica motivazione, come tale non censurabile in sede di legittimità.

Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la congruità della pena risultano, infatti, adeguatamente te motivati con riferimento ai precedenti penai a carico dell’imputato ed all’entità del pregiudizio cagionato alla persona offesa; nè il giudice di merito è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati dall’art. 133 c.p., dovendo motivare nei soli limiti atti a far emergere l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità dell’imputato (Cass. n. 42688/08; n. 1666/97).

Quanto alle altre due doglianze, genericamente formulate, la sentenza impugnata ha evidenziato il difetto dei presupposti per accogliere le relative richieste, considerati i precedenti penali e la presumibile reiterazione del reato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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