Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
In data 22.6.04 il Tribunale di Vigevano dichiarava il fallimento della Pema srl di cui amministratore unico era P.V..
Quest’ultimo, in data 23.05.2005, depositava al Tribunale di Vigevano istanza ex art. 49 L. Fall., con cui chiedeva la revoca del divieto di espatrio disposto dal Questore di Pavia.
Il Giudice Delegato, dichiarava "inammissibili le domande proposte".
Avverso detto provvedimento il P., proponeva reclamo al Tribunale di Vigevano L. Fall., ex art. 26 al fine di ottenerne la riforma.
In data 18.08.2005 il Tribunale di Vigevano dichiarava inammissibile il predetto reclamo, perchè non proposto nei termini di cui all’art 26 L. Fall..
Peraltro, il Tribunale di Vigevano riteneva di dover rigettare anche nel merito il reclamo proposto, rilevando che l’istanza doveva essere proposta alle autorità amministrative competenti e che non sussistevano prove effettive circa l’effettiva esigenza lavorativa.
Avverso il detto decreto ricorre per cassazione il P. sulla base di tre motivi cui non resiste la curatela fallimentare.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta la pronuncia di inammissibilità del reclamo per tardività.
Con il secondo motivo di ricorso contesta la compatibilita dell’art. 49, L. Fall. con l’art 18 del trattato istitutivo della Comunità europea nonchè con l’art. 4 della direttiva 2004/389 relativa al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini UE. Con il terzo motivo assume ,da un lato, che erroneamente il Tribunale non ha ritenuto l’esistenza di una carenza di potere del giudice delegato a disporre il ritiro da parte dell’autorità di Polizia dei documenti per l’espatrio e, dall’altro, deduce una contraddittorietà di motivazione da parte del provvedimento impugnato laddove ha ritenuto che il giudice delegato potesse disporre quanto sopra ma che poi lo stesso giudice non potesse dare disposizioni alla autorità di polizia per la restituzione dei documenti di espatrio.
Con il quarto motivo censura la decisione impugnata laddove, nel merito, ha ritenuto non sussistere elementi per poter revocare il provvedimento del giudice delegato.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Risulta invero dalla documentazione in atti che il provvedimento del giudice delegato di rigetto della istanza del ricorrente di revoca del divieto di espatrio e di concessione dell’autorizzazione a recarsi in alcuni paesi extraeuropei, o quanto meno a circolare all’interno della UE, è stato notificato al ricorrente in data 20.7.05 ed il reclamo risulta depositato il 22.7.05 e, cioè, nei termini. La fondatezza del motivo non esplica comunque effetti ai fini della decisione del predetto ricorso risultando, come già rilevato, il provvedimento impugnato basato anche su una seconda ratio decidendi.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente essendo tra loro collegati.
Risulta dalle conclusioni della parte, riportate nel decreto oggetto di ricorso, che il provvedimento impugnato innanzi al tribunale è quello del giudice delegato emesso il 7.7.05 che aveva respinto la domanda principale del fallito di revoca della misura disposta a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento ed eseguita tramite il ritiro del passaporto e l’apposizione sulla carta d’identità dell’annotazione "documento non valido per l’espatrio" nonchè la conseguente domanda di disposizione di rilascio del passaporto e di cancellazione della predetta annotazione sulla carte d’identità A tale proposito, la Corte d’appello ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dal P., nella sentenza dichiarativa di fallimento non si rinveniva alcuna disposizione in ordine ai documenti validi per l’espatrio e che l’obbligo di residenza nasceva ex lege dall’art. 49, L. Fall. e che, comunque, la detta sentenza poteva essere revocata solo tramite l’impugnazione ex art. 18, L. Fall.. Ha conseguentemente concluso che non rientrava nei poteri del giudice ordinare all’autorità amministrativa la restituzione del passaporto e la cancellazione della iscrizione sulla carta d’identità.
Tale motivazione risulta del tutto conforme a quanto già affermato da questa Corte secondo cui la dichiarazione di fallimento, sebbene non espressamente prevista dalla L. 21 novembre 1967, n. 1185, artt 3 e 12 tra le cause impeditive del rilascio del passaporto, costituisce, nella prospettiva dell’art. 49 L. Fall. – il quale sancisce l’obbligo del fallito di non allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato del fallimento, un implicito elemento ostativo ai fini di quel rilascio e, correlativamente, circostanza giustificativa del ritiro del documento, se già rilasciato, senza, tuttavia, che si possa configurare alcuna competenza del detto giudice a disporre il ritiro medesimo, che è provvedimento spettante all’autorità amministrativa, eventualmente a seguito della comunicazione, da parte del curatore, della pendenza della procedura fallimentare.
(Cass. 2080/94 sez. un.).
Nel caso di specie, pertanto, del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato che in base alla sentenza di fallimento sussistevano i requisiti per il ritiro del passaporto da parte dell’autorità di polizia e che non esisteva, comunque, un potere del giudice di ordinare siffatto ritiro e che da ciò conseguiva che se il giudice non può ordinare il ritiro del passaporto non può neppure ordinarne la restituzione.
Va anzitutto osservato che il ricorrente non censura in alcun modo la ratio decidendi secondo cui, discendendo direttamente dalla sentenza di fallimento l’obbligo di residenza, occorreva proporre opposizione ex art. 18 L. Fall. avverso la detta sentenza e non il reclamo ex art. 26 L. Fall..
Già solo questo è sufficiente per far ritenere l’inammissibilità dei motivi in esame.
Il ricorrente sostiene, comunque che l’art. 49, L. Fall. sia in contrasto con gli artt. 40 e 44 del trattato istitutivo della comunità europea e con l’art. 4 della direttiva 2004/38/CE. L’assunto è del tutto infondato.
La direttiva in questione lascia, infatti, impregiudicata la potestà degli Stati di imporre in presenza di adeguate ragioni restrizioni alla libertà di circolazione dei propri cittadini all’interno dello Stato stesso con la conseguenza che detto impedimento comporta anche quello all’espatrio ed in tal senso la L. n. 1185 del 1967, art. 3 prevede alcune ipotesi di persone sottoposte a limitazione della loro libertà , compresa quella di circolazione (persone sottoposte a pena restrittiva della libertà personale, a misure di sicurezza o prevenzione, a misure cautelari coercitive) ma tale elenco non è esaustivo potendo , anche altre leggi prevedere restrizioni alla libertà di circolazione come nel caso dell’art. 49, L. Fall. come già enunciato dalla citata sentenza 2080/94 di questa Corte.
La Corte d’appello ha osservato, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal P., nella sentenza dichiarativa di fallimento non si rinveniva alcuna disposizione in ordine ai documenti validi per l’espatrio e che l’obbligo di residenza nasceva ex lege dall’art. 49, L. Fall..
Il ricorrente si duole ora (in particolare con il terzo motivo) del fatto che il Tribunale di Vigevano non ha rilevato l’illegittimità del provvedimento del giudice delegato emesso il 22.9.04 con cui aveva ordinato alla Questura di Pavia il ritiro del passaporto e l’annotazione sulla carta d’identità. Tale censura risulta del tutto nuova. Nel provvedimento impugnato non si rinviene infatti alcun preciso riferimento al citato provvedimento del giudice delegato e traccia di tale questione non si rinviene neppure nelle conclusioni della parte trascritte nel provvedimento del Tribunale ove si fa cenno esclusivamente al fatto che la misura in questione era stata disposta dalla sentenza di fallimento, nè il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, riporta in quale degli atti della fase di merito aveva dedotto siffatta pretesa questione.
Osserva comunque la Corte che se anche il provvedimento in data 22.9.04 fosse stato emesso, ciò sarebbe del tutto irrilevante ai fini del decidere e nessun obbligo di rilevazione d’ufficio sussisteva da parte del tribunale.
Tale provvedimento sarebbe infatti emesso in carenza di potere e privo di giuridica rilevanza (Cass. 2080/94) con la conseguenza che il provvedimento del Questore di Pavia di ritiro dei documenti di espatrio non potrebbe in alcun modo ritenersi esecuzione dell’asserito provvedimento del giudice delegato privo di ogni effetto ma dovrebbe essere considerato come emanato nell’esercizio autonomo del proprio potere (in tal senso vi è un riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato) con la conseguenza ulteriore che in nessun caso l’autorità giudiziaria avrebbe potuto – come già esaminato – ordinare al detto Questore la revoca del proprio provvedimento di ritiro dei documenti di espatrio.
I motivi esaminati sono pertanto inammissibili.
Parimenti deve dirsi per ciò che concerne il quarto motivo del ricorso con cui si contesta il mancato rilascio dell’autorizzazione all’espatrio.
Il tribunale esaminando la domanda subordinata del reclamante di essere autorizzato a recarsi in alcuni paesi extraeuropei e quella, ancora più subordinata, di autorizzazione a circolare all’interno della comunità europea, ha osservato che non vi erano elementi che potessero nel caso di specie giustificare l’autorizzazione all’espatrio.
La pronuncia in questione è, secondo l’orientamento già espresso da questa Corte , priva del carattere di decisorietà e definitività essendo il decreto con il quale il tribunale respinge la richiesta del fallito di recarsi all’estero per motivi di lavoro (art. 49, L. Fall.) un provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente ed irreversibilmente la posizione del ricorrente e soggetto al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale non è chiamato a risolvere una controversia su diritti soggettivi, cui sia ricollegabile un effetto di diritto sostanziale insuscettibile di riesame. (Cass. 7564/96).
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Nulla per le Spese.
P.Q.M.
Dichiara7 inammissibile il ricorso.
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