Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 12639 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, R.S., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Potenza del 29-9-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, risarcimento di danno esistenziale.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

Appare palesemente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal P.G. in udienza, della L. n. 89 del 2001, art. 2 nella parte in cui istituisce un rimedio risarcitorio incongruo ed inefficace, trattandosi di una valutazione di tipo prevalentemente politico, estraneo ad un giudizio di controllo sulla costituzionalità della norma.

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 7.000,00; procedimento presupposto: fase cautelare: agosto 1991 – febbraio 1992; 1^ grado:

luglio 1992 – agosto 2002; 2^ grado: febbraio 2003 – dicembre 2006;

durata ragionevole: 7 anni, stante la complessità del procedimento, l’espletamento di una consulenza tecnica e l’interruzione per morte di un Procuratore e successivamente di una parte). Quanto all’interruzione, è vero che, per giurisprudenza consolidata, non potrebbe rilevare il periodo tra il deposito del ricorso in riassunzione e la fissazione di udienza, ma, al riguardo, il ricorso non è autosufficiente, in quanto non da conto esattamente di tali periodi. Altrettanto correttamente il giudice a quo non ha computato un periodo di 1 anno e 4 mesi, dovuti a rinvii richiesti dalle parti, e dunque non imputabili all’amministrazione.

Non può accogliersi il ricorso in punto danno esistenziale, avendo il Giudice a quo congruamente motivato sull’assenza di prova al riguardo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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