Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 12633 Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Fallimento della s.p.a. La Cima conveniva in giudizio D. M., per ottenere il rilascio dell’immobile illegittimamente occupato dal convenuto, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa, facendo presente, L. Fall., ex art. 72, di non intendere dare esecuzione a contratti preliminari di compravendita eventualmente stipulati tra la società, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 753 del 1991, e gli occupanti dell’immobile sito in (OMISSIS).

Il convenuto eccepiva di essere in possesso del bene in forza del contratto di compravendita stipulato il 29/10/1990 con la società La Cima, e chiedeva in riconvenzionale l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., deducendo che non era stato stipulato il contratto in forma pubblica, per inadempimento della venditrice, in seguito fallita.

In corso di causa, il Fallimento chiedeva ed otteneva, con ordinanza del G.I. del 13/2/1998, il sequestro giudiziario dell’immobile occupato dal D.; successivamente, il 1/6/1998, veniva concluso tra il Curatore, nominato anche custode del bene sequestrato, previa autorizzazione del G.D., ed il D., contratto di locazione dell’immobile in oggetto.

Con comparsa del 19/6/1998, interveniva volontariamente in giudizio l’Istituto San Paolo IMI, chiedendo che, ai sensi dell’art. 55 del T.U. sul credito fondiario o del D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 41, al custode giudiziario venisse ordinato di versare all’Istituto le rendite a qualsiasi titolo percepite, per effetto della locazione del bene. Trasmigrata la causa al GOA, questi, con sentenza del 29/10/2001, dichiarava "caducata" la promessa di vendita intercorsa tra la società ed il D., per effetto della dichiarazione di scioglimento L. Fall., ex art. 72, esercitata dal Curatore, respingeva la domanda riconvenzionale del D. e lo condannava all’immediato rilascio, dichiarandolo occupante senza titolo dal 19/2/1993 sino al 2 marzo 1998, e dal 31/12/2000, avendo il D. medio tempore concluso contratto di locazione con il custode sequestratario; dichiarava caducati gli effetti del sequestro giudiziario alla data della sentenza, onerando il custode del trasferimento dei canoni riscossi al Fallimento, previo conguaglio con la somma di L. 2.769.993; ordinava al custode di restituire al D. i proventi del sequestro, ammontanti a lire 67.127.342, nonchè gli interessi sulle somme riscosse sul libretto di c/c acceso presso il Banco di Napoli; dichiarava dovuti al D. i crediti maturati per le migliorie e le addizioni apportate all’immobile, che, conguagliate con i crediti dovuti per l’occupazione dell’immobile, ammontavano a L. 63.809.989, e rigettava la domanda del San Paolo; compensava per le metà le spese di lite tra il Fallimento ed il D. e per l’intero quelle tra il San Paolo e le altre parti.

Il Tribunale, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal D. ex art. 2932 c.c., non si soffermava sulla natura dell’atto stipulato tra la società fallita ed il D. (se contratto preliminare di vendita o c.d. preliminare improprio), in quanto la mancanza di trascrizione, richiesta dalla L. Fall., art. 45, rendeva l’atto inopponibile al Fallimento; accoglieva la domanda di scioglimento dal contratto avanzata dal Fallimento, e quindi riteneva il D. occupante abusivo dalla domanda sino alla stipula del contratto di locazione e, scaduto questo per effetto della caducazione del provvedimento di sequestro a seguito dell’emissione della sentenza di merito, lo condannava, al rilascio dell’immobile.

Il Tribunale, dopo aver rilevato che l’indennità di occupazione era stata calcolata dal c.t.u. secondo i parametri dell’equo canone, detratte le migliorie eseguite dal D., mentre il canone del contratto di locazione stipulato dal custode era stato determinato con riferimento ai parametri della libera contrattazione, optava per la determinazione operata dal c.t.u., imponendo al custode la restituzione al D. della somma di L. 67.127.342; statuiva poi che al D. il Fallimento doveva corrispondere la somma di L. 63.809.989 per le migliorie;

respingeva la domanda dell’interveniente, non ritenendo applicabile il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41.

Interponeva appello il Fallimento; si costituivano sia il D. che il San Paolo Imi, contestando la fondatezza dell’impugnazione, e proponevano ambedue appello incidentale.

La Corte d’appello ha valutato per primi, in quanto pregiudiziali rispetto all’appello principale, i due motivi dell’appello incidentale proposto dal D., concludendo per il rigetto degli stessi.

Con il primo motivo, detta parte si doleva del rigetto della propria domanda riconvenzionale, facendo valere la conclusione tra lo stesso e la società di una vendita vera e propria con effetto traslativo, portata da scrittura privata da ritenersi riconosciuta, non avendo la Curatela disconosciuto la sottoscrizione del legale rappresentante della società venditrice, e comunque il contratto di vendita era conosciuto dalla Curatela, tanto che la stessa aveva invocato la L. Fall., art. 72; in ogni caso, la fattura fiscale, emessa in data corrispondente alla data di redazione del contratto, era stata registrata nei libri obbligatori della società in bonis, acquisendo perciò data certa nei confronti del Fallimento.

Con il secondo motivo, il D. si doleva dell’accoglimento della "domanda" di inopponibilità dell’atto di vendita al Fallimento, da considerarsi domanda nuova, su cui non vi era stata 1’accettazione del contraddittorio.

La corte d’appello ha esaminato congiuntamente i due motivi, in quanto intesi a porre la questione dell’opponibilità al Fallimento della vendita non trascritta ai sensi dell’art. 2643 c.c.; ha ritenuto trattarsi non di domanda, ma di eccezione, sollevata dal Fallimento nel giudizio di 1^ grado, in occasione della richiesta di sequestro giudiziario, volta a togliere efficacia alla pretesa del convenuto di possedere l’immobile a seguito della vendita fattagli dalla società allora in bonis; ha ritenuto non rilevare nel caso le questioni relative al riconoscimento della scrittura privata, alla data certa rispetto ai terzi ed alla natura traslativa o obbligatoria della vendita, ponendosi, nell’una e nell’altra fattispecie, la questione dirimente della opponibilità.

Nè poteva incidere sulla soluzione della questione la circostanza che il Curatore avesse, con la citazione introduttiva, espresso la volontà di scioglimento del contratto preliminare di vendita ai sensi della L. Fall., art. 72; la formulazione adoperata nell’atto di citazione dalla Curatela, secondo la corte territoriale, era tale da configurare una richiesta subordinata rispetto alla domanda principale, volta alla restituzione del bene perchè detenuto senza titolo dal D., ed appariva essenzialmente diretta ad escludere il subentro della Curatela nel contratto preliminare; in ogni caso, secondo la Corte, la richiesta di scioglimento del preliminare non poteva significare rinuncia all’eccezione di inopponibilità, stando all’autorizzazione del G.D., che, per ragioni prudenziali, aveva autorizzato il Curatore sia allo scioglimento che alla proposizione dell’eccezione L. Fall., ex art. 45.

La Corte d’appello ha quindi rigettato l’appello incidentale del D..

La Corte del merito ha accolto il primo motivo dell’appello principale, con il quale il Fallimento si doleva dell’avere il primo Giudice determinato sia l’indennità dovuta dall’occupante l’immobile sia i canoni della locazione stipulata nel giugno 1998 secondo il criterio dell’equo canone, adottato dal CTU nella sua relazione di perizia, rilevando che il Tribunale non aveva indicato le ragioni di tale statuizione e che il D. non aveva impugnato la determinazione del canone di locazione fissata dal custode-curatore su indicazione del G.D.; la Corte ha poi escluso che dovesse aggiungersi all’importo indicato la somma riconosciuta dal Tribunale per "addizionali eseguite alle parti comuni" dalla società La Cima in bonis, in quanto si trattava di una voce oscura, in ogni caso non dovuta, essendosi tenuto conto dello stato dell’immobile in sede di stipula della locazione.

La Corte ha respinto il secondo motivo dell’appello principale, ritenendo che la compensazione tra gli importi dovuti alla Curatela e quelli relativi ai miglioramenti ed alle addizioni eseguiti dal D. cadeva al di fuori dell’ambito della L. Fall., art. 56, atteso che si trattava di compensazione di crediti e debiti sorti entrambi dopo la dichiarazione di fallimento; ha altresì respinto il terzo motivo dell’appello principale proposto in via subordinata, in quanto la somma che il Fallimento era tenuto a restituire al D. costituiva un debito assunto in occasione e in funzione del procedimento fallimentare dagli organi fallimentari, subentrati al fallito nell’amministrazione e nella disponibilità dei suoi beni;

nè poteva tenersi conto dell’eccezione sollevata dal Fallimento soltanto con la comparsa conclusionale, a termine della quale il D. non avrebbe mai richiesto la restituzione delle migliorie e delle addizioni apportate all’immobile.

Quanto ai motivi quarto e quinto, la Corte ha replicato che il giudice ben poteva compensare tra le parti le spese di lite, nella ricorrenza di giusti motivi anche diversi dalla soccombenza, e nel caso non era di poco conto il fatto che il D., pur avendo corrisposto buona parte del prezzo dell’immobile alla società allora in bonis, fosse stato privato del bene per effetto del fallimento della venditrice, a ciò aggiungendosi che l’opzione del Fallimento per lo scioglimento del contratto, pur dettato dall’interesse dei creditori, sacrificava il diritto del promissario acquirente alla conclusione del contratto definitivo, senza che gli si potesse imputare di non avere trascritto l’atto di acquisto.

La Corte non ha accolto l’ulteriore doglianza del Fallimento in ordine alla pretesa erroneità della liquidazione delle spese, mancando in atti la nota spese che ne potesse consentire il controllo; inoltre, quanto all’attività svolta dal difensore del Fallimento, la Corte ha ritenuto che non appariva rispondente ad assoluta necessità il procedimento di sequestro innestato nel giudizio di cognizione, da cui la nomina del custode, la redazione della relativa contabilità e l’aggravamento di spese di lite.

La Corte territoriale ha ritenuto di poter provvedere in dispositivo sulla richiesta dell’appellante principale di correzione dell’errore materiale nella indicazione del nominativo del D.; quanto all’appello incidentale del San Paolo IMI, la Corte, ritenuto applicabile ratione temporis l’art. 42 del TU del 1905, perchè vigente al momento dell’inizio del procedimento esecutivo attivato dall’Istituto, ha ritenuto di accogliere la domanda della Banca, limitatamente agli importi attinenti ai canoni di locazione di cui al contratto del giugno 1988, escludendo gli importi afferenti all’indennità di occupazione, aventi natura risarcitoria.

In conclusione, la Corte d’appello, per effetto del parziale accoglimento dell’appello principale della Curatela, ha statuito che la somma complessivamente dovuta dal D. al Fallimento ammontava ad Euro 67.331,30, di cui Euro 31.001,25 per indennità di occupazione ed Euro 36.330,05 per canoni di locazione dovuti dal 1 giugno 1998 sino al 31 dicembre 2000; ha disposto che, per effetto del parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dal San Paolo IMI, il Fallimento doveva versare al San Paolo IMI la somma di Euro 36.330,05, dedotte le spese ed i tributi, salvo l’obbligo di restituzione a chi di ragione ed ha rideterminato la somma spettante al D. per miglioramenti ed addizioni in Euro 15.554,87; ha rigettato l’appello incidentale del D., e, corretto l’errore materiale del dispositivo della sentenza appellata, ha infine compensato per un terzo le spese del grado tra il Fallimento e il D., gravando questi dei restanti due terzi, mentre ha compensato per intero le spese tra il Fallimento e il San Paolo IMI. Propone ricorso per cassazione il D. sulla base di due motivi.

Il Fallimento e l’Istituto Bancario San Paolo di Torino non hanno depositato controricorso.
Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il D. denuncia "inopponibilità l.

Fall., ex artt. 44 e 45 – Mancata formulazione di appello principale condizionato e/o di espressa eccezione ritualmente formulata – Rigetto dell’appello incidentale – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Ultra petizione e omessa pronuncia, vizio e/o nullità del procedimento – in relazione all’art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 4 – Insufficiente, omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5".

Secondo il ricorrente, il primo giudice ha affermato, solo in obiter dictum, che il contratto non era opponibile alla Curatela in quanto non trascritto prima della data della dichiarazione di fallimento, tanto che ha accolto la domanda della Curatela sul diverso presupposto della sussistenza del diritto del Curatore di sciogliere il contratto ai sensi della della L. fall., art. 72; sulla inopponibilità, la Curatela, che ne aveva l’onere, non ha proposto con l’appello specifica eccezione sul punto, nè appello, ancorchè condizionato all’accoglimento dell’appello incidentale, nè ha (ri) proposto formalmente l’eccezione di inopponibilità, a seguito dell’appello incidentale con cui il D. aveva riproposto tutte le domande formulate in primo grado, e in particolare, di riconoscimento dell’efficacia traslativa del contratto, e quindi dell’avvenuto trasferimento della proprietà.

Secondo il ricorrente, l’eccezione, o meglio, la domanda di inopponibilità L. Fall., ex artt. 44 e 45, doveva intendersi abbandonata dalla Curatela che, avendone l’onere, non l’aveva riproposta; la Corte d’appello non era quindi stata investita della decisione sulla eccezione di inopponibilità, che non aveva formato nemmeno l’oggetto della decisione di primo grado nè, per sostenere il contrario, vale affermare che il thema decidendum è stato devoluto alla Corte territoriale per effetto delle argomentazioni difensive del D. sulla questione della inopponibilità svolte con l’appello incidentale, ed impropriamente qualificate come motivo di appello, perchè il primo Giudice non aveva posto a fondamento della decisione la questione dell’inopponibilità.

Secondo il ricorrente, sussiste pertanto l’illegittimità della sentenza impugnata, per avere deciso la causa pronunciando sulla inopponibilità, eccezione non ritualmente proposta dalla Curatela, e non rilevabile d’ufficio, così incorrendo in vizio di ultrapetizione.

La Corte d’appello, consapevolmente e colpevolmente, continua il ricorrente, ha omesso altresì la pronuncia sull’appello incidentale del D. sulla qualificazione del contratto (traslativo e non obbligatorio), argomentando solo sulla inopponibilità, mai devoluta alla sua cognizione dall’appellante Fallimento, ed è quindi incorsa, sotto tale profilo, in evidente vizio di omessa pronuncia.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia "accoglimento dell’appello della Curatela – Determinazione delle somme dovute dal D. – Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5".

Secondo il D., non è chiaro il ragionamento compiuto dalla Corte territoriale, ed appare contraddittoria la motivazione laddove censura la decisione del primo Giudice, attribuendo a questi la (presunta) intenzione di far "soggiacere la locazione stipulata dal custode agli stessi criteri indicati dal CTU (equo canone) per il periodo 93-98", mentre il Tribunale ha semplicemente e correttamente applicato l’equo canone, ovvero un criterio omogeneo, a tutto il periodo dell’occupazione per determinare l’indennità dovuta dall’occupante, ed ha deciso separatamente sui proventi della custodia, ordinando al custode di restituire le somme al D., e tale capo non è stato impugnato.

Il ragionamento del Tribunale, continua il ricorrente, è corretto:

risultando un debito del D. per l’occupazione negli anni 1993- 2000 inferiore al credito vantato nei confronti della Curatela, ne consegue che l’indennità di indebita occupazione è stata corrisposta per effetto della compensazione (o conguaglio), ed è chiaro che in tale caso i proventi della locazione riscossi dal custode vanno restituiti al D.; diversamente opinando, la Curatela finirebbe per percepire due volte i frutti, una volta dal D. direttamente mediante compensazione o conguaglio dell’indennità per l’intero periodo con il debito della Curatela per migliorie, ed un’altra volta acquisendo i proventi della locazione stipulata dal custode.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha sostanzialmente seguito il ragionamento del primo Giudice, ed ha infatti conguagliato il maggior debito della Curatela per migliorie ed addizioni con il minor credito per il corrispettivo dell’occupazione per il periodo 1993-2000, ma immotivatamente, o meglio motivando in modo contraddittorio, o quantomeno insufficiente, ha maggiorato il credito della curatela ritenendo che fosse dovuto l’equo canone per il periodo 1993-1998 ed il canone contrattuale(?) per il periodo successivo, pattuito tra il D. e la custodia in un contratto in cui la Curatela non era parte: infatti la locazione stipulata dal custode risponde a criteri diversi da quelli ai quali deve fare riferimento il Giudice alla ricerca del criterio di determinazione dell’indennità di occupazione per l’intero periodo che va dal 1993, quando ancora trovava applicazione l’equo canone, sino al 2000, tant’è che la decisione del primo Giudice sui proventi della locazione detenuti dal custode ha formato oggetto di un capo separato della decisione, peraltro non impugnato dalla Curatela e che quindi non ha formato oggetto della decisione della Corte napoletana, così che sul capo si è formato giudicato interno.

2.1.- Rapidamente superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal P.G., in quanto, notificata la sentenza della Corte d’appello il 7/9/2005, il ricorso per cassazione è stato notificato l’11/11/2005, e quindi nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, considerato che il procedimento è soggetto alla sospensione dei termini feriali di cui alla L. n. 742 del 1969, va esaminato il primo motivo di ricorso, che deve ritenersi infondato.

Il motivo, complesso nella sua articolazione di censure di violazione di legge, di nullità della sentenza e di vizio di motivazione, è incentrato sul rilievo di fondo, secondo il quale la sentenza del Tribunale ha accolto la domanda della Curatela non sul rilievo della inopponibilità del contratto alla Curatela, per mancanza di trascrizione prima della dichiarazione di fallimento, ma sul diverso presupposto dell’esercizio da parte del Curatore del potere di sciogliere il contratto, ai sensi della L. Fall., art. 72.

Ed invero, partendo da detto rilievo, la difesa del ricorrente, con indubbio rigore di consequenzialità logico-giuridica, ha argomentato che l’eccezione in senso proprio di inopponibilità (come tale non rilevabile d’ufficio), ritualmente proposta nel corso del primo grado del giudizio dalla Curatela ex art. 184 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (si trattava di giudizio incardinato anteriormente alla novella della L. n. 353 del 1990), è stata affermata dal Tribunale solo in via di obiter dictum; l’eccezione in oggetto doveva ritenersi assorbita, di talchè il Fallimento, quale parte vittoriosa sulla domanda, era onerato della riproposizione dell’eccezione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (così tra le ultime, la sentenza di questa Corte n. 24021 del 2010, che ha ritenuto che la parte vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse a riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione "le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado" da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuto a riproporle espressamente nel giudizio d’appello, in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (vedi anche in senso conforme, Cass. 14086/2010 e Cass. S.U. 25246/2008);

posto che tale eccezione, siccome non riproposta dal Fallimento, doveva ritenersi abbandonata, nè la stessa poteva rientrare nel thema decidendum in forza delle argomentazioni del D. svolte con l’appello incidentale, la Corte del merito è incorsa in vizio di ultrapetizione, per avere rigettato la domanda del D. sulla base del rilievo dell’inopponibilità, e di omissione di pronuncia, per non avere pronunciato sulla qualificazione del contratto intercorso tra la società in bonis ed il D..

Ciò posto, è agevole rilevare che la premessa da cui muove l’intero ragionamento del ricorrente è infondata, atteso che il Tribunale di Napoli ha inteso adottare una duplice ratio, basandosi sulla inopponibilità al Fallimento della scrittura privata per mancanza di trascrizione, per respingere la domanda del D., intesa a far valere la scrittura quale atto definitivo di vendita, e sull’esercizio da parte del Curatore della facoltà di scioglimento del contratto, per accogliere la domanda del Fallimento, da cui consegue che tale eccezione faceva parte del thema decidendum dell’impugnazione proposta in via incidentale da parte del D., e come tale è stata esaminata dalla Corte del merito.

Da ciò ulteriormente consegue che la sentenza gravata di ricorso per cassazione non è viziata nè da ultrapetizione, nè da omissione di pronuncia, atteso che 1’inopponibilità assorbe la questione della natura del contratto tra le parti.

2.2.- E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di merito ha ritenuto di non condividere la pronuncia del Tribunale, che, senza dare alcuna specifica motivazione (probabilmente per ragioni di equità o ritenendo inapplicabile ratione temporis la L. n. 431 del 1998), aveva determinato secondo il criterio dell’equo canone, sia l’indennità per il periodo di occupazione illegittima, sia il corrispettivo per il periodo di vigenza del contratto di locazione, intercorso tra il Curatore, nominato custode del bene a seguito del sequestro giudiziario chiesto ed ottenuto dal Fallimento, ed il D.; la Corte del merito ha concluso per l’accoglimento della censura del Fallimento, alla stregua della mancata impugnazione da parte del D. del canone contrattualmente convenuto.

Orbene, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale non è nè contraddittorio nè insufficiente, nella individuazione della diversità di disciplina dei due periodi, quello dell’occupazione illegittima tout court e quello regolato dal contratto di locazione, nonchè nella valorizzazione della mancata opposizione da parte del D. al canone contrattuale fissato dal Curatore – custode su indicazione del G.D.; nè vi osta alcun giudicato interno, avendo la Curatela reso oggetto del giudizio di impugnazione il capo di pronuncia sulla locazione; nè infine può sostenersi che il Curatore fosse terzo rispetto al contratto, dallo stesso stipulato.

Nella specie, è di palese evidenza che non si tratta dell’arbitraria ed illogica applicazione di due diversi criteri, atteso che, diversamente che per il primo periodo di occupazione illegittima, per il quale il ricorso all’equo canone costituiva il parametro di determinazione dell’indennità, per il secondo periodo il titolo era il contratto, come tale fonte della determinazione del corrispettivo (tanto che la Corte territoriale ha ritenuto che solo detti importi erano dovuti al San Paolo IMI, non gli importi afferenti all’indennità di occupazione, in quanto aventi natura risarcitoria).

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Non v’è pronuncia sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituiti nè il Fallimento nè il San Paolo.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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