Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 974/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Primo Referendario

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 563/2009 proposto da Macrì s.n.c. di Tronco Cristina & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mirco Mestre, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di San Donà di Piave, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Eugenio Varotto con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

per l’annullamento dell’ordinanza n. 29 del Comune di San Donà di Piave, emesso dal Dirigente del Settore 4, Pianificazione – Gestione Territorio e Attività Produttive, notificata alla ricorrente in data 27.01.2009;

visto il ricorso, notificato il 20 febbraio 2009 e depositato presso la Segreteria il 25 febbraio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donà di Piave;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il Referendario Marina Perrelli), l’avv. Drusian in sostituzione di Mestre per la parte ricorrente;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

La s.n.c. Macrì di Tronco Cristina & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l’ordinanza n. 29 del 26 gennaio 2009 con la quale il Dirgente del Settore 4, Pianificazione – Gestione del Territorio e delle Attività Produttive, del Comune di San Donà di Piave ha revocato la concessione di suolo pubblico n. 12833 del 28 marzo 2008, intestata alla società ricorrente, nonché ordinato la rimozione immediata di ogni arredo e attrezzatura installati nell’area interessata dalla detta concessione.

Il Comune di San Donà, ritualmente costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Con atto depositato all’udienza dell’11 marzo 2009 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Tale atto è stato ritualmente notificato al Comune resistente che lo ha controfirmato per accettazione..

Il Collegio deve, dunque, dare atto della rinuncia.

Le spese legali possono essere compensate, in considerazione dell’espresso accordo sul punto delle parti costituite e della ricorrenza di giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione,

definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia al ricorso.

Compensa le spese del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, l’11 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 563/2009

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *