T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-03-2011, n. 2436

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il verbale con il quale in data 20 settembre 2010 è stato riconosciuto "non idoneo al servizio di polizia" per "deficit visus (visus naturale O.D. 03/10)" dalla Commissione medica per la verifica dei prescritti requisiti psicofisici per l’assunzione di 185 allievi agenti, ai sensi del D.P.C.M. 19 ottobre 2009 e del D.P.C.M. 17 novembre 2009, al fine di sentirne dichiarare la nullità per violazione del giudicato formatosi su precedenti decisioni del giudice amministrativo, afferenti a precedenti concorsi, o, in subordine, per ottenerne l’annullamento in ragione, tra l’altro, della denuncia di eccesso di potere per erroneità del giudizio in questione;

Rilevato che la censura da ultimo riportata è fondata, atteso che:

– stante la sindacabilità del giudizio reso in ordine al possesso dei requisiti fisici, richiesti per l’assunzione, in relazione al vizio di eccesso di potere per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla coerenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 4053 dell’8 luglio 2003), con ordinanza n. 304 del 14 gennaio 2011 la Sezione ha disposto una verificazione anche sulla base della produzione da parte del ricorrente di certificati medici rilasciati da strutture pubbliche, in contrasto con l’accertamento di inidoneità della Commissione sopra menzionata;

– tale verificazione ha dato esito negativo in relazione alla sussistenza del "deficit visus" riscontrato dall’Amministrazione, atteso che l’organo incaricato è pervenuto alla conclusione che il sig. L. presenta "un visus naturale di 15/10 complessivi quale somma del visus naturale dei due occhi con 5/10 naturali nell’occhio che vede meno (OD) e 10/10 naturali in OS";

– in ragione del riportato esito, sussiste erroneità del presupposto di fatto su cui si fonda il giudizio impugnato e, dunque, il denunciato vizio di eccesso di potere;

– per contro, va riconosciuto il possesso da parte del ricorrente del requisito fisico del visus di cui all’art. 3, comma 1, lett. c, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198;

Ritenuto che – ciò detto – il ricorso merita di essere accolto;

Ritenuto, peraltro, che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8824/2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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