T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-03-2011, n. 2432

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 gennaio 2010 all’Amministrazione intimata presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed ai controinteressati F.M. e S.D. presso le rispettive sedi di servizio, i ricorrenti impugnano il decreto di rettifica della graduatoria di merito n. 333B/1204(08)/6897, relativa al concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto a 108 posti, poi elevati a n. 291, per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della P.S. indetto con D.M. 19 settembre 2008.

Ai fini dell’annullamento deducono i seguenti motivi di diritto:

A. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 241/90 E SUCC. MOD. NONCHE’ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTI E PER SLEALTA" NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO,

B. VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 97 DELLA COST. NONCHE’ DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITA" E SPEDITEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL’ART. 15 SETTIMO COMMA DEL D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con atto depositato in data 9 marzo 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 16 marzo 2010 – ha depositato documenti.

Alla camera di consiglio del 25 marzo 2010 i ricorrenti – stante l’intervenuta sospensione in via di autotutela del provvedimento impugnato – hanno rinunciato all’istanza cautelare.

2. In data 25 giugno 2010 i ricorrenti hanno prodotto "ricorso per motivi aggiunti", notificato in data 11 giugno 2010 all’Amministrazione resistente presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed ai controinteressati F.M., S.D. e C.G. presso le rispettive sedi di servizio, proposto per l’annullamento del decreto n. 333B/12.0.4(08)/4483, con il quale in data 7 maggio 2010 il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III "Attività Concorsuali per il personale che espleta funzioni di Polizia" ha approvato la graduatoria di merito del concorso di interesse in questa sede, "integralmente" sostitutiva di quella di cui al precedente decreto n. 333B/1204(08)/6897 dell’1 dicembre 2009.

A tale fine deducono i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 97 DELLA COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA" DI TRATTAMENTO, PER ILLOGICITA’, PER IRRAGIONEVOLEZZA E PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con ordinanza n. 3101 del 2010 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

3. In data 19 novembre 2010 il ricorrente Bencresciuto ha depositato un ulteriore "ricorso per motivi aggiunti", notificato in data 26 ottobre 2010 all’Amministrazione resistente presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed ai controinteressati F.M., Domenico Saracini e Basilio Sicali presso le rispettive sedi si servizio, proposto per l’annullamento del provvedimento prot. n. 333/12.04(08)7057 del 10 agosto 2010 con il quale il Dirigente dell’Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia ha rigettato la richiesta di riesame dei titoli dal predetto presentata in data 13 febbraio 2010.

A tale fine formula le seguenti censure:

A. VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 71 DPR 247/99 – VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 97 DELLA COST. NONCHE’ DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, DI IMPARZIALITA’, DI CORRETTEZZA, DI EFFICIENZA, DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PER ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

A seguito del deposito di documenti in data 13 gennaio 2011, il Ministero dell’Interno ha prodotto in data 19 gennaio 2011 ed il successivo 21 gennaio 2011 memorie con le quali ha sostenuto la correttezza del proprio operato.

In data 10 febbraio 2011 ha, altresì, depositato copia del parere del Consiglio di Stato n. 4507/10, emesso su ricorso straordinario proposto avverso la "rettifica della graduatoria di merito a seguito della reiterazione prova scritta – concorso interno a n. 108 posti per l’accesso a corso nomina vice sovrintendente".

4. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2011 il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti in seguito proposti sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

1. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti hanno proposto diverse impugnative, al fine di contestare la legittimità dell’operato espletato dall’Amministrazione in ordine al concorso a 108 posti, poi elevati a n. 291, per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della P.S., indetto con D.M. 19 settembre 2008.

Tali impugnative sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. Come già rilevato nel corso dell’udienza pubblica, dandone atto a verbale, ai sensi dell’art. 73 del cod.proc.amm., le impugnative di cui sopra risultano notificate ai controinteressati – non costituitisi in giudizio – presso l’ufficio di appartenenza e non a mani proprie.

Orbene, tale circostanza rende le impugnative in questione inammissibili.

Per costante giurisprudenza, il ricorso notificato al controinteressato – in modo diretto o a mezzo del servizio postale – presso l’ufficio pubblico dove egli presta servizio va, infatti, dichiarato "inammissibile" in tutti i casi in cui la consegna dell’atto o del plico non avvenga a mani del controinteressato stesso, bensì ad altra persona, pur se addetta a quell’ufficio, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139, comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di "persona addetta all’ufficio" va riferita esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari- per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario – e non anche all’ufficio presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presta lavoro subordinato (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2561; C.d.S., Sez. V, 3 febbraio 2006, n. 463; C.d.S., Sez. IV, 9 novembre 2005, n. 6255; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 novembre 2010, n. 33125; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 10 aprile 2009, n. 699; TAR Lazio, Latina, 4 settembre 2006, n. 597).

Per completezza, va comunque ricordato che il difensore dei ricorrenti – nel corso dell’udienza pubblica in cui è stato trattenuto in decisione il ricorso – ha rappresentato che fu richiesto all’Amministrazione l’indirizzo dei luoghi di residenza dei controinteressati ma che la predetta Amministrazione si limitò a comunicare le sedi ove quest’ultimi prestavano servizio, in modo da invocare – seppure implicitamente – l’art. 44, u.c., del cod. proc. amm., il quale disciplina la rinnovazione della notificazione nei casi in cui "l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante".

A parte il rilievo che – a sostegno di quanto asserito – non risulta fornito il benché minimo elemento di prova, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’istituto in esame non possa trovare applicazione, atteso che:

– il possesso esclusivamente di informazioni per procedere alla notificazione presso la sede in cui il dipendente presta servizio non implica – di per sé – che la notificazione non possa avvenire correttamente (ossia "a mani proprie");

– dalle modalità di notificazione, desumibili dagli atti consegnati all’ufficiale giudiziario, non risulta che i ricorrenti abbiano fornito precise istruzioni affinché il plico venisse consegnato a mani proprie dei destinatari e, dunque, la nullità della notifica non è imputabile al su menzionato ufficiale giudiziario. In altre parole, trova applicazione il principio – ripetutamente ribadito in giurisprudenza – secondo il quale le modalità della notifica sono scelte ed indicate all’organo della notificazione dagli stessi ricorrenti, i quali, per non aver fornito precise istruzioni o per non aver scelto un diverso mezzo di notificazione, non possono non assumersi il rischio dell’eventuale mancato buon fine e corretto compimento dell’operazione chiesta (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3876; TAR Emilia Romagna, Parma, Sez, I, 21 dicembre 2010, n. 545).

Tutto ciò detto, è doveroso concludere che – in spregio della disposizione di cui all’art. 21, comma 1, della legge n. 1034 del 1971, ora art. 41 cod. proc. amm. – non è stato evocato in giudizio "almeno uno dei controinteressati" e, dunque, non è stato correttamente instaurato il contraddittorio.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di contraddittorio.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara inammissibile il ricorso n. 1707/2010.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *