Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-06-2011, n. 12559 Procedimento legittimazione attiva e passiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- B.G. conveniva in giudizio A.A.I. Advanced Investigation Institute s.r.l. per essere da questa assunto, essendo essa subentrante nel contratto di appalto dei servizi di controllo ed accesso ai supermercati della committente Carrefour s.p.a. nella provincia di (OMISSIS), servizio originariamente appaltato ad Esperia s.r.l., suo originario datore di lavoro, dal quale era stato licenziato.

Costituitasi in giudizio la convenuta e reclamata dalla stessa la sua estraneità all’appalto, il Tribunale di Torino accoglieva la domanda.

2.- Proponeva appello A.A.I. Advanced Investigation Institute s.r.l., che ribadiva la sua estraneità all’appalto, il quale, come da documentazione prodotta, era stato invece assunto da Gruppo A.I.I. Advantage Investiment Institute s.r.l.

La Corte d’appello di Torino con sentenza del 2.5.07 rigettava l’impugnazione. La società appellante solo in grado di appello aveva prodotto documentazione idonea a provare che l’appaltatore del servizio era una società diversa; non avendo tuttavia l’appellante specificato le ragioni per le quali non aveva prodotto in documento nel corso del giudizio di primo grado, la produzione era da ritenere inammissibile perchè tardiva.

La Corte d’appello accoglieva, invece, l’impugnazione incidentale del lavoratore, facendo decorrere il risarcimento del danno dalla data del licenziamento disposto dal precedente appaltatore.

3.- Propone ricorso per cassazione A.I.I. Advanced Investigation Institute srl. Risponde con controricorso B..
Motivi della decisione

4.- I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come segue.

4.1.- violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e art. 437 c.p.c., comma 2, e carenza di motivazione. La ricorrente ribadisce di essere del tutto estranea ai fatti oggetto di causa e di non aver stipulato alcun contratto di appalto con la società proprietaria del supermercato, richiamando documentazione camerale e il contratto di appalto prodotti in appello. Contesta, inoltre, l’assunto che il documento recante il contratto di appalto stipulato tra la Gruppo A.I.I. Advantage Investiment Institute s.r.l. e la società gerente del supermercato potesse e dovesse essere prodotto nel giudizio di primo grado, in quanto la difesa della società parte in causa ne aveva fatto richiesta alla committente solo dopo la sentenza di primo grado (pronunziata ex art. 281 bis c.p.c. il 7.2.07).

4.2.- violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e carenza di motivazione.

La ricorrente lamenta l’omesso esame della documentazione prodotta da Esperia s.r.l. nel giudizio di primo grado. Questa società – originario datore di lavoro ed anch’essa evocata in giudizio, nei cui confronti il B. aveva poi rinunciato alla domanda – aveva infatti prodotto una lettera del 28.4.06 alla gerente del supermercato dalla quale risultava che la società subentrante nell’appalto era la Gruppo A.I.I. s.r.l. e che alla stessa avrebbe dovuto farsi riferimento per quanto previsto dai ccnl di categoria.

5.- Il primo motivo di ricorso è fondato.

La convenuta A.I.I. Advanced Investigation Institute s.r.l., nel costituirsi nel giudizio di primo grado aveva contestato la sua legittimazione passiva, assumendo di essere del tutto estranea al contratto di appalto invocato dall’attore a fondamento della sua domanda e negando di aver mai assunto dipendenti del precedente appaltatore.

La Corte di appello, nel condividere le valutazioni del primo giudice, ritenute generiche ed indeterminate le difese della convenuta, è passata a considerare direttamente le conseguenze nascenti a carico del nuovo appaltatore del servizio al fine di garantire la continuità del rapporto del B.. Sotto questo ultimo punto di vista, quindi, ha considerato insufficienti le difese di parte convenuta a proposito della mancata assunzione di dipendenti e, considerato che il lavoratore era stato effettivamente alle dipendenze del precedente appaltatore, dando per scontata l’avvenuta assunzione degli altri dipendenti da parte della convenuta, ha accolto la domanda.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che – in forza dell’art. 416 c.p.c., per il quale la parte convenuta deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata a generica contestazione circa i fatti affermati dall’attore – qualora il ricorrente abbia specificamente ed esaustivamente dedotto il fatto costitutivo del diritto che fa valere in giudizio nell’atto introduttivo, la mancata contestazione del convenuto rende inutile la prova di tale fatto, in quanto incontroverso. Spetta al giudice di merito interpretare il contenuto e l’ampiezza della domanda dell’attore, come pure delle eccezioni e delle difese del convenuto, al fine di accertare la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato.

Tale accertamento integra un giudizio in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione (v., tra le altre, Cass. 16.12.05 n. 27833).

Nel caso di specie il giudice di merito si è sottratto a tale obbligo, in quanto non ha esplicitato, di fronte alla linea difensiva della convenuta, quali fossero gli elementi fattuali su cui il lavoratore fondava il convincimento che la soc. A.I.I. Avanced Investigation Institute avesse stipulato il contratto d’appalto de qua e non ha verificato se questi fatti fossero o meno stati contestati dalla convenuta. Nella sostanza, il giudice ha praticamente omesso di considerare la difesa della convenuta, e non ha considerato se dalla linea difensiva dalla stessa adottata nascesse o meno un onere probatorio a carico dell’attore.

Ne deriva che il ragionamento del giudice di appello è privo di un fondamentale passaggio logico, in quanto non essendo individuato quale fosse il dato fattuale indicato a proposito della stipula del contratto di appalto, non è individuabile neppure la circostanza che parte convenuta avrebbe dovuto contestare con l’analiticità prescritta dall’art. 416 c.p.c. al fine di impedire il definitivo accertamento della circostanza.

6.- Conseguenza ulteriore di tale carenza motivazionale è l’aver il giudice di appello ritenuto tardiva la documentazione comprovante il fatto che la convenuta era estranea all’appalto, considerandola prodotta in violazione dell’obbligo del convenuto di prendere posizione sulla difesa dell’attore, sancito dall’art. 416 c.p.c., comma 3.

Per la negazione della legittimazione passiva, in base all’art. 2697 c.c., si imponeva che il lavoratore assolvesse all’onere di provare la circostanza di fatto negata dalla controparte, prima ancora di richiedere nei confronti della stessa l’accertamento del diritto vantato. Legittimamente dunque la convenuta, di fronte all’accertamento effettuato dal primo giudice, ha ritenuto di dovere solo in secondo grado produrre la documentazione a fondamento dell’appello.

7.- In conclusione, il primo motivo è fondato, di modo che, assorbito il secondo motivo, il ricorso deve essere accolto con cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo rimasto inevaso l’onere di provare la legittimazione passiva della odierna ricorrente, la domanda deve essere rigettata.

8.- Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE così provvede:

– accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;

– condanna B. alle spese dei giudizi di merito e di legittimità, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 1.250,00, di cui Euro 700,00 per onorari ed Euro 458,00 per diritti, per il secondo grado in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 900,00 per onorari ed Euro 358,00 per diritti, per il giudizio di legittimità in Euro 1.020,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa per ciascuno dei tre giudizi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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