Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 3.2.2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava la sospensione condizionata della pena ai sensi della legge 207/2003, avendo l’ O. commesso nei cinque anni successivi alla sua applicazione un nuovo delitto. Veniva precisato che il beneficio era stato applicato con ordinanza del 7.11.2003, in relazione alla condanna inflittagli dal Tribunale S. Angelo dei Lombardi, il 19.4.2001, per il reato di contrabbando, commesso il 13.3.1996, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e che l’ O. aveva riportato altra condanna, sempre in materia di contrabbando, commesso il 18.11.1997, infintagli dal Tribunale di Potenza, il 12.11.2004, alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione.
2. Contro detta ordinanza interponeva ricorso per Cassazione l’interessato, per dolersi della violazione della L. n. 207 del 2003, art. 2, comma 5, norma che prevede che la revoca possa avvenire solo se chi ne ha usufruito commetta, entro cinque anni dalla data della sua applicazione, un delitto non colposo per cui riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi. Nessuno dei requisiti richiesti sarebbe apprezzabile nel caso di specie, perchè il reato per cui il Tribunale ha ritenuto di revocare il beneficio non è stato commesso nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge in oggetto e la pena inflitta è inferiore mesi sei di reclusione.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza perchè difettano i presupposti per la revoca del beneficio.
Motivi della decisione
Ai sensi della L. n. 207 del 2003, art. 2, comma 5, la sospensione condizionata della pena (il cd. indultino) può essere revocata solo in presenza di due cause tassativamente previste: la ingiustificata inottemperanza alle prescrizioni congiuntamente applicate con il provvedimento sospensivo, ovvero la sopravvenuta condanna definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi, per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo all’applicazione del beneficio.
Ciò detto, va però aggiunto che l’orientamento di questa Corte è assolutamente consolidato nell’affermazione del principio secondo cui "qualora siano poste simultaneamente in esecuzione condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della L. 1 agosto 2003, n. 207, il concorso tra le due modalità di esecuzione, tra loro incompatibili, va regolato nell’ambito di un unitario rapporto esecutivo, non potendosi procedere a scissione ideale delle pene concorrenti al fine di determinare su quali, ed in quale misura, operi la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena e di ricomporre, all’esito dell’operazione, il cumulo secondo il nuovo calcolo delle pene eseguibili", con la conseguenza della prevalenza "dell’espiazione nelle forme ordinane nell’ambito dell’unica esecuzione cumulativa" (cfr. Cass. Sez. 1^, 10.3.2010 n. 13560, nel solco di precedenti pronunce indicate nella stessa sentenza).
Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
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