Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-03-2011, n. 11613 Esecuzione di pene detentive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 29/9/09 il Tribunale di Ravenna, giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze di D.C.V. intese all’annullamento o alla modifica dell’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti o alla sua temporanea sospensione. Il giudice osservava come il programma di recupero cui il D.C. era sottoposto da circa un anno presso il Ser.T. di Rimini (consistente nella somministrazione di metadone cloroidrato, in colloqui di sostegno e controlli tossicologici delle urine) non era tale da non poter essere seguito anche in carcere e la stessa relazione dell’Asl del 10/9/09 escludeva un’incompatibilità di tal genere.

Ricorreva per cassazione il D.C., deducendo: 1) violazione di legge là dove il giudice dell’esecuzione aveva disatteso la norma della L. n. 49 del 2006, art. 4, che impone la sospensione dell’esecuzione per i condannati tossicodipendenti che, al momento del deposito della sentenza definitiva, abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici a ciò preposti (il concreto controllo delle modalità spetterà poi al Tribunale di Sorveglianza); 2) vizio di motivazione là dove era stata impropriamente disattesa la documentazione allegata con un infondato giudizio di non interferenza e non incompatibilità della carcerazione con le modalità del programma di recupero. Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere il PG chiedeva il rigetto del ricorso, ricordando come il D.C. fosse recidivo reiterato ( art. 99 c.p., comma 4) e come ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 9, la sospensione dell’esecuzione prevista per i tossicodipendenti non si applicasse nei confronti dei predetti recidivi.

Il ricorso è infondato. In caso di recidiva reiterata è corretto il principio ricordato nel parere del PG e puntuale la giurisprudenza ivi richiamata. Ciò sia per la normativa previgente: "I divieti di sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 656 c.p.p., commi 7 e 9, hanno carattere generale e pertanto trovano applicazione anche nei confronti dei condannati tossicodipendenti, che hanno presentato istanza, D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 90 e 94, per la concessione dei benefici della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e dell’affidamento in prova al servizio sociale" (Cass., 1^, sent. n. 24581 del 12/5/06, rv. 234687, Pranno). Sia anche per quella attuale: "Neanche nei confronti del tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi può essere disposta la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p., allorchè egli sia stato condannato per reato ostativo alla sua concessione ai sensi del comma 9 di detto articolo, in quanto i divieti di sospensione sanciti dalla disciplina codicistica hanno carattere generale" (Cass., sez. 1^, sent. n. 39134 del 2/10/08, rv. 241148, De Giovanni).

Conforme anche la giurisprudenza successiva: v. Cass., 1^, sent.

42562 del 6/11/08, rv. 241719, De Giovanni e, soprattutto, Cass., 1^, sent. n. 25130 del 17/6/10, rv. 247731, Santilli. Quest’ultima, infatti, cita anche l’unico precedente contrario (Cass., 1^, sent.

12372 del 21/3/06, n. 233861, Sitzia), peraltro relativo alla normativa previgente e comunque isolato anche in quel contesto.

In ogni caso (seguendo, cioè, la tesi difensiva della prevalenza della successiva L. n. 49 del 2006 sul dettato codicistico appena introdotto con la L. n. 251 del 2005) il provvedimento impugnato, correttamente emesso sulla base della documentazione in atti e privo di vizi logici o contraddizioni, è compiutamente motivato anche nel merito e si sottrae a rilievi in sede di legittimità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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