Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 646/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere

Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio, introdotto con il ricorso n. 335/2009 proposto da Berica Bingo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Canilli e Bicego, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Croce 2254;

contro

la Regione Veneto in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ligabue, Zanon e Fabris, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, San Polo 1429/b;

e contro

il Comune di Vicenza in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

A – per l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse:

1) della d.g.r. 21 ottobre 2008, n. 3089, di approvazione, con modifiche d’ufficio, della variante al piano regolatore generale del Comune di Vicenza per le frazioni di Santa Croce Bigolina, Longara, Tormeno, Debba, San Pietro Intrigogna, Bertesina, Ospedaletto ed Anconetta con Saviabona;

2) della delibera 11-12 febbraio 2003, n. 10, con cui il consiglio comunale ha adottato la variante sub 1);

3) della deliberazione 27 ottobre e 2-3 novembre 2005, n. 51, di controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante parziale dai privati;

4) della valutazione tecnica regionale espressa dal segretario regionale e del relativo parere del Comitato 26 febbraio 2008, argomento n. 59;

B – per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno cagionato dagli illegittimi provvedimenti qui avversati.

Visto il ricorso, notificato il 12 gennaio 2009 e depositato presso la Segreteria il 2 febbraio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 4 marzo 2009 (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), l’avv. Bicego per la parte ricorrente e l’avv. Drago, in sostituzione dell’avv. Zanon, per la Regione Veneto;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

FATTO E DIRITTO

1.1. La ricorrente Berica Bingo S.r.l. è proprietaria, dal dicembre 2003, dell’area censita al N.C.T., fg. 80, mapp. 265, di circa m² 3.000, sita sul territorio del Comune di Vicenza.

Il consiglio municipale, con la deliberazione 11/12 febbraio 2003, n. 10, impugnata sub 2, adottò una variante parziale al piano regolatore generale per le frazioni comunali, la quale includeva anche il fondo poi acquisito dalla Berica Bingo, al quale la variante mantenne destinazione agricola.

1.2. Andrea Rossi, proprietario sino al 2001 dello stesso fondo, presentò il 22 aprile 2003 un’osservazione – che prese il n. 75 – con cui fu chiesta la riclassificazione dell’area in residenziale.

1.3. L’osservazione ottenne parere favorevole all’accoglimento parziale, dapprima dal Settore urbanistica del Comune di Vicenza, quindi dalla giunta comunale, ed infine dalla commissione consiliare per il territorio, e ciò con la motivazione (riprodotta nella variante approvata dalla Regione) che «si tratta di un lotto di completamento già parzialmente residenziale e attiguo ad un’area RC esistente; per tale motivo, considerato anche l’atto d’impegno (PG n. 41875 del 23.8.04) con il quale i proprietari rinunciano “ad ogni pretesa a qualsiasi titolo avanzata nei confronti del Comune, della Provincia e dell’Ulss n. 6 di Vicenza relativamente alla strada di accesso da Via Nicolosi a Casa della Speranza, qualora il terreno di proprietà sopra indicato fosse parzialmente trasformato in edificabile”, si propone di ampliare la zona RC 0,35/9, così come definita nella planimetria di variante. Si ritiene pertanto di accogliere parzialmente l’osservazione».

Tuttavia, il consiglio comunale, esprimendosi sulle osservazioni con la deliberazione 27 ottobre e 2-3 novembre 2005, n. 51, respinse senz’altro l’osservazione 75.

1.4. La Regione ha poi approvato la variante al piano con la d.g.r. 3089/08, che, in generale, concorda con le conclusioni del consiglio comunale, e così anche per la ripetuta osservazione 75, sicché la destinazione dell’area è rimasta agricola.

1.5. Ne è seguito il ricorso in esame: si è costituita la Regione ma non il Comune di Vicenza, sebbene ritualmente intimato.

2.1. La Regione ha anzitutto eccepito il difetto di potere rappresentativo in capo a Luciano Rigoni, che nel ricorso è indicato come legale rappresentante della Berica Bingo: ma il difensore di questa ha successivamente comprovato come l’assemblea sociale, con verbale del 31 dicembre 2008 (il ricorso data ai primi giorni del 2009), abbia nominato amministratore unico il Rigoni, con tutti i poteri di legge e di statuto, conferendogli espresso mandato per la presentazione della domanda de qua.

2.2. L’Amministrazione resistente ha poi sollevato una seconda eccezione, correlata alla circostanza che l’osservazione fu presentata da tale Andrea Rossi, estraneo alla compagine sociale, e ciò escluderebbe che la sua reiezione possa essere fatta valere dalla Berica Bingo.

Quest’ultima, tuttavia, correttamente oppone che la sua legittimazione al ricorso trova adeguato fondamento nell’attuale proprietà dell’area, su cui incide la previsione della variante che ne ha conservato la destinazione agricola.

2.3. L’art. 70 della l. 61/85 – qui applicabile ratione temporis – dispone che, in seguito alle osservazioni a uno strumento urbanistico adottato, il Comune ha, alternativamente, la facoltà di modificare lo strumento adottato, oppure, come è qui avvenuto, “di esprimere il proprio parere al riguardo, prima di trasmettere lo strumento” alla Regione per l’approvazione.

2.4 Alla previsione gravata, dunque, si è pervenuti attraverso un articolato iter procedimentale, il quale ha incluso l’esame e la decisione sull’osservazione presentata: decisione che, dunque, costituisce uno degli atti presupposti della variante approvata, la quale vi si è uniformata, ed ha così danneggiato l’attuale proprietario, stante il maggior valore economico di un’area edificabile.

3. Nel primo motivo di ricorso la Berica Bingo afferma la palese contraddittorietà ed illogicità, rispetto al risultato dell’istruttoria, della deliberazione consiliare 51/05, nella parte in cui non è stata accolta l’osservazione n. 75, in quanto tale deliberazione si discosta dai motivati pareri favorevoli resi nel corso del procedimento: vizio che si riflette nella deliberazione regionale di approvazione, la quale, come già detto, a sua volta si limita senz’altro a concordare con la decisione del consiglio comunale, pur riportando il presupposto parere favorevole.

Il secondo motivo, strettamente correlato al primo, rileva l’assoluta carenza di motivazione in parte qua della determinazione consiliare, e, per l’effetto, della successiva deliberazione regionale.

4.1. La descritta censura è nel complesso fondata.

È bensì vero – come ricorda la Regione nelle sue difese – che, in generale, il rigetto delle osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici non richiede una specifica motivazione, in quanto esse non danno luogo a peculiari aspettative.

Peraltro, è corollario del generale obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/90, che qualsiasi provvedimento discrezionale, assunto in contrasto con un parere legalmente reso all’interno del procedimento, deve esplicitare le ragioni di tale scelta: mentre l’autonomia delle determinazioni, assunte su ciascuna osservazione con la deliberazione 51, esclude che questa possa essere qualificata come atto normativo ovvero a contenuto generale, per i quali la motivazione non è richiesta (art. 3, II comma cit.).

In specie, dunque, il consiglio comunale avrebbe dovuto fornire una congrua motivazione, non tanto della decisione di non accogliere l’osservazione, quanto di discostarsi dai pareri favorevoli già resi sulla stessa.

4.2. Va pertanto disposto l’annullamento della determinazione 51/05, per la parte in cui essa respinge l’osservazione 75, nonché, per l’effetto, della d.g.r. 3089/08, per la parte in cui, approvando la variante al piano regolatore generale adottata con la deliberazione 10/03, conferma la destinazione agricola del terreno sub 1.1. di proprietà della ricorrente.

Il Comune dovrà rideterminarsi sull’osservazione n. 75 entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, trasmettendo entro tale termine gli atti del procedimento alla Regione, che, nei sessanta giorni seguenti al ricevimento, assumerà la nuova decisione sulla previsione annullata della variante, ex art. 44 segg. l. 61/85.

5. Non v’è luogo a pronuncia sulla domanda risarcitoria, espressamente rinunciata dal difensore della ricorrente nel corso dell’udienza camerale.

6. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per effetto, annulla in parte qua, i provvedimenti in epigrafe impugnati sub 1 e 3.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 4 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – II Sezione n.r.g. 335/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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