T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-03-2011, n. 2457 Comunicazione o notificazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. E.G. – proprietario di un terreno sito nel Comune di Nettuno alla via Malta snc, distinto in Catasto Terreni al Foglio 31, part.lla 2869, della superficie complessiva di mq 652, con destinazione di PRG in parte a viabilità e in parte a verde pubblico – riferisce che sulla medesima area è intervenuto il Comune con il P.P.A. F1, approvato con Delibera del C.C. del 2.12.1978, ma che le previsioni dello strumento urbanistico riguardo il terreno con effetti espropriativi hanno perso efficacia per l’inutile decorso del termine quinquennale, ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 327 del 2001.

Con istanza presentata al Comune in data 9.12.2005, prot. n. 27370, il ricorrente ha richiesto il rilascio del permesso di costruire un edificio per civile abitazione da realizzare sul terreno in questione.

Espone che il Comune di Nettuno con il provvedimento prot. n. 3105 in data 1° febbraio 2006 ha respinto la richiesta di permesso di costruire sul lotto in questione avanzata dal ricorrente perchè contrastante con le norme di PRG, per le quali il terreno sarebbe interessato in parte da passaggio di strada e in parte destinato a verde pubblico.

1.1. Pertanto, il sig. E. ha proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento deducendo motivi di Violazione di legge e in particolare dell’art.9 del DPR n. 327 del 2001, dell’art.7 della Legge n. 1150 del 1942 e dell’art. 1 della L.R. n. 32 del 1975 e travisamento dei fatti, posto che il provvedimento sarebbe stato adottato sul presupposto dell’esistenza dei vincoli di destinazione inesistenti e ormai inefficaci, sussistendo invece l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere all’integrazione del Piano Regolatore divenuto parzialmente inoperante con la riqualificazione dell’area in questione.

1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno per resistere al ricorso chiedendone il rigetto, in quanto infondato.

In prossimità dell’udienza pubblica il Comune resistente ha depositato memoria difensiva, con la quale ha fornito articolate argomentazioni sulla legittimità dell’atto di reiezione impugnato, eccependo altresì preliminari profili di inammissibilità del ricorso atteso che in data 17 febbraio 2006, con D.D. n. 4807 l’Amministrazione ha adottato il provvedimento definitivo di diniego dopo il termine dei 10 giorni consentiti dalla legge all’interessato per le eventuali osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi, nel caso non proposte.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011, il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Il Collegio esamina la preliminare eccezione avanzata dalla difesa dell’Amministrazione comunale resistente di inammissibilità della domanda giudiziale annullatoria proposta dal sig. E., in quanto rivolta avverso atto di natura endoprocedimentale e come tale inidoneo a definire il relativo procedimento.

Tale eccezione merita adesione alla luce dell’orientamento condiviso dalla prevalente giurisprudenza, infatti, va affermato che il ricorso proposto contro la nota – comunicazione dei motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento di cui all’art.10 bis della Legge n. 241 del 1990 e succ. mod., è inammissibile trattandosi di atto endoprocedimentale privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva. Si tratta, pertanto, di un atto che ha come unica funzione quella di portare a conoscenza del soggetto destinatario del futuro provvedimento amministrativo l’inizio nei suoi confronti del prodromico iter procedimentale e i motivi ostativi all’esito favorevole dell’atto conclusivo di tale sequenza, atto dal quale si potrebbero produrre effetti giuridici pregiudizievoli per la sua situazione giuridica soggettiva. È, dunque, solo quest’ultimo provvedimento che, ove assunto, dovrà essere impugnato perché è l’unico dal quale derivano effetti lesivi per il suo destinatario (cfr. Cons. Stato, sez. sez. VI, 08 settembre 2009, n. 5261; idem, sez.V, 17 febbraio 2010, n. 919; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 29 luglio 2010, n. 17179; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 luglio 2009, n. 6418; idem, sez. III, 7 giugno 2010, n. 15699).

Al riguardo, va evidenziato che risulta in atti che con D.D. n. 4807 in data 17 febbraio 2006, il Comune di Nettuno ha adottato il provvedimento definitivo di diniego del permesso di costruire dopo il decorso del termine di 10 giorni consentito dalla legge all’interessato per le eventuali osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi, termine decorso, tra l’altro, senza la proposizione di controdeduzioni al riguardo. Peraltro, va posto in rilievo che tale provvedimento, che esprime la volizione definitiva del Comune e dal quale derivano effetti lesivi per il destinatario, non è stato impugnato, come confermato dagli stessi difensori delle parti anche in udienza.

In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso proposto dal sig. E. avverso il provvedimento prot. n. 3105 in data 1° febbraio 2006, adottato dal Comune, stante la natura endoprocedimentale, è inammissibile.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica, comunque, sussistendone giusti motivi, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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