Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2009, P.L., all’esito del giudizio abbreviato, è stato ritenuto responsabile dei reati di illegale detenzione di due armi comuni da sparo, e precisamente un fucile a canne mozze marca Breda cal. 20, clandestino in quanto privo di segni identificativi (capi 1 e 2), e una carabina di precisione marca Gamo cal. 4,5, munita di silenziatore e gruppo ottico di precisione (capo 4), e di diverse munizioni utilizzabili per dette armi (capo 5), del delitto di ricettazione con riferimento al fucile a canne mozze (capo 3) e del delitto di illecita detenzione a fini di spaccio di gr. 8 di sostanza stupefacente tipo hashish e di gr. 1,7 di sostanza stupefacente tipo cocaina (capo 6), ed è stato condannato, ritenute la recidiva e la continuazione tra i reati e con la diminuente per il rito, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa.
2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25 marzo 2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto l’imputato dal reato di illegale detenzione della carabina di precisione, contestato al capo 4), e dal reato di detenzione delle munizioni contestato al capo 5), limitatamente a quelle relative all’arma di cui al capo 4), perchè il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena per le residue imputazioni in anni tre e mesi due di reclusione ed euro settecento di multa.
La Corte, in particolare, riteneva, accogliendo i primi due motivi di appello, che la carabina con il relativo munizionamento erogasse un’energia cinetica inferiore a 7,5 joule, indicati dalla L. 21 dicembre 1999, n. 526, art. 11, comma 2, come il limite oltre il quale un’arma ad aria o gas compressi è considerata arma comune da sparo; riteneva infondato il terzo motivo con il quale era stata chiesta l’assoluzione con riguardo alla detenzione delle munizioni relative al fucile a canne mozze, sul rilievo della sussistenza nella fattispecie del concorso tra la detenzione illegale di arma comune da sparo e del relativo munizionamento eccedente la ricettività di caricamento della stessa arma, e rigettava il quarto motivo con il quale erano state chieste l’esclusione della recidiva reiterata e specifica contestata, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione di una pena base inferiore a quella già determinata in primo grado.
3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, P.L., che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge, in relazione all’art. 530 c.p.p., comma 2, e all’art. 697 cod. pen. e L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14, e vizio della motivazione, per essere stata negata l’assoluzione, quantomeno con formula dubitativa, perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato con riferimento alla detenzione, contestata al capo 5), delle munizioni relative al fucile a canne mozze, la cui detenzione è contestata al capo 1).
Secondo il ricorrente, il fucile a canne mozze è un fucile da caccia "seppur potenziato" e la sua normale dotazione è costituita dalla cartucciera che può contenere anche venti cartucce, e non dalla ricettività di caricamento dell’arma.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge, in relazione agli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., e vizio della motivazione, per essere stata negata la concessione delle attenuanti generiche ovvero la rideterminazione di una pena base inferiore, rilevando la risa lenza nel tempo dei precedenti penali, l’omessa valutazione delle già prospettate condizioni fisiche incompatibili con l’utilizzazione dell’arma e con la prognosi di pericolosità, e l’apoditticità della affermata predisposizione di un "vero arsenale" da parte di esso ricorrente.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge, in relazione all’art. 530 cod. proc. pen. e all’art. 240 cod. pen., e vizio della motivazione, in ordine alla mancata revoca della confisca dell’arma di cui al capo 4) e del munizionamento di cui al capo 5), rilevando che tale revoca avrebbe dovuto essere disposta a seguito dell’assoluzione dalle dette imputazioni.
Motivi della decisione
1. La prima censura è infondata.
1.1. Questa Corte ha più volte affermato che il reato di detenzione illegale di un’arma da sparo, comprende e assorbe, per continenza, quello di detenzione illegale delle relative munizioni, con esclusione del concorso materiale dei due reati, soltanto quando le munizioni illegalmente detenute attengano alla normale dotazione dell’arma stessa, tale intendendosi il limite della capienza del relativo caricatore (Sez. 1, n. 17808 del 02/04/2008, dep. 05/05/2008, Amato, Rv. 239852; Sez. 6, n. 29719 del 27/05/2003, dep. 16/07/2003, Orlandi, Rv. 225870; Sez. F, n. 2658 del 04/09/1990, dep. 12/11/1990, Canavà, Rv. 185712; Sez. 1, n. 7702 del 04/12/1987, dep. 30/06/1988, Ceccarelli, Rv. 178764; Sez. 1, n. 3464 del 14/02/1986, dep. 08/05/1986, Molinari, Rv. 172596; Sez. 3, n. 12137 del 14/10/1985, dep. 14/12/1985, Bechere, Rv. 171375; Sez. 1, n. 8571 del 11/07/1985, dep. 03/10/1985, Gentile, Rv. 170569; Sez. 2, n. 2229 del 12/11/1984, dep. 06/03/1985, Rifaldi, Rv. 168162; Sez. 5, n. 2129 del 19/12/1984, dep. 04/03/1985, Napelli, Rv. 168137; Sez. 2, n. 8761 del 31/05/1984, dep. 18/10/1984, Pucci, Rv. 166184; Sez. 1, n. 6232 del 14/05/1981, dep. 23/06/1981, Maisto, Rv. 149507; Sez. 1, Sentenza n. 2936 del 12/11/1981, dep. 18/03/1982, Caldarelli, v. 152838; e, da ultimo, con riferimento al reato di omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normale munizionamento di un’arma già regolarmente denunciata, Sez. 1, n. 24506 del 09/06/2010, dep. 30/06/2010, Naccarato, Rv. 247755; Sez. 1, n. 18376 del 28/03/2008, dep. 07/05/2008, P.G. in proc. D’Urso, Rv. 240280).
1.2. Nel caso in esame la Corte di merito ha precisato, con motivazione logica, conforme ai detti principi e fondata sul richiamo alle risultanze processuali, che il numero delle munizioni sequestrate, relative al fucile a canne mozze, era eccedente la ricettività di caricamento dell’arma.
Nè tale circostanza è contestata dal ricorrente, che riconosce essere limitata a due cartucce la normale capienza dell’arma. La deduzione che il fucile a canne mozze debba essere considerato un fucile da caccia "seppur potenziato", la cui normale dotazione è costituita dalla cartucciera, è del tutto apodittica e non tiene conto delle caratteristiche dell’arma e delle sue peculiarità sul piano balistico, diverse da quelle del fucile da caccia.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso in tema di dosimetria della pena.
2.1. In conformità con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte (da ultimo Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959), la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha richiamato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del complessivo trattamento sanzionatorio, dopo le determinazioni in punto responsabilità con riguardo ai reati contestati in materia di armi e munizioni, i gravi precedenti penali anche recenti dell’imputato, la predisposizione, da parte dello stesso di "un vero e proprio arsenale" e l’assenza di circostanze rilevanti per una valutazione positiva, ritenendo adeguata la pena base, comminata dal primo giudice per il più grave reato di ricettazione, di anni tre di reclusione ed euro seicento di multa, che ha aumentato per la contestata recidiva e per la continuazione ed ha, poi, ridotto di un terzo per il rito.
Nè era necessario che il Giudice di merito prendesse in considerazione analiticamente tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalla difesa nei motivi di gravame o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli facesse riferimento a quelli ritenuti decisivi, o comunque rilevanti, per connotare negativamente la personalità dell’imputato, comportando tale valutazione, da giustificarsi attraverso la motivazione, il superamento degli altri (Sez. 6 n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244;
Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, dep. 11/05/2009, Abruzzese e altri, Rv. 244880; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, dep. 25/01/2005 Alba e altri, Rv. 230691; Sez. 1, n. 8677 del 06/12/2000, dep. 28/02/2001, Gasparro, Rv. 218140; Sez. 2, n. 2889 del 27/02/1997, dep. 27/03/1997, Zampella, Rv. 207560), ed essendo necessaria più specifica motivazione solo quando la pena inflitta sia notevolmente superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, dep. 11/05/2009, Abruzzese e altri, Rv. 244880; Sez. 5, n. 9141 del 29/08/1991, dep. 11/09/1991, Ormando, Rv. 188590).
I riferimenti, da parte della difesa, ad altri elementi di valutazione, come la risalenza nel tempo dei precedenti penali, le condizioni fisiche dell’imputato e la limitazione oggettiva dell’arsenale, corrispondono a valutazioni alternative di merito, non traducibili in censure di legittimità. 3. E’, invece, fondato, invece, il terzo motivo.
3.1. La misura di sicurezza della confisca, prevista dall’art. 240 c.p., comma 2, si applica, a norma della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, a tutti i reati concernenti le armi.
Questa Corte ha già più volte precisato che tale applicazione è obbligatoria anche nel caso di estinzione del reato e resta esclusa nel caso di assoluzione nel merito (Sez. 3, n. 11580 del 04/02/2009, dep. 17/03/2009, Chirico, Rv. 243017; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007, Pisciotta, Rv. 235854; Sez. 1, n. 5967 del 23/10/1997, dep. 24/02/1998, Porpiglia, Rv. 209788).
In particolare, si è precisato che, nel caso di ritenuta insussistenza del fatto, cade automaticamente il presupposto materiale cui è subordinata l’applicazione della norma che rende obbligatoria la misura, costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi (Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007, Pisciotta, citata, non massimata sul punto).
3.2. Nella specie il ricorrente è stato assolto per insussistenza del fatto dal reato di illegale detenzione della carabina di precisione marca Gamo, ad aria compressa, contestato ai capo 4), e dal reato di detenzione delle munizioni contestato al capo 5), limitatamente a quelle relative all’arma di cui al capo 4).
Per effetto di detta assoluzione, alla luce del condivisibile principio di diritto suindicato, la Corte avrebbe dovuto provvedere in merito al dissequestro sia del fucile sia delle relative munizioni, la cui confisca disposta in primo grado ha, invece, confermato.
3.3. Non avendo provveduto la Corte d’appello, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca e all’omesso dissequestro del fucile ad aria compressa e delle relative munizioni, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., senza rinvio alla sede di merito, potendo essere la restituzione disposta direttamente da questa Corte.
Attesa la cessazione della misura di sicurezza della confisca, la Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e all’omesso dissequestro del fucile ad aria compressa e delle relative munizioni di cui dispone la restituzione.
Manda la Cancelleria per l’immediata comunicazione ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. al Procuratore Generale presso questa Corte affinchè dia i provvedimenti occorrenti.
Rigetta il ricorso nel resto.
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