Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-01-2011) 23-03-2011, n. 11657 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza presentata in data 10 febbraio 2009 i Difensori del Sig. M. hanno sollecitato il giudizio di revisione della sentenza con la quale in data 10 maggio 2004 il Tribunale di Massa aveva emesso condanna alla pena di sei mesi di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo; la sentenza era stata poi confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza in data 8 novembre 2006 (definitiva il 30 gennaio 2008).

L’istanza si fondava sulla esistenza di prove "nuove" consistenti nella testimonianza di un’infermiera, la Sig.ra G., nonchè nella documentazione ricavabile dai cartellini di entrata e uscita dei due medici interessati dalla vicenda processuale.

Decidendo sull’istanza la Corte di Appello ha ritenuto che i nuovi mezzi di prova proposti (indicando tra questi la testimonianza dell’infermiera F.) non possano modificare il quadro probatorio dettagliatamente esaminato dai giudici di merito e che, in particolare non possano incidere sull’elemento della conoscenza della prevista trasfusione di sangue.

Avverso tale decisione la Difesa del Sig. M. presenta ricorso ex art. 340 c.p.p. fondato su motivi che possono così sintetizzarsi:

a) vizio di motivazione in quanto l’ordinanza indica tra le prove nuove la testimonianza dell’infermiera F.G., in realtà già sentita in corso di giudizio, e non quella dell’infermiera G.V., che era di servizio nel pomeriggio in cui avvennero i fatti ed ha ricostruiti gli stessi (ex art. 391-bis c.p.p.) in modo radicalmente diverso da come accertati in sentenza;

b) vizio di motivazione in quanto non tiene conto del fatto che la testimonianza della Sig.ra G. esclude che il dr. M. potesse essere edotto della prescrizione e afferma che il suo intervento ebbe luogo dopo che la sacca di sangue era già stata applicata al paziente.
Motivi della decisione

Il ricorso, a parere della Corte, non merita accoglimento e deve essere rigettato.

Deve, infatti, rilevarsi che la Corte di appello ha preso in esame le prove "nuove" introdotte dalla parte istante e le ha esaminate alla luce della decisione di cui si chiede la revisione. L’esame effettuato dalla Corte di Appello non manifesta inadeguatezza e la motivazione non può essere definita assente o solo apparente.

Quanto al lamentato vizio motivazionale che deriverebbe dall’errata indicazione del nome dell’infermiera portatrice di nuovi elementi di valutazione, la Corte rileva che effettivamente la Corte ha "invertito" in motivazione i nomi delle infermiere, indicando la Sig.ra F. e non la Sig.ra G.; tuttavia, l’analisi della motivazione consente di rilevare che la Corte territoriale ha preso in esame e valutato esattamente gli elementi di conoscenza introdotti dalla Difesa con la testimonianza G., e questo rende l’errore ininfluente ai fini della decisione.

Infine, la circostanza che la Corte territoriale abbia valutato il contenuto delle nuove dichiarazioni come non modificanti il quadro probatorio non può essere oggetto di diversa valutazione da parte del giudice di legittimità, posto che, in presenza di motivazione non manifestamente illogica del giudice di merito, alla Corte di Cassazione è "preclusa…. la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile – 23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

Il ricorso deve dunque essere respinto, e il ricorrente condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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