T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 458 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 30.10.2008 e depositato presso la Segreteria il 13.11.2008, P.G. impugna il provvedimento del responsabile dell’Area tecnica del Comune di Calvagese della Riviera in data 4.9.2008 con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio di permesso i costruire per la realizzazione – sui mappali 189, 190, 299 e 300 foglio 12 – di un laghetto per pesca sportiva con commercializzazione del terreno di scavo.

Il ricorrente articola le seguenti doglianze:

" Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’erronea applicazione delle disposizioni del PRG vigente"; contestando la fondatezza delle singole proposizioni giustificative alla base del diniego ed evidenziando la piena compatibilità dell’intervento con le destinazioni di zona.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Calvagese della Riviera, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio del 27.11.2008 (ord. N. 286/08) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

In prossimità della pubblica udienza del 27.10.2010, il ricorrente – con atto notificato il 4.10.2010 e depositato il 5.10.2010 – ha proposto motivi aggiunti con i quali deduce eccesso di potere per evidente illogicità e disparità di trattamento, evidenziando di aver da poco appreso che il Comune in una situazione analoga si è comportato in maniera diametralmente opposta (in particolare, con la deliberazione consiliare n. 45 del 1.12.2008 è stata approvata una convenzione, integrativa di precedente, con M.R. che prevede la realizzazione di una vasca di raccolta acque meteoriche in prossimità di rotatoria stradale),

Alla pubblica udienza del 27.10.2010 il ricorso, su richiesta di termini a difesa da parte del difensore del Comune, è stato rinviato ad altra udienza.

In vista della successiva udienza del 23.2.2011, le parti hanno depositato memorie.

All’esito della suddetta pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, G.P. impugna il provvedimento di rigetto di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione – sui mappali 189, 190, 299 e 300 foglio 12 – di un laghetto per pesca sportiva con commercializzazione del terreno di scavo.

Il diniego opposto si base sulla seguente motivazione (di cui si mantiene l’incerta forma sintaticolessicale):

"- l’area interessata ricade in parte in zona E 2 e che l’art. 37 al punto 1 delle NTA vigenti cita "sono aree destinate all’esercizio delle attività connesse direttamente o indirettamente con l’agricoltura"

– l’art. 37 al punto 13.11 delle NTA vigenti prescrive che "non sono ammessi interventi di movimentazione del terreno che modifichino il sistema dei terrazzamenti esistenti ed alterino le attuali scarpate. Omissis";

– all’art. 55 prescrive che "nelle zone di rispetto stradale, indicate graficamente nelle planimetrie di piano non è consentita alcuna nuova costruzione né fuori né sottoterra";

– l’intervento in oggetto non è conforme a quanto prescritto dagli artt. 37 e 55 in considerazione del fatto che l’intervento prevede una notevole movimentazione del terreno modificando lo stato dei luoghi e ricade in parte nella zona di rispetto stradale;

– gli indirizzi del piano paesistico relativi alla "classe 2sensibilità paesistica media" limitano gli interventi in progetto, acconsentendo invece interventi di mantenimento delle caratteristiche ambientali, delle opere in difesa della vegetazione e della conservazione riqualificazione delle sistemazioni agrarie;

gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per la piscicoltura e pesca sportiva, con commercializzazione del materiale estratto, sono soggetti all’autorizzazione regionale previa stipula di apposita convenzione con il Comune, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 14/1998;

la formazione di bacini idrici, a ridosso del centro abitato potrebbero arrecare pregiudizio alla salute pubblica con la diffusione della specie Aedes Albopictus (zanzara tigre) e similari."

Il ricorrente – premesso di essere iscritto all’albo degli imprenditori agricoli e di esercitare l’attività di agriturismo ed evidenziato come la realizzazione del laghetto gli consentirebbe di incrementare la presenza di avventori alla propria attività – con l’unico, complesso motivo di doglianza prende in esame le singole proposizioni motivazionali di diniego e rileva che:

– l’attività agrituristica è connessa con l’agricoltura ed è quindi compatibile con la destinazione agricola;

– il terreno è pianeggiante senza alcun terrazzamento;

– la realizzazione del solo scavo per la realizzazione del laghetto non costituisce costruzione;

– un laghetto di m. 75 per 80 non rappresenta alcun stravolgimento delle caratteristiche ambientali;

– l’autorizzazione regionale allo scavo e la stipula di convenzione con il Comune ai sensi della L.R. n. 14/98 non può precedere ma solo seguire il rilascio del titolo edilizio;

– la questione delle zanzare è del tutto indimostrata essendo previsto un sistema un sistema di movimentazione dell’acqua che impedisce la stagnazione.

Con successivo atto – definito di "motivi aggiunti"- il P. deduce l’ulteriore vizio di illogicità e disparità di trattamento, per aver il Comune consentito, in una situazione analoga, la realizzazione di una vasca di raccolta acque meteoriche in prossimità di rotatoria stradale (con la deliberazione consiliare n. 45 del 1.12.2008 di approvazione di una convenzione, integrativa con M.R.)

Il ricorso non risulta fondato.

Va innanzitutto ricordato che

– il rilascio del permesso di costruire rientra nel novero degli atti vincolati, estrinsecandosi nel controllo sulla conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente in una zona del territorio comunale;

– non è quindi ammissibile la censura dell’eccesso di potere per disparità di trattamento (sollevata con i motivi aggiunti), essendo la valutazione delle domande di autorizzazione a costruire vincolata rigorosamente alla conformità delle domande alle prescrizioni urbanistiche;

– la circostanza che la P.A abbia eventualmente compiuto un’illegittimità in altra situazione non può valere a contestare la legittimità dell’atto di diniego.

Con riguardo alla fattispecie in esame, va osservato che l’ambito interessato dal progetto presentato dal P. ricade in parte in zona E 2 ed in parte in "zona di rispetto stradale".

L’attività necessaria alla realizzazione dell’invaso comporta, come risulta dalla relazione tecnicoillustrativa del progettista geom. Bignotti (cfr. il doc. n. 2 del Comune),"lo sterro totale di 21.381,58 mc. di materiale… di cui 5.717 mc. di terreno vegetale e 15.664,58 di ghiaione".

In tale contesto, correttamente l’Amministrazione ha rilevato che "l’intervento in oggetto non è conforme a quanto prescritto dagli artt. 37 e 55 in considerazione del fatto che l’intervento prevede una notevole movimentazione del terreno modificando lo stato dei luoghi e ricade in parte nella zona di rispetto stradale".

E’ questa la proposizione motivazionale fondante il diniego, poiché, se è pur incontestabile che astrattamente la realizzazione del lago artificiale è riconducibile all’esercizio dell’attività agricola, è peraltro insuperabile il rilievo che la specifica disciplina di zona non consente interventi che determinino alterazioni così rilevanti della conformazione dei luoghi come è quello all’esame, il quale non solo è di assoluto rilievo quantitativo ma ha anche un rilevante impatto paesaggistico, sicché risulta altresì congruo il riferimento agli indirizzi del piano paesistico che, per tali ambiti, prevedono il mantenimento (e quindi si oppongono all’alterazione) delle caratteristiche ambientali.

Una volta rilevato che la destinazione di zona non consente il rilascio del permesso di costruire, risulterebbe superfluo indagare la legittimità delle ulteriori proposizioni giustificative svolte dal Comune, atteso che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, in presenza di un provvedimento sostenuto da più motivi, ciascuno autonomamente idoneo a darne giustificazione, è sufficiente che sia verificata la legittimità di uno di essi per escludere che l’atto possa essere annullato.

Peraltro, corre l’obbligo di contestare la tesi del ricorrente in tema di rapporto di priorità tra il rilascio del permesso e la richiesta di autorizzazione alla Regione ex art.36 L.R. n. 14798.

Invero, il previo ottenimento del titolo regionale rispetto a quello edilizio comunale discende da palesi ragioni d’ordine logicosistematico.

Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale 30.12.2008 n. 8/8830, con la quale sono state dettate "Determinazioni in materia di realizzazione di bacini idrici (art. 1, comma 1, lett. rr), L.R. n. 4/2008; art. 36, comma 3, L.R. n. 14/1998".

In tale delibera viene sottolineato che "La disciplina della realizzazione di questa tipologia di scavi, e della commercializzazione dei relativi materiali inerti derivanti da essi, deve evitare, da un lato, che l’interesse di tale commercializzazione prevalga sull’effettivo beneficio conseguito dalla realizzazione degli interventi, anche per evitare di vanificare la pianificazione delle attività estrattive, attuata in regione Lombardia da oltre dieci anni, e dall’altro che la sostenibilità economica degli interventi stessi risulti incompatibile con la perdita di superficie coltivabile derivante dalla trasformazione della superficie agricola".

Inoltre, la G.R. ha evidenziato che:

– (2.1 Criteri comuni a ogni attività volta alla creazione di bacini idrici) "La creazione di bacini idrici in ambito agricolo deve essere di per sè considerata come una situazione di criticità in ragione della possibilità di favorire il passaggio in falda di inquinanti presenti in ambito agricolo e normalmente in grado di raggiungere le acque di falda soltanto in seguito a percolazione attraverso il terreno"

– (2.4 Attività di pesca sportiva) "Caratteristica peculiare di questi interventi è il cambio di destinazione di un fondo agricolo ad attività sportiva e fruizionale".

La cit. delibera correttamente pone in luce, fra l’altro, che: "In ragione del cambio di destinazione del terreno ad uso agricolo il progetto di realizzazione dell’attività dovrà essere corredato di relazione tecnica agronomica volta a definire il potenziale mancato reddito agricolo del fondo da convertire ad attività di pesca sportiva. Dovrà inoltre essere redatto uno studio volto a dimostrare che il vantaggio economico derivante dalle attività di pesca sportiva prevalga rispetto a quella derivante dalla commercializzazione del materiale estratto, con proiezione pluriennale, dedotti i proventi reinvestiti nella realizzazione e nell’avviamento dell’attività di pesca sportiva o, in caso il laghetto sia annesso ad attività agrituristica, all’implementazione di quest’ultima".

Va infine rilevato che, la regione ha espressamente previsto, fra la documentazione richiesta (art. 3), che l’istante dimostri l’avvenuta presentazione al Comune di tutta la documentazione, al quale si accompagna poi la richiesta all’Amministrazione di rilasciare una serie di certificazioni sui profili urbanistici ed ambientali del sito, mentre significativamente non è richiesta la produzione (dell’avvenuto rilascio) del permesso di costruire.

Conclusivamente, va affermata la necessaria pregiudizialità dell’autorizzazione ex art.36 l.r. n. 14/98 rispetto alla richiesta di permesso di costruire.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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