Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente, relatore
Marco Buricelli Consigliere
Stefano Mielli Referendario
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 505/2009 proposto da Otaren Collins, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Costa, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Cristian Giuriato, in Venezia – Mestre, Piazza Ferretto n. 68;
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l’annullamento del provvedimento Cat. A.12/2008 I^ Sez., emesso dal Questore della Provincia di Belluno, in data 10.11.2008, pervenuto presso lo studio del difensore in data 20.11.2008, con cui è stata data, per la prima volta, formale comunicazione del procedimento di revoca del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato al ricorrente, scaduto in data 17.06.2004.
Visto il ricorso, notificato il 19 gennaio 2009 e depositato presso la Segreteria il 13 febbraio 2009, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno depositato il 24 febbraio 2009;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 25 febbraio 2009 (relatore il Presidente Angelo De Zotti), l’avv. Doni in sostituzione di Costa per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Greco per la P.A.;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
che il ricorrente ha impugnato il provvedimento dal Questore della Provincia di Belluno, in data 10.11.2008, con cui è stata data, per la prima volta, formale comunicazione del procedimento di revoca del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato al ricorrente, scaduto in data 17.06.2004;
che in realtà con la nota del 10 novembre 2008 (doc. 1 dep. il 13 febbraio 2009) la Questura di Belluno si è limitata a comunicare al difensore del sig. Otaren Collins che l’amministrazione non ha emesso alcun provvedimento di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del ricorrente ma unicamente una comunicazione di avvio del procedimento finalizzata alla revoca del titolo di soggiorno datata 6 marzo 2004, e che tale procedimento è stato successivamente archiviato, in conseguenza dell’irreperibilità dell’interessato e dell’intervenuta scadenza del titolo stesso;
che conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto il provvedimento impugnato è tale solo putativamente;
che l’esito del giudizio non muterebbe neppure se il gravame dovesse ritenersi proposto, come può dedursi dal tenore non chiaro dalla domanda anche o solo nei confronti della nota del 10 novembre 2008, “con cui è stata data per la prima volta comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno rilasciato al sig. Otaren Collins e scaduto il 17 giugno 2004”, sia perché tale comunicazione non ha natura di atto provvedimentale, sia la stessa inerisce ad un procedimento archiviato e quindi privo di qualunque conseguenza giuridica nei confronti del ricorrente;
che le spese di giudizio, possono essere compensate per ragioni di equità.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 25 febbraio 2009.
Il Presidente – Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 505/09
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it