Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
venuta la carenza di interesse.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che, sia la parte ricorrente che l’amministrazione resistente, hanno concordemente manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, poiché l’intervento edilizio oggetto dell’originaria D.I.A. è stato eseguito, sia pure a seguito di successive DD.I.A., pervenendosi in data 22.10.2010 alla dichiarazione di finelavori e contestuale richiesta di certificato di agibilità.
Ritenuta ammissibile, in siffatte evenienze, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo tale pronuncia collegata – dalla prevalente giurisprudenza – al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi (anche soltanto strumentale o morale o comunque residua) utilità della pronuncia del giudice (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id., 11 ottobre 2007, n. 5355; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 luglio 2007, n. 3853).
Ritenuto, quindi, che la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ben si attaglia all’ipotesi – come quella di cui al caso di specie – in cui l’atto amministrativo impugnato abbia cessato di produrre i suoi effetti, per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero, per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza anche dal punto di vista di un interesse morale o strumentale (cfr. ancora Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549 cit.).
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio.
Considerato, infine, quanto alle spese di lite, che – in considerazione della decisione assunta in sede cautelare e del mutamento di giurisprudenza intercorso fra la fase cautelare e quella del merito – sussistono valide ragioni per disporne la compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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