Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 12 novembre 2010, il Tribunale di Tarante, sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del GIP in sede con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D.G., perchè gravemente indiziato di partecipazione ad associazione criminale finalizzata alla commissione di delitti di usura e di estorsione, il cui ruolo di vertice era ricoperto da Do.Lu., nonchè della commissione del delitto di estorsione in danno di D.C.A..
Il Tribunale muoveva dalla verifica della gravità indiziaria in ordine al delitto di estorsione di cui al capo M1 (ascritto al ricorrente in concorso con Do.) ed osservava che essa si incentrava sulle dichiarazioni della persona offesa, della quale esaminava approfonditamente l’attendibilità. La circostanza che altra vittima del Do. e quindi del D. (tale D.S.) avesse negato di esser stato intimorito non deponeva nel senso indicato dalla difesa, ben potendo essersi così comportato per timore di ulteriori ritorsioni. Restava la tenuta logica del narrato della persona offesa, che aveva indicato anche il nome di altro importante collaboratore del Do., cioè C.. Quanto al delitto associativo, la sua esistenza doveva ritenersi fuori discussione per l’accertata deliberazione di un programma criminoso avente ad oggetto reati di usura, estorsione, riciclaggio e ricettazione degli assegni provenienti dall’usura; la consumazione dei reati fine; la pluralità degli associati e la frequenza dei rapporti intrattenuti con ripartizione di compiti D. aveva fornito consapevole contributo per il ruolo ricoperto nell’interesse di D. in occasione dell’estorsione in danno di D.C. non potendo la condotta estorsiva ritenersi fatto episodico od occasionale, per come risulta da analogo episodio in danno di D. B.. La circostanza che abbia interagito solo con Do. non esclude la sua consapevolezza del contributo prestato all’intera associazione. Le esigenze cautelari erano ravvisabili sia nel pericolo di inquinamento delle prove che del pericolo di reiterazione in ragione della sua personalità e delle allarmanti modalità dei fatti contestati.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, che ne ha chiesto l’annullamento per carenza e illogicità della motivazione stante la carenza del requisito della gravita degli indizi esaminati, perchè in maniera apodittica si afferma la prova di condotta continuativa per il recupero dei crediti usurari vantati, correttamente enunciato in ordine alla valenza intimidatrice del comportamento serbato dall’indagato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto associativo e rinvia per nuovo esame sul capo al Tribunale di Taranto.
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
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