Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-03-2011, n. 1759 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nistrazione e l’avv. Pafundi per l’appellata;
Svolgimento del processo

Il Ministero della Difesa ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, accogliendo il ricorso della società A.V. S.p.a., ha annullato l’aggiudicazione disposta in favore della O.D.A. S.p.a. all’esito della gara avente a oggetto la fornitura di nr. 40 rimorchi per complessi del Genio (alla quale la ricorrente aveva partecipato quale capogruppo di costituendo r.t.i.).

Con unico motivo, l’Amministrazione deduce l’erroneo accoglimento della doglianza di parte attrice secondo cui l’impresa risultata aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver omesso la produzione, prescritta dal bando a pena di esclusione, del certificato di omologazione del rimorchio: tanto si assume richiamando pregressa giurisprudenza di questo Consesso in ordine al principio del favor partecipationis e della massima apertura delle procedure selettive.

Inoltre, l’Amministrazione appellante ha sin d’ora replicato, assumendone l’infondatezza, all’ulteriore censura – rimasta assorbita nella pronuncia di accoglimento – inerente al non avere la società aggiudicataria indicato nella propria offerta economica il prezzo complessivo, ma solo quelli unitari.

Si è costituita per resistere all’appello la A.V. S.p.a. la quale, oltre a replicare ai motivi d’appello chiedendone la reiezione, ha espressamente reiterato la suindicata doglianza assorbita in primo grado.

All’udienza del 1 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

La presente controversia concerne la gara indetta dal Ministero della Difesa per l’affidamento della fornitura di nr. 40 rimorchi per complessi del Genio, originariamente conclusasi con l’aggiudicazione in favore della società O.D.A. S.p.a.

Detta aggiudicazione, a seguito di impugnazione da parte della società A.V. S.p.a. (che aveva partecipato alla gara quale mandataria di costituendo r.t.i.), è stata annullata dal T.A.R. del Lazio con la sentenza qui appellata, nella quale è stata ritenuta fondata e assorbente la censura relativa alla mancata esclusione dalla gara della società aggiudicataria, non avendo questa prodotto il certificato di omologazione del rimorchio, come prescritto a pena di esclusione dal punto VI.3 del bando di gara.

L’appello è infondato.

Ed invero, nel presente grado l’Amministrazione torna a insistere sulla tesi sostenuta in primo grado, e cioè che l’ammissione alla gara della O.D.A. S.p.a. sarebbe legittima in ragione dell’applicazione del principio del favor partecipationis, il quale – come più volte affermato dalla giurisprudenza – imporrebbe di interpretare le clausole della disciplina di gara incerte o ambigue nel senso più idoneo ad assicurare la massima partecipazione delle imprese alle procedure selettive, piuttosto che in quello contrario a tale risultato: nella fattispecie, l’incertezza discenderebbe dal fatto che la ridetta prescrizione a pena di esclusione, contenuta nel bando di gara, non lo era anche nella lettera d’invito trasmessa alle imprese chiamate a concorrere.

La tesi non è per nulla convincente, essendo del tutto fuori luogo il richiamo ai principi ermeneutici testé enunciati, dal momento che nel caso che qui occupa non è dato ravvisare alcun contrasto tra bando di gara e lettera d’invito (situazione questa che, secondo la giurisprudenza invocata da parte appellante, giustifica l’applicazione del criterio del favor partecipationis), ma piuttosto il mancato richiamo nella seconda di una clausola chiara e inequivoca che è contenuta, invece, nel primo.

Orbene, tenuto conto che indubitabilmente nelle procedure come quella per cui è causa la lex specialis deve essere ricavata da una lettura congiunta dei due documenti (bando e lettera d’invito), da considerare equiordinati, ne discende che in alcun modo – pena un’evidente potenziale violazione della par condicio- il seggio di gara poteva dirsi autorizzato a disapplicare una clausola chiara e inequivoca, assistita da espressa comminatoria di esclusione.

Né ha alcuna rilevanza la circostanza fattuale, dalla quale pure la difesa erariale pretende ricavare la prova ex post dell’asserita incertezza della disciplina di gara, per cui anche altri concorrenti avrebbero omesso di produrre la certificazione de qua.

I rilievi che precedono, essendo di per sé sufficienti a fondare la doverosa esclusione dalla gara della O.D.A. S.p.a., e quindi un giudizio di conferma della sentenza impugnata, esonerano il Collegio dall’approfondimento delle ulteriori questioni rimaste assorbite in prime cure.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore della A.V. S.p.a., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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