Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-03-2011, n. 1754 Idoneita’ fisica del lavoratore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, con il presente gravame, impugna la sentenza del TAR Lazio con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui il ricorrente è stato dichiarato "non idoneo" perché affetto da "iperbilirubinemia di alto grado " a 4MG/DL (art. 2 D.M. n. 114 – 04/04/2000), e quindi per la mancanza dei requisiti psicofisici previsti per la permanenza in servizio in qualità di Carabiniere effettivo a norma delle determinazioni del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri (approvate con foglio n. 63/8 – 26.01.1993 CC Re Co n. 462/4San e n. 63/83111993 CC Re Co datate rispettivamente 09.02.2004, 21.05.2004 e 29.11.2004).

Il Tar ha affermato che "la direttiva tecnica 19 aprile 2000 – recante l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, ad integrazione di quanto previsto dal D.M. 114 del 4 aprile 2000 – prevede espressamente, all’art. 2, lett. d), tra i difetti qualitativi o quantitativi degli enzimi, sia la sindrome di Gilbert sia la bilirubinemia indiretta superiore a 4 mg/dl’.

Come denunciato con il primo motivo, il giudice di prime cure erroneamente non avrebbe tenuto conto che:

– la medesima direttiva prescriveva la presenza di un valore min. di 4 mg. per la bilirubina indiretta, verificata attraverso l’effettuazione di almeno due determinazioni effettuate al mattino dopo 12 ore di riposo;

– non vi sarebbe stato alcun dato obiettivo di laboratorio che riportava in modo diretto tale valore;

– la bilirubina totale nelle analisi del 9.11.2005 sarebbe stata inferiore a 4 mg..

Con il secondo motivo l’appellante assume l’eccesso di potere per errore sui presupposti del provvedimento, ed assume che sarebbe dunque stata doverosa la verifica diretta delle sue condizioni fisiche.

L’appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata con l’annullamento del provvedimento gravato in primo grado, e per l’effetto: l’integrazione nelle funzioni di Carabiniere in s.p.e. o comunque la rimessione della questione al Centro Selezione e Reclutamento dell’ARMA perché provveda alla verifica dell’idoneità al servizio.

L’appello va complessivamente respinto.

– 1. Nell’ordine logico delle questioni deve essere disattesa, in primo luogo, la seconda rubrica, in quanto, esattamente il TAR ha ritenuto di non far luogo alla richiesta di sottoposizione a nuovo accertamento sanitario, che conseguentemente deve essere denegato anche in questa sede.

Infatti è notorio come gli esiti degli accertamenti espletati per l’accertamento del possesso del detto requisito non sono dunque inficiabili da successive analisi in quanto i valori della bilirubina possono subire variazioni nel corso del tempo per effetto dell’assunzione dei farmaci.

Nel merito deve anche precisarsi che il provvedimento non è ancorato, come assume l’appellante, alla "iperbilirubinemia indiretta superiore a 4 mg/dl’, ma all’emersione della differente sindrome di "iperbilirubinemia di alto grado " di 4MG/DL’, cioè inferiore ai 4 ml., altrimenti detta "sindrome di Gilbert".

Come è generalmente noto, si tratta di un difetto differente, e meno grave, nel quale il livello di bilirubina normalmente non è di molto sopra la norma (che generalmente per gli adulti è di ml. 0,5 per la bilirubina indiretta, e di ml 1,1 per la totale), ma che aumenta improvvisamente a cagione di stress, digiuno, alcol, febbri, infezioni, sforzi fisici, ecc. e che, nel tempo, tende ad accumularsi nel tessuto nervoso dove, a cagione dalla tossicità della bilirubina medesima, può determinare nausea, stanchezza cronica, deficit motorio e causare una parziale degenerazione delle cellule nervose con diminuzione delle prestazioni intellettuali e depressione.

In ogni caso, la sindrome di Gilbert è ricompresa al primo posto delle imperfezioni alla "lett. d) Difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi; sotto il "n. 2. Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie" della Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare (Gazz. Uff. 27 dicembre 2005, n. 300, S.O.) di cui alla Determinazione Direttiva del 5122005 del Ministero della Difesa).

Come risulta dalla relazione tecnica redatta dall’Ufficio Sanitario del C.N.S.R. la patologia a carico del ricorrente era stata rilevata a seguito di due esami specialistici di laboratorio (annessi 3 e 4 in All. C della Difesa Erariale in primo grado).

In ogni caso, il primo accertamento aveva dato un risultato pari a 3,47 mg/dl di bilirubina totale, ml. 1,30 per la diretta; mentre alla seconda analisi la bilirubina totale era stata pari a 4,94 mg/dl, mentre la diretta ml. 0,54.

Come esattamente ricordato dalla Difesa Erariale tali valori:

– in applicazione della Direttiva Tecnica per l’applicazione del D.M. 4/4/2000 n. 114 (emanata dalla Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa e pubblicata sulla G.U. del 2 giugno 2000 n. 127), comportavano l’assegnazione del coefficiente "PS3";

– e, in conseguenza, costituivano un motivo di non idoneità fisica per la permanenza in servizio del ricorrente in qualità di carabiniere effettivo in forza della determinazione n. 63/8- 3111993 datata 29 novembre 2004.

Il giudizio di primo grado qui impugnato è dunque esente dalle dedotte censure di errore e contraddittorietà sui presupposti e del tutto logiche e coerenti con gli atti istruttori appaiono le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine ai requisiti del ricorrente necessari alla permanenza in servizio in qualità di carabiniere affettivo.

In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.

Tuttavia per la peculiare natura della questione, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. respinge l’appello, come in epigrafe proposto;

2. spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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