Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-03-2011, n. 1751 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Cagliari ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. della Sardegna, in accoglimento dei ricorsi proposti da una serie di soggetti (in epigrafe meglio indicati) già soci della cooperativa L.T. S.c. a r.l., ha annullato gli atti con i quali a costoro era stato richiesto, in quanto cessionari in virtù di apposita convenzione di aree acquisite per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare, il pagamento pro quota delle somme aggiuntive erogate dall’Amministrazione a seguito di rideterminazione giudiziale dell’indennità di espropriazione.

A sostegno dell’appello, l’Amministrazione ha dedotto l’erroneità dell’affermazione del T.A.R. secondo cui l’obbligo di corrispondere le maggior somme suindicate non trovava riscontro in alcuna clausola della convenzione inter partes, e peraltro l’obbligo del pagamento del prezzo di cessione determinato in misura corrispondente ai costi di acquisizione dei suoli e delle relative opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, nr. 865, riguarderebbe soltanto i cessionari e non anche i successivi acquirenti degli alloggi realizzati.

Resistono gli appellati in epigrafe indicati, i quali assumono l’infondatezza dell’appello e concludono per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 1 febbraio 2011, la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il presente contenzioso trae origine dalla convenzione stipulata in data 25 febbraio 1985 fra il Comune di Cagliari e i soci della cooperativa L.T. S.c. a r.l., avente a oggetto la cessione di suoli ricompresi nel Piano di Zona denominato "Mulinu Becciu 1°" ai fini della realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

In primo grado, un gruppo di cessionari e di acquirenti degli alloggi realizzati sui suoli in questione ha impugnato i provvedimenti con i quali l’Amministrazione comunale, a seguito della rideterminazione giudiziale dell’indennità di espropriazione in conseguenza di cause intentate dagli originari proprietari delle aree, ha ripartito pro quota fra i cessionari i maggiori oneri sostenuti per l’acquisizione delle aree medesime procedendo a richiedere il relativo pagamento.

Con la sentenza oggetto dell’odierno gravame, il T.A.R. della Sardegna ha accolto il ricorso delle parti private sulla base di un duplice ordine di considerazioni:

a) l’obbligo dei cessionari di corrispondere gli importi ulteriori per cui è causa non trovava fondamento in alcuna clausola espressa dell’originaria convenzione stipulata col Comune, nella quale era previsto unicamente l’obbligo di pagare i costi sostenuti per l’acquisizione delle aree (all’epoca noti);

b) l’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, nr. 865, nel quale l’Amministrazione ravvisa il fondamento normativo della propria pretesa, oltre a essere anch’esso riferito ai soli costi determinati all’epoca della cessione, regola esclusivamente i rapporti tra Amministrazione cedente e soggetti cessionari e non può estendersi anche ai successivi acquirenti degli alloggi, pena la trasformazione dell’obbligo de quo in un’inammissibile ipotesi di onere reale.

2. Ciò premesso, l’appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.

3. Ed invero, come è chiaro dalla sintetica esposizione in fatto appena svolta, la questione centrale e unica del giudizio concerne la portata della disposizione ex art. 35, l. n. 865 del 1971, nella parte in cui stabilisce che il prezzo della cessione debba essere convenzionalmente determinato in misura corrispondente ai costi di acquisizione dei suoli e delle relative opere di urbanizzazione.

Al riguardo, questo Consesso ha più volte avuto modo di affermare che il dovere di reintegrare l’Amministrazione cedente di tutti i costi sostenuti per l’acquisizione delle aree discende ex lege dalla disciplina sopra richiamata, di modo che, quand’anche nella convenzione siano stati quantificati sia il costo per l’acquisizione delle aree sia le spese per l’urbanizzazione, il Comune ha diritto di ripetere ai singoli acquirenti degli alloggi edificati l’importo pro quota di quanto effettivamente speso sia per l’acquisizione delle aree (corrispettivo da adeguare alla effettiva somma dovuta agli espropriati a seguito della definizione della pratica espropriativa) sia per la loro urbanizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, nr. 453; Cons. Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, nr. 7820).

Nella prima delle decisioni testé richiamate si è altresì precisato che tale obbligo legale soffre deroga unicamente per le maggiori spese estranee alle procedure di acquisizione e urbanizzazione, o comunque a queste non riconducibili causalmente (ipotesi che, come è incontestato, non ricorrono nel caso che qui occupa).

Ne discende che non hanno pregio le argomentazioni, tutte incentrate su una considerazione negoziale e "paritetica" degli obblighi de quibus, sulla base delle quali il primo giudice ha escluso la sussistenza del potere comunale di ripetere le maggiori somme spese.

4. Tenuto conto peraltro della non copiosa giurisprudenza esistente sul tema (ancor meno all’epoca della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio), sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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