Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-06-2011, n. 12795 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erito chiede il rigetto.
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 58/22/05 depositata il 6 maggio 2005, la sezione di Lecce della commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello del competente ufficio finanziario nei confronti dell’Aero Club di Lecce, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato per violazione della normativa sull’IVA (omessa presentazione della dichiarazione d’inizio d’attività, mancata istituzione di scritture obbligatorie, omesse dichiarazioni IVA 1979).

Ha motivato la decisione ritenendo che l’amministrazione non avesse provato che vi fosse stata attività lucrativa da parte dell’Aero Club leccese in quanto: a) l’associazione non aveva statutariamente fine di lucro; b) non vi era mai stato il tentativo di ottenere un sovrappiù rispetto alle spese; c) i bilanci disponibili evidenziavano entrate annuali insufficienti rispetto ai costi sostenuti; d) il modesto apporto alle uscite dell’ente era volto a perseguire le finalità statutarie di natura sportiva e ricreativa;

e) i contributi chiesti per i voli promozionali non avevano finalità commerciali e così i contributi supplementari chiesti ai soci per l’hangaraggio di due soli velivoli. Il 24 aprile 2006 l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo;

l’Aero Club di Lecce non si è costituito.
Motivi della decisione

01. La notificazione del ricorso per cassazione all’Aero Club di Lecce è stata richiesta tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, ma essa, effettuata presso la sede dell’associazione indicata nella sentenza d’appello (viale Brindisi 17, Lecce), non è andata a buon fine, come attesta l’ufficiale giudiziario di Lecce (v. rel. 24 apr. 2006: "anzi da informazioni assunte presso il portiere dello stabile risulta che la stessa si è trasferita da tempo").

02. La notifica è stata ripetuta, a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A/R spedito il 26 aprile 2006 dall’U.G. al domicilio del legale rappresentante (Bolognini Marco, in Cellino San Marco, via Cavour n. 18); manca però in atti l’avviso di ricevimento.

03. Ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1 (Cassazione civile sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429 – Giust. civ. Mass. 2010, 5, 725).

04. Nulla ha depositato la parte ricorrente quanto al perfezionamento della seconda tentata notifica e dunque va dichiarata l’inammissibilità del suo ricorso.

05. Peraltro, anche in caso di ulteriore esito negativo della notificazione dell’impugnazione per causa non imputabile al notificante, l’inammissibilità non si sarebbe potuta determinare solo ove la notificazione fosse stata ancora rinnovata entro un sollecito lasso di tempo dalla precedente (Cassazione civile sez. 2^, 21 novembre 2006, n. 24702 – Foro it. 2008, 3, 889; Cassazione civile sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352 – Giust. civ. Mass. 2009, 7-8).

Nulla di tutto ciò risulta.

06. Invece, nel corso dell’odierna udienza, l’avvocatura erariale si è limitata a chiedere di essere rimessa in termini per la notifica, adducendo di aver chiesto all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate notizia sugli esiti della notifica e di aver ricevuto una nota che riferiva di un’asserita notifica ex art. 140 c.p.c., senza che nulla fosse stato allegato a riprova dell’evolversi del procedimento notificatorio. E’ appena il caso di rilevare, in proposito, che la nota in questione concerne il ricorso n. 14190/2006 (cfr. cod. rif. CT 11444/06), risale a quasi cinque anni fa (02.10.2006) e riguarda uno scambio epistolare tra la parte pubblica e la sua difesa tecnica (nota del 05/07/2006), mentre non v’è nulla che provenga dai soggetti incaricati per legge delle varie fasi del procedimento notificatorio, l’ufficiale giudiziario e l’ufficio postale, ovvero che documenti nei loro confronti solleciti o richieste di informazioni, duplicati, etc. da parte del notificante.

07. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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