Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-06-2011, n. 12778 rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto della Bridgestone Technical Center Europe s.p.a. al rimborso degli interessi maturati sul credito IVA relativo all’anno 1987, pari a L. 2.118.288.000, richiesto con procedura ed. accelerata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis.

Il giudice d’appello ha ritenuto che la prescrizione decennale del diritto al rimborso degli interessi decorresse dall’ordinativo di pagamento del credito principale, emesso in data 27 aprile 1992, con la conseguenza che il sollecito di pagamento, effettuato dalla società contribuente il 24 aprile 2001, dovesse considerarsi tempestivo ai fini della interruzione del termine prescrizionale.

Ha poi affermato che la fondatezza nel merito della tesi difensiva della contribuente consentisse di prescindere dalle questioni di ammissibilità dell’appello proposte dalla medesima.

2. La Bridgestone Technical Center Europe s.p.a. resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale articolato in due motivi.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2. Va dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale non è stato parte del giudizio di merito, svoltosi sin dal primo grado (iniziato nel 2002) nei soli confronti dell’Agenzia delle entrate.

Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si èformata la giurisprudenza di questa Corte sul punto (Cass., Sez. un., n. 3116 del 2006), per disporre la compensazione delle spese.

3.1. Deve essere innanzitutto esaminata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per tardività.

L’eccezione va disattesa.

Va in primo luogo ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in virtù del quale il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali decorre, quanto ai giudizi di appello instaurati successivamente al 1 gennaio 2001, ai quali abbia preso parte esclusivamente l’Agenzia delle entrate senza avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, dalla data di esecuzione della notifica della sentenza presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici (la notifica presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente può aver luogo soltanto nel caso in cui la stessa abbia assistito l’Ufficio dell’Agenzia, dovendo ritenersi abrogato la L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 21 per incompatibilità con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300: da ult, Cass., Sez. un., n. 22641 del 2007).

Ciò premesso, la sentenza impugnata è stata validamente notificata, ai fini della decorrenza del termine breve, all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Roma (OMISSIS), in data 25 novembre 2005; rispetto a tale dies a quo, l’unica notifica tempestiva del ricorso è quella eseguita il 24 gennaio 2006 presso la sede della società.

Orbene, anche a voler considerare quella contenuta nell’atto di notificazione della sentenza una valida elezione di domicilio ai sensi dell’art. 330 c.p.c., la notifica del ricorso, pur essendo stata effettuata nel luogo anzidetto anzichè nel domicilio eletto, è affetta non già da inesistenza, bensì da nullità (Cass. nn. 2804 del 1983, 7146 del 1992), vizio ravvisabile ogni qual volta sia configurabile un collegamento tra il luogo – pur diverso da quello stabilito dalla legge in cui la notifica è stata eseguita e il destinatario dell’atto (da ult. Cass. n. 25350 del 2009).

Ne consegue ulteriormente sia che il vizio è stato sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’intimata, discendendo da tale circostanza che l’atto ha raggiunto il suo scopo, sia che, poichè la sanatoria è contestuale a tale costituzione, la notifica del controricorso deve ritenersi tempestiva, sebbene avvenuta oltre il termine posto dall’art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità della notifica del ricorso (Cass., Sez. un., n. 14539 del 2001; Cass. n. 908 del 2005).

3.2. Va ugualmente rigettata la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata in relazione all’art. 366 c.p.c., poichè nell’atto sono esposti con sufficiente chiarezza i fatti di causa e il thema decidendum.

4. Passando all’esame dei ricorsi nel merito, deve essere scrutinato con priorità il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto concernente l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio in relazione al requisito della specificità dei motivi, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53 e quindi questione pregiudiziale di rito, rilevabile d’ufficio, la quale non è stata oggetto di decisione, esplicita o implicita, da parte del giudice di merito (che, come s’è detto sopra, l’ha ritenuta assorbita) (Cass., Sez. un., nn. 5456 e 23318 del 2009).

Si deduce che, a fronte di una duplice ratio decidendi della sentenza di primo grado, che aveva affermato sia che la prescrizione del diritto agli interessi decorreva dal giorno di comunicazione di accredito delle somme in contestazione, sia che, in ogni caso, gli intervalli di tempo necessari alla fornitura della documentazione da parte della contribuente "vanno considerati a tutti gli effetti come eventi che interrompono il decorso decennale", l’Ufficio, nel ricorso in appello, non aveva – se non del tutto genericamente – censurato quest’ultima autonoma ragione della decisione.

Il motivo è infondato.

Deve, infatti, ritenersi, come risulta dall’esame diretto degli atti, che l’espressione contenuta nella parte finale dell’appello, secondo la quale "nessuna altra azione interruttiva del termine di prescrizione è stata posta in essere", sia idonea a configurare una censura adeguata alla motivazione del primo giudice, in applicazione del principio secondo cui la valutazione circa il rispetto, da parte dell’appellante, dell’obbligo di indicare specificamente le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado non può essere effettuata in astratto, ma va necessariamente correlata al grado di specificità delle argomentazioni addotte dal primo giudice, poichè non è possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondate su basi specifiche (Cass. nn. 9821 del 2002, 20261 del 2006, 7786 del 2010).

5. Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate, denunciando violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis e degli artt. 2935, 2944 e 2946 cod. civ., ripropone la questione della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione per l’esercizio del diritto di credito sugli interessi maturati relativamente alla somma dovuta a rimborso per eccedenza di versamento dell’IVA. Sul tema è ormai assolutamente consolidato l’indirizzo giurisprudenziale (al quale il Collegio intende dare continuità) secondo il quale, premesso che l’obbligazione del Fisco per gli interessi scaturenti dal tardivo adempimento del credito da rimborso, vantato dal contribuente per il pagamento di somme dallo stesso non dovute o versate in eccesso, costituisce una obbligazione pecuniaria autonoma rispetto all’obbligazione riguardante il capitale, onde le vicende dell’una sono autonome e distinte rispetto a quelle dell’altra, la prescrizione decennale del diritto agli interessi sulle somme dovute a rimborso per eccedenza di versamento dell’IVA deve farsi decorrere dal giorno in cui gli interessi medesimi divengono esigibili ed il relativo diritto può essere fatto valere, e cioè, nella ipotesi – che è quella che qui ricorre – di rimborso ed. accelerato, se siano state adempiute tutte le formalità previste da tale norma, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale e i relativi interessi decorrono da tale data, cioè dal giorno in cui il relativo credito diviene esigibile (Cass. nn. 29229 del 2008, 7180, 23843 e 25717 del 2009, 2589 e 26272 del 2010).

L’evidenziata autonomia dell’obbligazione (accessoria) degli interessi rispetto a quella (principale) avente ad oggetto la ed. sorte capitale esclude, poi, per effetto della sua natura, qualsiasi possibilità di considerare idonei ad interrompere la prescrizione della prima, atti aventi ad oggetto solo la seconda: in particolare, l’estinzione della sola obbligazione principale, non accompagnata dalla (almeno promessa futura) corresponsione degli accessori afferenti la stessa, non contiene nessuna, neppure implicita, manifestazione di volontà del debitore di riconoscere la debenza anche di detti accessori e, pertanto, non è idonea a produrre nessun effetto interruttivo del corso della prescrizione di tali accessori (Cass., nn. 2589 e 26272 del 2010, citt.).

6. In conclusione, va accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e rigettato il primo motivo del ricorso incidentale della società contribuente (l’esame del secondo è precluso, in quanto attinente a questione – sussistenza di atti interruttivi della prescrizione – non esaminala in appello in quanto assorbita); la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio enunciato al punto 5, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le spese.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate e rigetta il primo motivo del ricorso incidentale della contribuente; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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