Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 24-03-2011, n. 11741 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 3.6.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, fra l’altro, dispose la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari di P.C. indagato per reati di cui all’art. 629 cod. pen..

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 9.7.2010, annullò il provvedimento impugnato in quanto privo di motivazione, siccome si era limitato a trascrivere la richiesta del P.M..

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto deducendo violazione della legge sostanziale e processuale nonchè vizio di motivazione in quanto:

1. P., nelle more scarcerato, aveva giustificato l’interesse a ricorrere soltanto in ragione dell’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, sicchè il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto assoluto di motivazione;

2. non sussisterebbe la nullità ipotizzata dal Tribunale in quanto è pacificamente legittima la motivazione dell’ordinanza cautelare per relationem alla richiesta del P.M..

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La nullità dell’ordinanza cautelare prevista dall’art. 292 cod. proc. pen., comma 2 non è nè assoluta, nè relativa, ma deve essere qualificata come nullità di terzo genere, che deve essere dichiarata di ufficio, ma che può essere sanata nelle forme previste dall’art. 185 c.p.p.. Ne consegue che il Tribunale del riesame, investito della cognizione di un’ordinanza cautelare priva delle indicazioni previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, deve dichiararne la nullità, ma al contempo tentare di integrarne adeguatamente il contenuto carente, per sanarla sulla base dei principi fissati dal citato art. 185.

(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2271 del 5.4.1996 dep. 31.5.1996 rv 204823).

Pertanto laddove il Tribunale avesse fondatamente ritenuto non integrabile la motivazione avrebbe potuto e dovuto dichiarare la nullità dell’ordinanza di cui era richiesto riesame.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

In materia di misure cautelari, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in cui sia stata trasfusa integralmente e alla lettera la richiesta del pubblico ministero, non può essere considerata nulla per mancanza assoluta di motivazione, se risulta che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell’atto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione e sia possibile instaurare, nel procedimento incidentale, un effettivo e trasparente contraddittorio tra le parti, assicurando concretamente all’indagato il diritto di difesa e permettendo al giudice sovraordinato di controllare la rilevanza, la pertinenza e la concludenza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reità e l’"iter" logico attraverso il quale si perviene alla decisione (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17566 del 18.12.2003 dep. 16.4.2004 rv 228169. in motivazione, la Corte ha specificato che l’obbligo di autonoma motivazione deve comunque essere osservato qualora il provvedimento si discosti dalle ragioni contenute nell’atto richiamato).

Nel caso in esame il G.I.P., dopo aver trascritto il contenuto della richiesta di misura cautelare, ha svolto ulteriori considerazioni, alle p. da 97 a 100, sicchè non si è in presenza di motivazione mancante ed il Tribunale avrebbe potuto integrarla.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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