Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15769 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n 8314/2007 R.G., il Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ed il relativo rigetto, per manifesta infondatezza;

Considerato che tanto ha chiesto, sulla base di pregresse pronunce di questa Corte (Sentenze n. 24549/2006, n. 17214/2009, n. 17215/2009), che pronunciando in analoghe controversie vertenti tra l’Agenzia e là stessa contribuente, ha già valutato negativamente le ragioni prospettate e sostenute dall’Agenzia;

Visti il ricorso, il controricorso, la memoria della controricorrente in data 04.05.2010, e tutti gli altri atti di causa;

Rilevato che dall’esame del contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione Sezione 5^ n. 24549/2006, n. 17214/2009 e n. 17215/2009, in atti, rese tra le stesse parti in giudizi occasionati da unico e comune verbale della Guardia di Finanza, dalle quali, fra l’altro, si desume, in relazione ad analoghe censure, che l’accertamento di fatto operato dai Giudici di merito, è stato considerato "congruamente e logicamente motivato" e che le dedotte censure si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio esaminato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso di che trattasi va deciso alla stregua delle statuizioni contenute nelle precitate pronunce, ed in conformità alle stesse va rigettato;

Considerato che, avuto riguardo al numero dei procedimenti occasionati dall’unico verbale ed alla complessità delle questioni trattate nei vari gradi del processo, le spese del giudizio vanno compensate;

Visto l’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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