T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2494

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor L.M. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento con cui lo si è escluso dal concorso indetto (con D.M. n.131/2009) per il reclutamento – nell’Esercito – di un consistente numero di volontari in ferma prefissata quadriennale. (G.U., IV s.s., n.81 del 20.10.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 2.3.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al rituale vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Nulla di quanto addotto dall’interessato a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell’unico dato rilevante per la decisione della presente controversia: il non aver superato, l’interessato stesso, uno dei moduli (e, precisamente, quello concernente i piegamenti sulle braccia) in cui si articolava la prescritta prova di efficienza fisica.

Si fa presente, al riguardo

che la sussistenza delle circostanze dedotte in ricorso (ove si sostiene che il M. avrebbe eseguito, ben venti dei cennati piegamenti) non traspare da alcun atto (endo)procedimentale;

che, al contrario, quanto asserito nella relazione predisposta – in esecuzione dell’ordine istruttorio impartito da questo Tribunale – dal Presidente della Commissione chiamata a valutare la correttezza della prova "de qua" trova conferma in un verbale (che, com’è noto, fa fede fino a querela di falso) stilato – nell’immediatezza dei fatti – il 4.10.2010.

E tanto basta, al Collegio: atteso che – nell’occasione – è stata fatta (nel pieno rispetto del principio della "par condicio" dei candidati) corretta applicazione dei parametri di cui all’art.6 del D.M. 8.7.2005 (riportati nell’allegato "dell’L’ apposito bando di concorso), per riconoscere – appunto – infondata (e, per ciò stesso, meritevole di reiezione) la proposta impugnativa.

Spese come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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