T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2487

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto n. 88 del 14 luglio 2010 del Ministero dell’Interno, nella parte in cui approva la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami a 814 posti di Vigili del Fuoco, inserendo il ricorrente nell’Allegato B/4, collocandolo al posto 2364, anziché nell’Allegato B1, e senza attribuirgli i 5 punti previsti dal bando per la patente C;

CONSIDERATO che il ricorrente, con successivi motivi aggiunti notificati il 9 novembre 2010, ha impugnato il decreto ministeriale n. 135 del 5 ottobre 2010 di rettifica della suddetta graduatoria finale, nella quale è stato collocato al posto 641 nell’Allegato B/4;

CONSIDERATO che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili evidenziando, in particolare, di aver diritto alla riserva del 45% dei posti messi a concorso a favore dei militari in ferma breve o in ferma prefissata;

CONSIDERATO che, per quanto concerne l’impugnativa rivolta avverso la mancata attribuzione di cinque punti per il possesso da parte del ricorrente della patente C, la stessa deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che l’Amministrazione, con il successivo decreto ministeriale di rettifica, ha provveduto alla suddetta attribuzione, collocando il ricorrente nella graduatoria definitiva al 641 posto nell’Allegato B/4;

CONSIDERATO che per quanto concerne l’impugnativa avverso il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria dei riservatari, le censure avanzate dal ricorrente si appalesano infondate in quanto la riserva di cui all’art. 1 comma 2 del bando di concorso rinvia espressamente al disposto di cui all’art. 5 comma 2 del d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, che, a sua volta recepisce, tra l’altro, la riserva come disciplinata dall’art. 18 comma 1 del d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215, testualmente riferita a volontari in ferma prefissata e ferma breve;

RITENUTO che tale previsione va interpretata e applicata tenendo conto di quanto stabilito dalla legge delega ed, in particolare, dall’art. 3 comma 1, lettera f), punto 5.2, della legge 14 novembre 2000, n. 331 che limita la riserva ai "militari volontari che cessano dal servizio senza demerito";

RITENUTO, pertanto, che la posizione di congedo è requisito essenziale ai fini dell’operatività della riserva, laddove il ricorrente non riveste tale posizione, poiché alla data di scadenza della domanda di partecipazione era volontario in ferma prefissata e, pertanto, risulta congedato successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo;

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso ed i successivi motivi aggiunti debbano essere respinti.

Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti attesa la reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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